
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
CIRCOLARE 26 maggio 2017
G.U.R.S. 16 giugno 2017, n. 25
Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Circolare recante prime indicazioni applicative.
A TUTTE LE STAZIONI APPALTANTI DELLA REGIONE SICILIANA
A TUTTI GLI U.R.E.G.A.
A TUTTI I LIBERI CONSORZI DELLA REGIONE SICILIANA
ALLE CITTA' METROPOLITANE DI CATANIA, MESSINA E PALERMO
A TUTTI I COMUNI DELLA REGIONE SICILIANA
AGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI A CONTROLLO E VIGILANZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
ALLA SEGRETERIA GENERALE
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORI REGIONALI
AI DIRIGENTI GENERALI DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
AI DIRIGENTI RESPONSABILI DEGLI UFFICI SPECIALI
e p.c. ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REGIONE SICILIANA
Il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", pubblicato nel supplemento ordinario n. 22/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 103 del 5 maggio 2017, in vigore dal 20 maggio 2017, ha apportato significative modifiche al vigente decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recepito dinamicamente nella Regione Siciliana con l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificato dall'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8.
Le suddette modifiche interessano istituti di rilievo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la cui rubrica è stata così modificata "Codice dei contratti pubblici", trovano diretta applicazione nella Regione Siciliana ed incidono su aspetti organizzativi concernenti le procedure di gara in materia di contratti pubblici regolati dalla vigente legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
Preliminarmente, si evidenzia che il D.Lgs. n. 56/2017 ha modificato l'importo previsto dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016, ossia l'importo entro il quale le stazioni appaltanti possono utilizzare il criterio del minor prezzo per i contratti di lavori, che è stato innalzato da 1.000.000 di euro a 2.000.000 di euro.
Considerato che le modifiche recentemente apportate all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 (articolo 1, comma 3, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1) stabiliscono la competenza dell'UREGA per "l'espletamento delle gare d'appalto e di concessione per i lavori e le opere di interesse di area vasta, intercomunale e comunale con importo a base d'asta superiore a quello individuato dall'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni", ne deriva che, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche disposte dal D.Lgs. n. 56/2017, le stazioni appaltanti siciliane devono rivolgersi all'UREGA per l'espletamento delle gare di appalto di lavori, qualora l'importo a base d'asta sia superiore a 2.000.000 di euro.
Di seguito vengono riportate le modifiche ed integrazioni di maggior rilievo al D.Lgs. n. 50/2016, aggregate per argomento, con il riferimento ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 56/2017.
1. Disposizioni in materia di progettazione ed espletamento dell'attività interna ed esterna.
Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni in materia di progettazione ed in particolare:
- individua una disciplina semplificata per gli interventi di manutenzione;
- dispone l'obbligo di aggiornamento dei prezzari regionali con cadenza temporale definita;
- dispone di utilizzare il "cd decreto parametri" per definire l'importo a base di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura;
- amplia la platea dei tecnici diplomati interni all'amministrazione che possono procedere alla redazione della progettazione.
Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli che modificano ed integrano le succitate disposizioni.
Articolo 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi (modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 56/2017).
La modifica introduce chiaramente la disposizione concernente la non assoggettabilità a ribasso dei costi della sicurezza, previsione che nella norma non era esplicita, ma si desumeva dai riferimenti al D.Lgs. n. 81/2008 (si richiama al proposito la deliberazione ANAC n. 1098 del 26 ottobre 2016), ma soprattutto dispone alla stazione appaltante l'obbligo di individuare nei documenti posti a base di gara il costo della manodopera, al fine di determinare l‘importo a base di gara.
L'individuazione di tale importo, raffrontato con il costo della manodopera che l'appaltatore è obbligato ad indicare nell'offerta (disposizione introdotta dalle modifiche apportate all'articolo 95) fornisce un utile strumento alla stazione appaltante ai fini della verifica di eventuale anomalia.
La modifica introduce, altresì, una specifica disciplina per la progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria, che sono consentiti sino all'importo di 2.500.000,00 di euro, da individuarsi con successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Per le attività di programmazione triennale dei lavori pubblici (e dell'espletamento delle procedure di dibattito pubblico nonché dei concorsi di progettazione e di idee), si prevede che il progetto di fattibilità possa essere articolato in due fasi successive di elaborazione:
- Prima fase: individuazione ed analisi delle possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti, e redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali.
- Seconda fase: il progettista incaricato sviluppa, nel rispetto dei contenuti del documento di indirizzo alla progettazione tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti previsti dall'articolo 23, comma 1, nonché elaborati grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.
In tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un'unica fase di elaborazione, che corrisponde alla seconda fase sopra illustrata.
Ancora introduce l'obbligo per le regioni di aggiornare annualmente i prezzari che cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno, e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data.
Articolo 24 - Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici (modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. n. 56/2017) La modifica introdotta dispone alle stazioni appaltanti di utilizzare il cd "decreto parametri" per la determinazione dell'importo a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, e vieta alle stazioni appaltanti medesime di subordinare il pagamento di corrispettivi al finanziamento dell'opera progettata, nonché di prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali.
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (modifica introdotta dall'articolo 128, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 56/2017) L'integrazione introdotta consente fino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che introdurrà una specifica disciplina per la progettazione semplificata, di affidare i contratti riguardanti interventi di manutenzione ordinaria, sulla base del progetto definitivo costituito almeno dai seguenti elaborati: relazione generale, elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, piano di sicurezza e coordinamento con l'individuazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso; l'esecuzione può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
L'integrazione semplifica le procedure per l'approvazione di progetti di manutenzione ordinaria che ricorrentemente interessano edifici ed infrastrutture pubbliche, sia in termini di oneri per l'amministrazione che di tempi per l'espletamento della progettazione.
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (integrazioni all'articolo 24, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 introdotte dall'articolo 128 del D.Lgs. n. 56/2017) L'integrazione introdotta dal comma 27 septies dell'articolo 128, consente ai tecnici diplomati che non siano in possesso dell'abilitazione, in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, di poter firmare i progetti nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni, risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico, ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
2. Estensione della validità di pareri rilasciati sui progetti, particolari disposizioni per gli interventi ricompresi fra le infrastrutture strategiche, deroghe temporali per progetti definitivi approvati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016.
Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni riguardanti in particolare:
- i pareri già resi sui progetti per appalti conseguenti al ritiro o alla revoca di un appalto precedente;
- gli interventi ricompresi fra le infrastrutture strategiche per le quali è data facoltà, ove sia stata avviata la procedura di valutazione di impatto ambientale, di procedere all'approvazione con le procedure della normativa previgente;
- l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del progetto definitivo, in deroga alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e per un periodo transitorio definito.
Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli che modificano ed integrano le succitate disposizioni.
Articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi a lavori (modificato dall'articolo 17 del D.Lgs. n. 56/2017) La modifica introdotta consente, nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ed ove non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, di poter confermare i pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, a condizione che l'assenza di intervenute variazioni sia oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP.
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (modifiche introdotte dall'articolo 128, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 56/2017) La modifica introdotta consente per gli interventi ricompresi fra le infrastrutture strategiche di cui alla disciplina prevista dall'articolo 163 del D.Lgs. n. 163/2006, già inseriti negli strumenti di programmazione approvati e per i quali la valutazione di impatto ambientale sia stata avviata alla data di entrata in vigore del codice (19 aprile 2016), di approvare i relativi progetti con le procedure della normativa previgente, fatta salva la possibilità di procedere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (20 maggio 2018), fermo restando che per le procedure di gara si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017.
Articolo 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento (modifiche introdotte dall'articolo 128, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 56/2017) La modifica introdotta consente di poter affidare la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori, per le opere i cui progetti definitivi risultino definitivamente approvati dall'organo competente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 (19 aprile 2016), a condizione che i bandi siano pubblicati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 56/2017 (20 maggio 2018).
Per tali progetti definitivi la procedura di approvazione ha seguito la norma previgente, e l'attività di verifica è stata svolta dai soggetti individuati dall'articolo 112 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli articoli 44 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 così come la successiva validazione, atto formale che riporta l'esito della verifica, sottoscritta dal R.U.P. Pertanto ai sensi dell'articolo 24 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 transitoriamente vigente, il progetto definitivo posto a base di gara dovrà essere corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale di appalto; la ulteriore attività di verifica, limitata ad aggiornare esclusivamente i suddetti elaborati per avviare le procedure di affidamento, potrà essere svolta dagli stessi soggetti che hanno proceduto alla verifica dei progetti definitivi definitivamente approvati.
3. Soglie di rilevanza comunitaria, affidamento dei contratti sotto soglia, scelta delle procedure di affidamento.
Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni riguardanti in particolare:
- l'anticipazione da corrispondere all'affidatario;
- l'affidamento dei contratti sotto soglia;
- i criteri di affidamento dei contratti per i quali viene estesa la possibilità di poter fare ricorso al "cd appalto integrato".
Di seguito si riporta una breve sintesi degli articoli che modificano ed integrano le succitate disposizioni.
Articolo 35 - Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti (modificato dall'articolo 24 del D.Lgs. n. 56/2017).
La modifica dispone che l'importo dell'anticipazione da corrispondere all'appaltatore, in misura del 20%, sia calcolata sul valore del contratto di appalto.
Articolo 36 - Contratti sotto soglia (modificato dall'articolo 25 del D.Lgs. n. 56/2017).
La modifica introdotta dispone di tener conto dei principi di sostenibilità ambientale, garantendo comunque la libera concorrenza, trasparenza e pubblicità, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, e dà facoltà alle stazioni appaltanti, per i contratti ad alta intensità di manodopera, di poter inserire nei bandi di gara, avvisi ed inviti, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.
La modifica introdotta con riferimento all'importo degli affidamenti sotto soglia consente:
a) per importi inferiori a 40.000 euro, di procedere all'affidamento del contratto senza necessità di darne adeguata motivazione ed anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, con possibilità di procedere all'affidamento diretto mediante determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti (articolo 32, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 50/2016);
b) per importi pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture ed i servizi, di procedere all'affidamento del contratto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici per i lavori, e di almeno 5 operatori economici per i servizi e le forniture;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro, di procedere all'affidamento del contratto mediante procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, di procedere all'affidamento del contratto mediante procedura ordinaria sulla base del progetto esecutivo.
La modifica introdotta consente, altresì, per l'affidamento di lavori pubblici riguardanti le opere di urbanizzazione a scomputo di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, di poter applicare le medesime procedure.
Ancora dispone nel caso di procedura negoziata di effettuare le verifiche soltanto sull'aggiudicatario.
E' opportuno sottolineare che il ricorso all'affidamento diretto nei termini consentiti dall'articolo così modificato, ove l'appalto sia successivamente finanziato con fondi della comunità europea, alla luce degli orientamenti della CE (COCOF_07_0037_03 - COCOF 13_9527), potrà determinare la rettifica finanziaria di tali somme, e quindi non consentirà di inserire nei quadri economici le somme utilizzate per gli affidamenti diretti.
Alla luce delle intervenute modifiche apportate dal D.Lgs. n. 56/2017, per quanto attiene al numero di operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, in relazione alla facoltà della stazione appaltante di prevedere l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (articolo 97, comma 8) anche per l'affidamento dei contratti sotto soglia, si rappresenta l'opportunità di ampliare, ove possibile, la platea dei soggetti da invitare al fine di rendere efficace la suddetta previsione (la facoltà non è esercitabile se il numero di concorrenti ammessi è inferiore a 10).
Articolo 59 - Scelta delle procedure (modificato dall'articolo 38 del D.Lgs. n. 56/2017).
La modifica introdotta consente di poter fare ricorso all'affidamento della progettazione ed esecuzione "cd appalto integrato" oltre che nei casi già contemplati di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, anche nei casi di locazione finanziaria e di opere di urbanizzazione a scomputo.
Consente, altresì, di poter fare ricorso, sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione, all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, se l'elemento tecnologico o innovativo delle opere è nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e, comunque, a condizione che la determina a contrarre chiarisca in modo puntuale la rilevanza dei presupposti e l'effettiva incidenza sui tempi, nel caso di affidamento separato di progettazione e di esecuzione dei lavori.
4. Commissioni giudicatrici, criteri di aggiudicazione dell'appalto.
Il D.Lgs. n. 56/2017 introduce nuove disposizioni in materia di composizione delle commissioni giudicatrici, in materia di criteri di aggiudicazione ed in materia di documentazione da allegare all'offerta; di seguito le disposizioni che modificano ed integrano il D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 77 - Commissioni di aggiudicazione (modificato dall'articolo 46 del D.Lgs. n. 56/2017).
La rubrica modificata in "Commissioni giudicatrici" si riferisce all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
La modifica introdotta, per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, e per i lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di euro, ovvero che non presentano particolare complessità, dà facoltà alle stazioni appaltanti di poter nominare alcuni componenti ad eccezione del Presidente, che quindi deve essere esterno alla stazione appaltante.
La modifica riduce altresì, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 ovvero che non presentino particolare complessità, la facoltà concessa nella previgente disposizione di poter nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto di principi di rotazione.
Articolo 95 - Criteri di aggiudicazione dell'appalto (modificato dall'articolo 60 del D.Lgs. n. 56/2017).
La modifica introdotta individua limiti di importo diversi per l'individuazione dei criteri di affidamento per servizi e lavori ed in particolare:
a) dispone di utilizzare esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica o intellettuale con importo pari o superiore a 40.000 euro;
b) consente di utilizzare il criterio del minor prezzo con procedure ordinarie e sulla base del progetto esecutivo, per i contratti relativi all'affidamento di lavori di importo inferiore a 2.000.000 euro;
c) consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per i contratti relativi a servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro ovvero di importo pari o superiori a 40.000 euro ed inferiori alla soglia di cui all'articolo 35, solo se caratterizzati da elevata ripetitività e fatta eccezione per quelli di elevato contenuto tecnologico.
La modifica dispone, altresì, all'operatore di indicare nell'offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; il combinato disposto della suddetta modifica con quella relativa all'obbligo della stazione appaltante di indicare fra i documenti di gara il costo della manodopera (disposizione introdotta dalle modifiche apportate all'articolo 23) è finalizzato alla verifica dell'anomalia (articolo 97 Offerte anormalmente basse).
Articolo 148 - Affidamento dei contratti - Titolo VI
Regimi particolari di appalto - Capo III Appalti nel settore di beni culturali - (modificato dall'articolo 92 del D.Lgs. n. 56/2017).
La modifica introdotta per i contratti pubblici concernenti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, consente di utilizzare il criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o inferiore a 500.000 euro, quindi in deroga alla disposizione dettata dall'articolo 95, comma 4, lettera a), che consente l'affidamento con tale criterio per importi pari o inferiori a 2.000.000 di euro.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e potrà essere consultata nel sito istituzionale della Regione Siciliana Assessorato delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico.
L'Assessore: PISTORIO