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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2017

G.U.R.I. 27 giugno 2017, n. 148

Integrazioni delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 in materia di riqualificazione e sicurezza delle periferie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", e, in particolare, l'art. 1, commi da 974 a 978;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 ed il bando allegato, che ha disciplinato le modalità e le procedure di presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, nonchè i criteri di valutazione dei progetti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016 con il quale sono stati individuati i progetti da inserire nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie;

Visti in particolare, l'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e l'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, con i quali sono state individuate le modalità di erogazione dei finanziamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017 e in particolare, l'art. 1 con cui sono state rimodulate le percentuali di finanziamento previste dai citati articoli 4, commi 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e 5, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, prevedendo che: "la quota di finanziamento anticipato non superiore al 20% è erogata soltanto in esito alla verifica dell'effettiva approvazione, da parte degli Enti beneficiari, dei progetti definitivi o esecutivi degli interventi proposti e del rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni e/o i nulla osta necessari per realizzare gli interventi (...). La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 40% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. (...) La quota di finanziamento, pari al 30%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo sopracitato e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 70% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. (...) La quota di finanziamento, pari al 15%, è erogata previa verifica della implementazione dei dati nel sistema informativo di cui al precedente comma e della attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi pari al 100% del Progetto, anche per singolo intervento, ed attestante le opere e i servizi realizzati, le voci di spesa sostenute e il rispetto del cronoprogramma. (...) La restante quota di finanziamento, pari al 5%, è erogata soltanto in seguito alla implementazione dei dati nel sistema informativo predetto ed alla verifica della conclusione, nel rispetto del cronoprogramma, di tutti gli interventi realizzati e delle spese effettivamente sostenute e della certificazione della corretta esecuzione delle opere e dei servizi, nonchè della effettiva approvazione degli atti di collaudo delle opere realizzate e della certificazione della corretta esecuzione dei servizi (...);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole avv. Maria Elena Boschi è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto opportuno, ferme restando le modalità di erogazione dei finanziamenti di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, prevedere l'erogazione di contributi annuali a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi che non sono già stati finanziati, fino al limite del 95 per cento di avanzamento dei lavori stessi, al fine di garantire il rispetto dei principi contabili generali e, in particolare, il principio dell'equilibrio di bilancio e della competenza finanziaria rafforzata da parte degli enti locali aggiudicatari del finanziamento del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia;

Decreta:

Art. 1

1. Ferme restando le modalità di erogazione dei finanziamenti agli enti locali aggiudicatari del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, stabilite all'art. 4, commi 3 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 e all'art. 5, commi 3, 4 e 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, come modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2017, agli enti aggiudicatari sono erogati contributi annuali a fronte dell'avanzamento dei lavori e dei servizi che non sono già stati finanziati, fino al limite del 95 per cento di avanzamento dei lavori stessi.

2. I contributi annuali sono erogati previa verifica, da parte del gruppo di monitoraggio di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 dicembre 2016, dello stato di avanzamento dei singoli interventi, dell'implementazione dei dati nel sistema informativo predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'attestazione trasmessa dal responsabile unico del procedimento tramite una relazione tecnica di monitoraggio, comprovante lo stato di avanzamento dei lavori e dei servizi, nonchè di tutte le eventuali informazioni specificamente prescritte dalle convenzioni anche in ragione delle peculiari caratteristiche di ciascun progetto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 2017

p. il Presidente del Consiglio dei ministri

BOSCHI