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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 giugno 2017

G.U.R.I. 29 giugno 2017, n. 150

Approvazione dello Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili";

Visto l'art. 1, commi da 1 a 3, del citato decreto-legge n. 193 del 2016, secondo cui a decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono sciolte - ad esclusione della società Equitalia Giustizia S.p.a. - cancellate d'ufficio dal registro delle imprese ed estinte, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione e, al fine di garantire la continuità e la funzionalità della riscossione, l'esercizio delle relative funzioni, attribuito all'Agenzia delle entrate, è svolto da un nuovo ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate-Riscossione", strumentale dell'Agenzia delle entrate e sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 15, del medesimo decreto-legge n. 193 del 2016, per il quale fino al 1° luglio 2017, l'attività di riscossione proseguirà nel regime giuridico vigente ed entro il 30 aprile 2017 l'amministratore delegato di Equitalia S.p.a. è nominato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, Commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici all'istituzione del nuovo ente pubblico economico "Agenzia delle entrate-Riscossione", per la vigilanza e la gestione della fase transitoria, nonchè per l'elaborazione dello Statuto del nuovo ente;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 193 del 2016, ai sensi del quale lo Statuto di "Agenzia delle entrate-Riscossione" è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e disciplina le funzioni e le competenze degli organi, le entrate dell'ente e i relativi criteri relativi alla determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'attività e nella prospettiva di un nuovo modello di remunerazione dell'agente della riscossione, nonchè i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale, promuovendo la partecipazione dei soggetti interessati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2017, con il quale l'amministratore delegato di Equitalia S.p.a. è stato nominato Commissario straordinario per gli adempimenti propedeutici dell'"Agenzia delle entrate-Riscossione", per il periodo 16 febbraio 2017 - 30 giugno 2017 e sono stati attribuiti allo stesso compiti e funzioni per porre in essere gli atti necessari e propedeutici all'istituzione dell'ente, tra i quali è prevista, all'art. 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto, l'elaborazione dello Statuto dell'ente "ai fini della predisposizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri";

Vista la nota prot. n. 2017/2 del 13 marzo 2017, con la quale l'amministratore delegato di Equitalia S.p.a. in qualità di Commissario straordinario ha trasmesso lo schema di statuto;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225 è approvato l'allegato Statuto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione che fa parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 giugno 2017

Il Presidente del Consiglio dei ministri

GENTILONI SILVERI

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1435

ALLEGATO

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE STATUTO

Art. 1

Natura giuridica, attività e sede

1. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, di seguito "Agenzia", è un ente strumentale dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225, di seguito "decreto-legge n. 193 del 2016".

2. L'attività dell'Agenzia è regolata dal decreto-legge n. 193 del 2016, dal presente Statuto, dalle norme del Codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private. L'Agenzia ha autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione e adotta propri regolamenti di amministrazione e di contabilità.

3. I riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui all'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, si intendono riferiti, in quanto compatibili, all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione.

4. L'Agenzia è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'Agenzia ha sede legale in Roma e si può articolare in strutture centrali e periferiche.

Art. 2

Finalità e compiti

1. L'Agenzia svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale, la cui titolarità è attribuita all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e assume la qualifica di Agente della riscossione.

2. L'Agenzia, inoltre, svolge tutte le funzioni e i compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti e, in particolare:

a) effettua l'attività di riscossione mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni;

b) può effettuare:

1) le attività di riscossione spontanea delle entrate, tributarie o patrimoniali, delle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle società di riscossione, e, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate;

2) altre attività, strumentali e accessorie alla riscossione e alle attività dell'Agenzia delle entrate, già svolte dalle società del Gruppo Equitalia alla data del 30 giugno 2017, anche attraverso la stipula di appositi contratti di servizio, nel rispetto delle previsioni normative vigenti;

3. Sulla base della disciplina legislativa ad essa applicabile, l'Agenzia può realizzare, purchè in via strumentale alle proprie finalità e ai compiti istituzionali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, e finanziarie, nonchè assumere, sempre in via strumentale e previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, partecipazioni ovvero compartecipare in società, imprese ed enti costituiti o da costituire, anche esercitando attività di direzione e coordinamento.

4. L'Agenzia, per il perseguimento delle proprie finalità, può stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

Art. 3

Patrimonio

1. In sede di costituzione, il patrimonio dell'Agenzia è rappresentato da un fondo di dotazione costituito dal patrimonio netto consolidato del Gruppo Equitalia al 30 giugno 2017.

2. E' consentita, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la destinazione di quote di patrimonio riservate a specifiche gestioni separate, ovvero a rami d'azienda.

Art. 4

Organi dell'Agenzia

1. Gli organi dell'Agenzia sono:

a) il presidente;

b) il Comitato di gestione;

c) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 5

Presidente

1. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, nominato ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, è il presidente dell'Agenzia. Nel caso di assenza dal servizio, di impedimento temporaneo o di cessazione a qualunque titolo dell'incarico da direttore dell'Agenzia delle entrate, l'incarico di presidente dell'Agenzia è assunto dal dirigente di vertice dell'Agenzia delle entrate di cui all'art. 6, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate.

2. Il presidente rappresenta l'Agenzia e la dirige, emanando tutti i provvedimenti che non siano attribuiti, in base alle norme del decreto-legge n. 193 del 2016 o dello Statuto, ad altri organi.

3. In particolare, il presidente:

a) rappresenta l'Agenzia anche in giudizio dinanzi ad ogni autorità giudiziaria con facoltà di promuovere e resistere alle liti;

b) presiede il Comitato di gestione;

c) propone ed esegue le deliberazioni del Comitato di gestione tenendone informato quest'ultimo;

d) dirige le strutture organizzative dell'Agenzia e le relative attività;

e) dispone gli impegni di spesa che l'Agenzia può assumere e sottoscrive atti negoziali per un importo non superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità, al netto di imposte ed eventuali contributi, per singola operazione o transazioni tra loro collegate, con facoltà di delega; dispone la partecipazione dell'Agenzia a procedure di affidamento di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aventi ad oggetto i servizi di riscossione di importo non superiore al limite stabilito nel regolamento di contabilità e sottoscrive i relativi atti e contratti, con facoltà di delega;

f) previa delibera del Comitato di gestione, provvede alle assunzioni e ai licenziamenti dei dipendenti e dei dirigenti dell'Agenzia; provvede alle nomine dei dirigenti, sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del comitato di gestione. Resta fermo quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;

g) è in ogni caso titolare di tutti i poteri non espressamente attribuiti al Comitato di gestione dalle norme vigenti e dal presente Statuto, con facoltà di delega.

Art. 6

Comitato di gestione

1. Il Comitato di gestione, composto ai sensi dell'art. 1, comma 4, del citato decreto-legge n. 193 del 2016, è presieduto dal presidente dell'Agenzia delle entrate.

2. I componenti del Comitato di gestione, ad eccezione del presidente, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta. Gli stessi, comunque, decadono in caso di cessazione dall'incarico di dirigente dell'Agenzia delle entrate. Nell'ipotesi di sostituzione il nuovo componente resta in carica fino alla scadenza del comitato di gestione. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese.

3. Il Comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera:

a) le modifiche allo Statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, tra i quali sono ricompresi i regolamenti di amministrazione e contabilità, i bilanci preventivi e consuntivi, le scelte ed i piani strategici, operativi e di investimento annuali e pluriennali, il ricorso al sistema finanziario nelle forme tecniche consentite dalla legge e le spese che impegnano il bilancio dell'Agenzia per importi superiori al limite stabilito nel regolamento di contabilità;

b) il piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale;

c) il piano annuale di audit e il rendiconto annuale delle attività svolte;

d) nei modi consentiti dalla vigente normativa, l'acquisizione e la vendita di beni immobili e ogni ulteriore operazione immobiliare per il perseguimento delle proprie finalità e compiti istituzionali, le operazioni mobiliari, commerciali e finanziarie nonchè le partecipazioni e le compartecipazioni in società, imprese ed enti costituiti o da costituire;

e) la destinazione di quote di patrimonio riservate a specifiche gestioni separate, ovvero a rami d'azienda;

f) le variazioni del modello di remunerazione dell'agente della riscossione, in recepimento delle relative previsioni normative, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'attività e la pubblicazione dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione ex art. 9 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

g) la relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14-bis del decreto-legge n.193 del 2016, ai fini dell'individuazione delle procedure e metodologie di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi;

h) ogni ulteriore argomento di carattere strategico o che preveda un impegno di spesa superiore al limite fissato alla lettera a) oltre ad ogni diverso argomento che il presidente dell'Agenzia ritenga di sottoporre al Comitato.

4. Il Comitato si riunisce, nella sede indicata nell'avviso di convocazione, e viene convocato dal presidente di propria iniziativa, ovvero a seguito di richiesta scritta di entrambi i componenti del comitato in carica.

5. Il Comitato di gestione, su proposta del presidente, nomina un segretario scelto tra il personale dell'Agenzia. L'incarico di segretario è svolto a titolo gratuito. Ove alle riunioni del Comitato non intervenga il segretario, il Comitato provvede di volta in volta alla designazione di un sostituto.

6. Sono valide le riunioni a distanza del Comitato attraverso strumenti che assicurano i collegamenti video e audio conferenza purchè siano identificati i componenti, che della loro identificazione venga dato atto a verbale e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso, le riunioni del Comitato si considerano tenute nel luogo in cui si trova il presidente, nel quale deve in ogni caso essere presente anche il segretario.

7. La convocazione del Comitato è effettuata mediante avviso trasmesso con posta elettronica almeno cinque giorni solari prima di quello stabilito per la sua riunione. Nei casi di urgenza può avvenire mediante comunicazione, da trasmettersi con le medesime modalità, almeno ventiquattro ore prima del termine fissato per l'adunanza.

8. Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

9. Delle riunioni del Comitato è fatto processo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

10. Alle riunioni del Comitato partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori dei conti.

Art. 7

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, fra i quali il suo presidente, scelto fra i magistrati della Corte dei conti e da due membri supplenti.

2. I componenti del Collegio, diversi dal presidente, nonchè i relativi supplenti sono nominati uno su designazione del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno su designazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. I componenti del Collegio sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, durano in carica tre esercizi e possono essere confermati una sola volta.

4. I componenti del Collegio sono scelti tra persone fisiche iscritte nel registro dei revisori legali fatto salvo quanto disposto all'art. 10, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Il Collegio esercita le funzioni di cui all'art. 2403 del Codice civile, in quanto applicabile, nonchè quelle di cui all'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

6. Il compenso è stabilito ai sensi della direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001.

Art. 8

Controllo della Corte dei conti

1. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 9

Organizzazione

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia rispettano i principi di legalità, imparzialità e trasparenza.

2. Nello svolgimento della propria attività l'Agenzia si conforma ai principi della legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente con particolare riferimento ai principi di trasparenza, leale collaborazione e tutela dell'affidamento e della buona fede, nonchè agli obiettivi individuati dall'art. 6 della legge 11 marzo 2014, n. 23 in materia di cooperazione rafforzata, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente.

3. L'Agenzia opera con criteri di efficienza gestionale, economicità dell'attività ed efficacia dell'azione al fine di perseguire gli obiettivi prestabiliti, tra i quali quelli di cui all'atto aggiuntivo previsto all'art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 193 del 2016 e garantendo, altresì, la trasparenza degli obiettivi stessi, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

4. L'ordinamento degli uffici è stabilito con determinazione del presidente, che si conforma al regolamento di amministrazione dell'Agenzia, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i privati e l'efficienza dei servizi.

Art. 10

Personale e relazioni sindacali

1. L'Agenzia subentra a titolo universale nei rapporti di lavoro dei dipendenti di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a. Tale personale è trasferito all'Agenzia senza soluzione di continuità e mantiene la posizione giuridica, economica e previdenziale alla data del trasferimento, ai sensi dell'art. 2112 del Codice civile, così come richiamato dall'art. 1, comma 9 del decreto-legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.

2. Il rapporto di lavoro del personale dipendente è disciplinato dalle norme che regolano il rapporto di lavoro privato, e dai contratti ed accordi collettivi in vigore applicati ai dipendenti di cui al comma 1.

3. L'Agenzia stipula con le organizzazioni sindacali di categoria i contratti di lavoro e gli accordi collettivi per il personale dipendente.

Art. 11

Criteri per la determinazione dei corrispettivi dei servizi prestati

1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione e garantire l'equilibrio economico finanziario dell'attività, i servizi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), prestati dall'Agenzia in favore di soggetti privati o pubblici, incluse le amministrazioni statali, sono remunerati, con il riconoscimento alla stessa Agenzia degli importi inerenti agli oneri di riscossione e di esecuzione previsti dalla normativa vigente, nonchè fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 17, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, degli importi fissati dal decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze del 21 novembre 2000 e dal decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del 13 giugno 2007.

2. Le attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), n. 1) sono remunerate sulla base dei medesimi parametri di sui al comma 1, ovvero, limitatamente a quelle antecedenti la notifica della cartella di pagamento, possono essere regolate con convenzione con l'ente creditore così come previsto dall'art. 32 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3. Le altre attività, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), n. 2), sono remunerate secondo quanto stabilito dalle relative disposizioni normative vigenti nonchè, ove previsto, attraverso apposite convenzioni o contratti di servizio applicando corrispettivi determinati sulla base dei costi di produzione, rilevati nella precedente annualità.

4. Resta ferma l'erogazione del contributo previsto dall'art. 9, comma 5 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, qualora ricorrano le circostanze ivi previste.

Art. 12

Consultazione pubblica sugli atti a rilevanza generale

1. Salvo i casi di urgenza, l'Agenzia promuove la partecipazione dei soggetti interessati, pubblicando, nei casi stabiliti dalle disposizioni normative vigenti, gli atti a rilevanza generale, sia in apposita sezione del sito internet, almeno sessanta giorni prima della loro adozione ed entrata in vigore.

2. I soggetti interessati, previa identificazione, possono presentare osservazioni e proposte di modifica.

3. Il Comitato di gestione seleziona gli atti di rilevanza generale per i quali avviare la consultazione pubblica e definisce le modalità di consultazione valutandone l'opportunità. Il comitato stabilisce per ogni consultazione, i soggetti interessati, stabilisce se si tratta di una procedura aperta ad un numero ristretto di soggetti o a chiunque sia interessato a partecipare, e definisce le regole di partecipazione.

Art. 13

Bilancio

1. Fatto salvo per quello relativo al 2017, l'esercizio inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 3 mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il presidente trasmette al Collegio dei revisori dei conti il progetto di bilancio consuntivo, redatto con l'osservanza delle disposizioni del Codice civile; il Collegio dei revisori dei conti lo esamina entro i successivi 15 giorni. All'esito, il presidente presenta il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, al comitato di gestione per la sua deliberazione. Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio il presidente trasmette il bilancio unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti al Ministero dell'economia e delle finanze per la approvazione. Il comitato di gestione delibera entro i termini di cui all'art. 24, comma 3 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 il bilancio preventivo (budget economico annuale), redatto in termini di competenza economica. Il budget economico annuale, ai fini della riconciliazione con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, è riclassificato secondo lo schema previsto all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013.

3. Per i bilanci preventivi e consuntivi dell'Agenzia trovano applicazione le disposizioni dell'art. 1, comma 5-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016.

4. Il budget economico, è sottoposto al collegio dei revisori almeno 15 giorni prima della relativa deliberazione. Il budget economico, integrato dalla relazione del collegio dei revisori e corredato degli allegati di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013, è trasmesso entro 10 giorni dalla relativa deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per la sua approvazione, secondo le disposizioni dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del budget in tempo utile per l'apertura contabile dell'esercizio, il Comitato di gestione, delibera la gestione provvisoria, che avrà una durata non superiore a quattro mesi e fisserà limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento.

Art. 14

Fonti finanziarie

1. L'Agenzia, ai fini dello svolgimento della propria attività, può utilizzare anticipazioni di cassa pari, di norma, a dodici dodicesimi dei ricavi di cui all'art. 11.

2. Può inoltre far ricorso al sistema finanziario, nelle forme consentite dalla legge, per assicurare il presidio del fabbisogno derivante da operazioni di durata pluriennale quali l'incasso differito di crediti immobilizzati ovvero soggetti a piani di rientro pluriennali.

Art. 15

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

1. Il Comitato di gestione ha la facoltà di nominare, su parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Comitato stesso e non superiore a sei esercizi, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili dell'Agenzia.

2. I requisiti del dirigente preposto e i suoi compiti di controllo sono definiti nel regolamento di amministrazione e contabilità.

3. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, qualora nominato secondo le modalità di cui al comma 1, può essere revocato dal Comitato di gestione, sentito il parere del Collegio dei revisori dei conti, solo per giusta causa.

4. Il Comitato di gestione vigila affinchè il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonchè sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili. A tal fine sono previsti la verifica e l'adeguamento delle strutture e dei processi organizzativi e l'implementazione della normativa aziendale, nonchè degli applicativi utilizzati.

Art. 16

Rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze

1. L'Agenzia comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, le deliberazioni adottate dal Comitato di gestione relative:

a) alle modifiche dello Statuto;

b) alle modifiche ai regolamenti di amministrazione e contabilità;

c) ai bilanci preventivi ed eventuali revisioni in corso d'anno, nonchè ai bilanci di esercizio;

d) alle proposte di variazione del modello di remunerazione dell'agente della riscossione, in recepimento delle relative previsioni normative, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario dell'attività e la pubblicazione dei costi da sostenere per il servizio nazionale di riscossione ex art. 9 decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;

e) alla costituzione di società strumentali al perseguimento delle finalità dell'Agenzia, nonchè alla costituzione delle riserve di cui all'art. 3, comma 2, del presente Statuto;

f) all'acquisizione e vendita di beni immobili e ogni ulteriore operazione immobiliare per il perseguimento delle finalità e dei compiti istituzionali dell'Agenzia, nonchè alle partecipazioni in società, imprese ed enti costituiti o da costituire, strumentali al perseguimento delle finalità dell'Agenzia;

g) alla relazione annuale prevista dall'art. 1, comma 14-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, ai fini dell'individuazione delle procedure e metodologie di riscossione più proficue in termini di economicità della gestione e di recupero dei carichi di ruolo non riscossi;

h) al piano triennale per la razionalizzazione delle attività di riscossione e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione e di personale;

i) agli atti a carattere generale indicati nell'atto aggiuntivo di cui all'art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 193 del 2016.

2. Sono soggette ad approvazione secondo le modalità e nelle forme previste dall'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999 le deliberazioni indicate al comma 1, lettere b), c), d), e), h) e i). Per le deliberazioni relative al bilancio di previsione e al bilancio di esercizio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.

Art. 17

Rapporti con l'Agenzia delle entrate

1. I rapporti con la Agenzia delle entrate per i servizi prestati e per la condivisione delle banche dati e delle informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio della riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge n. 193 del 2016, sono regolati convenzionalmente.

2. Ai fini di assicurare la massima trasparenza e pubblicità, l'attività di riscossione svolta dall'Agenzia è soggetta a monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate.

3. A tal fine, l'Agenzia delle entrate-Riscossione trasmette rendicontazioni periodiche sullo stato e andamento della riscossione.

Art. 18

Commissario straordinario

1. In caso di grave violazione di legge, di risultati particolarmente negativi della gestione, di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Agenzia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze può essere nominato un Commissario straordinario, il quale assume i poteri del presidente e del Comitato di gestione.

2. La nomina è disposta per un periodo di sei mesi e può essere prorogata una sola volta per non oltre sei mesi.

Art. 19

Norme finali e transitorie

1. Le modifiche al presente Statuto, deliberate dal Comitato di gestione, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera a), sono approvate con le modalità di cui all'art. 1, comma 5, primo periodo, del citato decreto-legge n. 193 del 2016.

2. Fermo restando che l'Agenzia subentra a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali di Equitalia S.p.a. e di Equitalia Servizi di riscossione S.p.a., la stessa opera nel rispetto delle previsioni normative vigenti.

3. Tutte le attività propedeutiche all'istituzione dell'Agenzia e l'adozione di tutti i necessari atti e provvedimenti sono effettuate dal Commissario straordinario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2017.

4. Sono fatti salvi gli effetti prodotti da tutti gli atti e provvedimenti adottati dal Commissario straordinario nella fase transitoria di costituzione dell'Agenzia, finalizzati alla piena operatività della stessa. I medesimi atti restano validi ed efficaci fino a nuove determinazioni da parte degli organi dell'Agenzia di cui all'art. 1.