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LEGGE 3 luglio 2017, n. 105

G.U.R.I. 7 luglio 2017, n. 157

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti.

Testo con annotazioni alla data 17 gennaio 2018

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 338 del codice penale

1. All'articolo 338 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole: "Corpo politico, amministrativo o giudiziario" sono inserite le seguenti: ", ai singoli componenti" e dopo la parola: "collegio" sono inserite le seguenti: "o ai suoi singoli componenti";

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto per ottenere, ostacolare o impedire il rilascio o l'adozione di un qualsiasi provvedimento, anche legislativo, ovvero a causa dell'avvenuto rilascio o adozione dello stesso";

c) alla rubrica, dopo le parole: "Corpo politico, amministrativo o giudiziario" sono aggiunte le seguenti: "o ai suoi singoli componenti".

Art. 2

Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

"a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti previsto dall'articolo 338 del codice penale".

Art. 3

Introduzione dell'articolo 339-bis del codice penale

1. Dopo l'articolo 339 del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 339-bis (Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 582, 610, 612 e 635 sono aumentate da un terzo alla metà se la condotta ha natura ritorsiva ed è commessa ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario a causa del compimento di un atto nell'adempimento del mandato, delle funzioni o del servizio".

Art. 4

Modifica all'articolo 393-bis del codice penale

1. All'articolo 393-bis del codice penale, dopo le parole: "338, 339," è inserita la seguente: "339-bis,".

Art. 5

Modifica all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

1. All'articolo 90 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque con minacce o con atti di violenza ostacola la libera partecipazione di altri alle competizioni elettorali previste dal presente testo unico".

Art. 6

Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali  (1)

1. Al fine di favorire la migliore attuazione delle misure di prevenzione e di contrasto sono definite con decreto del Ministero dell'interno la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, istituito con decreto del Ministro dell'interno 2 luglio 2015, al quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) effettuare il monitoraggio del fenomeno intimidatorio nei confronti degli amministratori locali anche mediante utilizzo di apposita banca dati;

b) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte idonee alla definizione di iniziative di supporto agli amministratori locali vittime di episodi intimidatori;

c) promuovere iniziative di formazione rivolte agli amministratori locali e di promozione della legalità, con particolare riferimento verso le giovani generazioni.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: ORLANDO

(1)

Per la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio, di cui all'articolo annotato si rimanda al regolamento adottato con D.M. Interno 17 gennaio 2018, n. 35.