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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 giugno 2017

G.U.R.I. 13 luglio 2017, n. 162

Determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2016-2017.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 32, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), e successive modificazioni, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, è stabilito per ciascuna specie di animali il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2 dello stesso articolo, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata;

Visto l'art. 56, comma 5, terzo periodo, del predetto testo unico, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali eccedente il limite di cui alla citata lettera b), sono stabiliti ogni due anni il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite suindicato e il coefficiente moltiplicatore da applicare allo stesso valore medio, idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 23, con il quale è stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, gli articoli 4, 14 e 16 che prevedono l'attribuzione ai dirigenti generali della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa in relazione all'indirizzo politico amministrativo degli organi di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 recante organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto direttoriale 20 aprile 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2005-2006;

Visto il decreto direttoriale 27 maggio 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2007 - 2008, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Visto il decreto direttoriale 10 maggio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2009 - 2010, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Visto il decreto direttoriale18 dicembre 2014 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2014 - 2015, che ha confermato i criteri stabiliti dal citato decreto 20 aprile 2006;

Considerato che occorre individuare i criteri di determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali per il biennio 2016 e 2017;

Ritenuto che occorre confermare, anche per il biennio 2016 e 2017, i criteri stabiliti dal suddetto decreto 20 aprile 2006;

Decreta:

Art. 1

Individuazione dei parametri di cui agli articoli 32, comma 3, e 56, comma 5, del Tuir

1. Per il biennio 2016-2017, ai fini della determinazione del reddito derivante dall'allevamento di animali nel limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), del Tuir, e di quello eccedente di cui all'art. 56, comma 5, dello stesso testo unico, il numero dei capi che rientra nel citato limite, il valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il medesimo limite e il coefficiente moltiplicatore previsti dall'art. 56, comma 5, del Tuir, sono determinati in base alle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 aprile 2006 e alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al predetto decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2017

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

LAPECORELLA

Il Capo del Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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