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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1272 DELLA COMMISSIONE, 14 luglio 2017

G.U.U.E. 15 luglio 2017, n. L 184

Regolamento che istituisce massimali di bilancio per il 2017 applicabili ad alcuni regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 22 luglio 2017

Applicabile dal: 1° gennaio 2017

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1, l'articolo 36, paragrafo 4, l'articolo 42, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 3, l'articolo 49, paragrafo 2, l'articolo 51, paragrafo 4, e l'articolo 53, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

1) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento di base di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento. In conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, occorre tener conto degli eventuali aumenti applicati dagli Stati membri ai sensi di tale disposizione.

2) Per ciascuno Stato membro che attua il regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione deducendo dal massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II i massimali fissati a norma degli articoli 42, 47, 49, 51 e 53 di detto regolamento.

3) Per ciascuno Stato membro che concede il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il massimale nazionale annuo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 deve essere fissato dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento.

4) In merito al pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per il 2017, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere calcolati conformemente alle disposizioni dell'articolo 47, paragrafo 1, di detto regolamento e ammontare al 30 % del massimale nazionale dello Stato membro interessato come stabilito nell'allegato II del medesimo regolamento.

5) Per gli Stati membri che concedono il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri interessati a norma dell'articolo 49, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

6) In merito al pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i massimali nazionali annui di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del suddetto regolamento per il 2017 devono essere fissati dalla Commissione in base alla percentuale comunicata dagli Stati membri a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, di detto regolamento e non possono superare il 2 % del massimale annuo fissato nell'allegato II.

7) Se l'importo totale del pagamento per i giovani agricoltori chiesto per il 2017 in uno Stato membro supera il massimale fissato a norma dell'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per quello Stato membro, lo Stato membro deve finanziare la differenza conformemente all'articolo 51, paragrafo 2, del suddetto regolamento nel rispetto dell'importo massimo stabilito all'articolo 51, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A fini di chiarezza, è opportuno fissare tale importo massimo per ciascuno Stato membro.

8) Per ciascuno Stato membro che concede il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nel 2017, la Commissione deve fissare i massimali nazionali annui di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del suddetto regolamento per il 2017 in base alla percentuale comunicata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

9) Per quanto riguarda il 2017, l'attuazione dei regimi di sostegno diretto di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 è iniziata il 1° gennaio 2017. Per motivi di coerenza tra l'applicabilità del suddetto regolamento nell'anno di domanda 2017 e l'applicabilità dei massimali di bilancio corrispondenti, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla medesima data.

10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 347 del 20.12.2013.

Art. 1

1. I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto I dell'allegato del presente regolamento.

2. I massimali nazionali annui per il 2017 per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto II dell'allegato del presente regolamento.

3. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto III dell'allegato del presente regolamento.

4. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto IV dell'allegato del presente regolamento.

5. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto V dell'allegato del presente regolamento.

6. I massimali nazionali annui per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VI dell'allegato del presente regolamento.

7. Gli importi massimi per il 2017 per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VII dell'allegato del presente regolamento.

8. I massimali nazionali annui per il 2017 per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono fissati al punto VIII dell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

I. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento di base di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

222 198

Danimarca

553 021

Germania

3 022 776

Irlanda

826 181

Grecia

1 129 245

Spagna

2 826 613

Francia

3 185 167

Croazia

108 746

Italia

2 245 528

Lussemburgo

22 779

Malta

648

Paesi Bassi

504 278

Austria

470 393

Portogallo

274 189

Slovenia

73 619

Finlandia

262 269

Svezia

401 863

Regno Unito

2 112 701

II. Massimali nazionali annui per il regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Bulgaria

379 042

Repubblica ceca

462 074

Estonia

80 043

Cipro

30 396

Lettonia

123 537

Lituania

180 990

Ungheria

733 351

Polonia

1 559 217

Romania

919 141

Slovacchia

252 841

III. Massimali nazionali annui per il pagamento ridistributivo di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

47 460

Bulgaria

55 922

Germania

339 366

Francia

723 902

Croazia

24 113

Lituania

70 061

Polonia

289 802

Portogallo

16 298

Romania

97 072

Regno Unito

48 599

IV. Massimali nazionali annui per il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

150 629

Bulgaria

237 968

Repubblica ceca

252 960

Danimarca

250 437

Germania

1 454 424

Estonia

37 111

Irlanda

363 570

Grecia

562 899

Spagna

1 460 000

Francia

2 171 705

Croazia

72 338

Italia

1 139 862

Cipro

14 900

Lettonia

69 129

Lituania

140 121

Lussemburgo

10 046

Ungheria

402 940

Malta

1 573

Paesi Bassi

217 309

Austria

207 526

Polonia

1 023 556

Portogallo

174 617

Romania

540 401

Slovenia

40 801

Slovacchia

133 391

Finlandia

157 048

Svezia

209 303

Regno Unito

955 896

V. Massimali nazionali annui per il pagamento per le zone soggette a vincoli naturali di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Danimarca

2 857

Slovenia

2 149

VI. Massimali nazionali annui per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

8 367

Bulgaria

1 310

Repubblica ceca

1 686

Danimarca

4 341

Germania

48 481

Estonia

408

Irlanda

24 238

Grecia

37 527

Spagna

97 333

Francia

72 390

Croazia

4 823

Italia

37 995

Cipro

397

Lettonia

3 200

Lituania

5 838

Lussemburgo

502

Ungheria

5 373

Malta

21

Paesi Bassi

14 487

Austria

13 835

Polonia

34 119

Portogallo

11 641

Romania

18 013

Slovenia

2 040

Slovacchia

604

Finlandia

5 235

Svezia

10 465

Regno Unito

16 308

VII. Importi massimi per il pagamento per i giovani agricoltori di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

10 042

Bulgaria

15 865

Repubblica ceca

16 864

Danimarca

16 696

Germania

96 962

Estonia

2 474

Irlanda

24 238

Grecia

37 527

Spagna

97 333

Francia

144 780

Croazia

4 823

Italia

75 991

Cipro

993

Lettonia

4 609

Lituania

9 341

Lussemburgo

670

Ungheria

26 863

Malta

105

Paesi Bassi

14 487

Austria

13 835

Polonia

68 237

Portogallo

11 641

Romania

36 027

Slovenia

2 720

Slovacchia

8 893

Finlandia

10 470

Svezia

13 954

Regno Unito

63 726

VIII. Massimali nazionali annui per il sostegno accoppiato facoltativo di cui all'articolo 53, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1307/2013

(in migliaia di EUR)

Anno civile

2017

Belgio

83 985

Bulgaria

118 984

Repubblica ceca

126 480

Danimarca

24 135

Estonia

6 142

Irlanda

3 000

Grecia

186 061

Spagna

584 919

Francia

1 085 853

Croazia

36 169

Italia

455 945

Cipro

3 973

Lettonia

34 565

Lituania

70 060

Lussemburgo

160

Ungheria

201 470

Malta

3 000

Paesi Bassi

3 500

Austria

14 527

Polonia

505 160

Portogallo

117 535

Romania

226 708

Slovenia

17 680

Slovacchia

57 800

Finlandia

102 605

Svezia

90 698

Regno Unito

52 815