
N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO, fatti salvi gli effetti, dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 3 agosto 2017.
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 luglio 2017
G.U.R.I. 21 luglio 2017, n. 169
Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi.
N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO, fatti salvi gli effetti, dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 3 agosto 2017.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonchè di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'art. 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, con il quale è stato emanato il regolamento recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, recante disposizioni relative alla razionalizzazione dei termini di versamento;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che stabilisce nuove modalità per la determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
Considerate le esigenze generali rappresentate dalle categorie professionali in relazione ai numerosi adempimenti fiscali da porre in essere per conto dei contribuenti titolari di reddito di impresa e dei sostituti d'imposta e le modifiche normative che hanno inciso sulla determinazione dei versamenti delle imposte sui redditi;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
N.d.R. Il presente decreto è stato SOSTITUITO, fatti salvi gli effetti, dall'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. 3 agosto 2017.
Differimento del termine di versamento delle imposte sui redditi
1. I titolari di reddito d'impresa versano il saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 1° gennaio 2017 nonchè la prima rata dell'acconto dell'imposta sui redditi relativa al periodo d'imposta successivo:
a) entro il 20 luglio 2017 senza alcuna maggiorazione;
b) dal 21 luglio 2017 al 20 agosto 2017, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 2017
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
BOSCHI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 21 luglio 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1612