
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 21 luglio 2017
G.U.R.I. 2 agosto 2017, n. 179
Contributo a favore dei comuni compresi nelle zone a rischio sismico 1 a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche.
IL DIRETTORE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE
Visto il comma 1, dell'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 (Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2017) che dispone testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2017-2019, sono assegnati ai comuni, compresi, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2, nelle zone a rischio sismico 1 ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, contributi soggetti a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.";
Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 che stabilisce: "I comuni comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 settembre per l'anno 2017 e del 15 giugno per ciascuno degli anni 2018 e 2019. La richiesta deve contenere le informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico di progetto (CUP).";
Rilevata la necessità di acquisire dai comuni interessati i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate, al fine di determinare, con successivo provvedimento, l'entità del contributo da assegnare, in applicazione dei criteri di priorità ed, eventualmente, di selezione di cui, rispettivamente, ai commi 3 e 4 del citato art. 41-bis;
Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della pubblica amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;
Ritenuta la necessità di definire il modello di certificazione da utilizzare, nonchè le modalità di trasmissione che gli enti interessati devono rispettare per richiedere il contributo erariale predetto per l'anno 2017 e per i successivi anni 2018 e 2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
Decreta:
Comuni destinatari del contributo
1. Hanno facoltà di richiedere il contributo soggetto a rendicontazione a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di opere pubbliche, previsto dall'art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, i comuni che sono compresi nelle zone a rischio sismico 1, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, alla data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 del medesimo art. 41-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui all'art. 3.
Modello di certificazione
1. E' approvato il modello di certificazione informatizzato con il quale i comuni, individuati con le modalità di cui all'art. 1 del presente decreto, comunicano la richiesta di contributo a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, relative ad interventi di opere pubbliche.
2. Il modello cartaceo, allegato A al presente decreto, costituisce solo la rappresentazione grafica del modello vero e proprio giacente sui sistemi informatizzati del Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale.
3. La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti sul sito web istituzionale della Direzione centrale della finanza locale, nell'"AREA CERTIFICATI".
Modalità e termini di trasmissione
1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 rispettivamente del 15 settembre 2017, per l'anno 2017, del 15 giugno 2018, per l'anno 2018, e del 15 giugno 2019, per l'anno 2019, trasmettono la certificazione di cui all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Istruzioni e specifiche
1. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del corretto adempimento di cui all'art. 3.
2. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo di cui all'art. 3.
3. E' facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal ripetuto art. 3, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 luglio 2017
Il direttore centrale: VERDE