
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 5 luglio 2017
G.U.R.I. 7 agosto 2017, n. 183
Approvazione del regolamento di funzionamento della Piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera (regolamento della Piattaforma P-Logistica), in attuazione dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo del 31 dicembre 2012, n. 249.
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante: «Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi», di seguito indicato «decreto legislativo n. 249/12»;
Visto l'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12, il quale stabilisce che le funzioni dell'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT), di cui alla legge 4 giugno 2010, n. 96, art. 17, comma 5, lettera e), relative alla promozione della concorrenza nell'offerta di capacità di stoccaggio, sono attribuite al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME), anche al fine di ridurre i relativi oneri e stabilisce, inoltre, che la costituzione, organizzazione e gestione di una piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di oli minerali, secondo i principi di neutralità, trasparenza e concorrenza avvenga presso il GME; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche n. 17371 del 30 maggio 2013, con il quale è stato approvato il modello di rilevazione annuale, di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 249/12, riguardante la struttura dei depositi di stoccaggio di oli minerali sul territorio nazionale di capacità superiore a 3.000 metri cubi, mediante il quale, attraverso la Piattaforma di rilevazione dei dati della capacità di stoccaggio di oli minerali (PDC - oil), organizzata e gestita dal GME, i soggetti obbligati ai sensi del medesimo articolo, secondo quanto previsto nel regolamento della PDC-oil, comunicano i dati relativi alla capacità;
Visto il successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia - Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche n. 16618 del 9 agosto 2013, con il quale è stata costituita presso il GME la piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 249/12;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 249/12, che prevede che l'OCSIT, le cui attività e funzioni sono state affidate, ai sensi dello stesso decreto, ad Acquirente Unico S.p.a. sotto la vigilanza delMinistero dello sviluppo economico, operi con criteri di mercato per l'espletamento delle proprie funzioni di mantenimento delle scorte specifiche, di sicurezza e commerciali, anche avvalendosi della piattaforma di cui all'art. 21 del predetto decreto, minimizzando i relativi costi;
Visto, in particolare, l'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 249/12 il quale dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico è approvata, su proposta del GME, la disciplina della piattaforma di cui al comma 1 del già citato decreto legislativo n. 249/12, con costi a carico degli utenti del mercato stesso che usufruiscono dei servizi offerti e definisce le modalità operative con cui i titolari dei depositi di stoccaggio di oli minerali e degli impianti di lavorazione degli oli minerali dovranno comunicare al GME, a decorrere dalla data di avvio della piattaforma di cui al comma 4, i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, sulla capacità disponibile per uso terzi ed i dati relativi alla capacità impegnata in base a contratti sottoscritti;
Vista la proposta relativa alla disciplina della Piattaforma formulata dal GME al termine delle consultazioni pubbliche di cui al comma 5, dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 16618 del 9 agosto 2013 nella quale sono state evidenziate le modalità con le quali si è tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse;
Decreta:
Approvazione del regolamento della piattaforma della logistica petrolifera di oli minerali
1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 249/12 è approvato il regolamento di funzionamento della Piattaforma di mercato per l'incontro tra domanda e offerta di logistica petrolifera (regolamento della Piattaforma P-Logistica).
2. Il regolamento della Piattaforma P-Logistica, in allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante e sostanziale, entra in vigore con la data di entrata in vigore del presente decreto ed acquista efficacia ai sensi del successivo art. 3.
3. Le successive eventuali modifiche al regolamento sono approvate ai sensi dell'art. 3, commi 3.4 e 3.5, del medesimo regolamento.
Campo di applicazione della P-Logistica e della rilevazione dati capacità mensile
1. I soggetti titolari di depositi di stoccaggio di oli minerali situati sul territorio nazionale di capacità superiore a 3.000 metri cubi sono tenuti a comunicare al GME i dati sulla capacità mensile di stoccaggio e transito di oli minerali utilizzata per uso proprio, impegnata in base a contratti sottoscritti e i dati sulla capacità disponibile per uso terzi.
2. Con circolare del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sicurezza dell'approvvigionamento ed infrastrutture energetiche (D.G.S.A.I.E.) - sono definite le indicazioni necessarie per la compilazione del modello funzionale alla comunicazione dei dati sulla capacità mensile nel periodo transitorio di sperimentazione della P-Logistica, di cui all'art. 4, comma 2.
3. Al termine del periodo transitorio di sperimentazione della P-Logistica, di cui all'art. 4, comma 2, il modello definitivo di comunicazione dei dati sulla capacità mensile è approvato, su proposta dello stesso GME, dal Ministero dello sviluppo economico - D.G.S.A.I.E., nei termini di cui all'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 249/12.
4. I dati di cui ai commi 2 e 3 devono essere comunicati nel rispetto delle modalità e dei termini definite nel regolamento P-Logistica.
5. I soggetti in possesso dei requisiti stabiliti nell'ambito del regolamento della Piattaforma P-Logistica che intendono rendere disponibili offerte di servizi di logistica sulla Piattaforma stessa, devono presentare annunci che contengono almeno le seguenti informazioni minime:
a) tipologia di olio minerale;
b) quantità oggetto del servizio e la durata dello stesso;
c) localizzazione;
d) prezzo unitario del servizio;
e) tipologia del servizio (transito, stoccaggio).
6. Al fine di dare attuazione all'art. 7, comma 3 del decreto legislativo n. 249/12, il GME, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto che determina l'avvio definitivo della P-Logistica di cui all'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 249/12, presenta al Ministero dello sviluppo economico una proposta volta a consentire nell'ambito della P-Logistica l'approvvigionamento delle scorte a carico dell'Organismo centrale di stoccaggio.
Acquisto di efficacia del regolamento P-Logistica
1. Il regolamento della Piattaforma P-Logistica acquista efficacia dalla data individuata dal GME e preventivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico.
2. Il GME, una volta effettuata la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 1, rende nota la data di efficacia del regolamento mediante apposita comunicazione sul proprio sito internet.
3. Al fine di riconoscere ai soggetti interessati un adeguato periodo di apprendimento del regolamento, il GME può rendere disponibile, a fini meramente conoscitivi, sul proprio sito internet ogni altra documentazione necessaria ai fini dell'operatività sulla Piattaforma P-Logistica, con congruo anticipo rispetto alla data di efficacia del regolamento stesso.
Avvio operativo della P-Logistica
1. La data di avvio definitivo della P-Logistica, determinata con decreto del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 249/12, su proposta del GME, decorre dalla cessazione del periodo transitorio di sperimentazione.
2. Il periodo transitorio di sperimentazione decorre a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di acquisto di efficacia del regolamento della Piattaforma P-Logistica.
3. Nel corso della durata del periodo transitorio di sperimentazione di cui al precedente comma 1, al fine di consentire il consolidamento delle modalità di rilevazione dei dati di cui al comma 1 del precedente art. 2, non sono applicabili le disposizioni di cui al comma 6, dell'art. 24, del decreto legislativo n. 249/12.
Oneri a carico dei soggetti
1. Nel periodo transitorio di sperimentazione della P-Logistica non è previsto alcun onere a carico dei soggetti che si avvalgono della piattaforma P-Logistica.
2. I costi della piattaforma P-Logistica sono posti a carico degli operatori del mercato stesso, che usufruiscono dei servizi offerti.
Invarianza finanziaria
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2017
Il Ministro: Calenda
Avvertenza:
Il regolamento citato nel decreto è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo http://dgsaie.mise.gov.it/dgerm/logisticapetrolifera.asp e sul sito del Gestore dei Mercati Energetici GME www.mercatoelettrico.org
N.d.R. Si riporta in allegato il Regolamento tratto dal sito del Ministero dello sviluppo economico.