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ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 3 agosto 2017

G.U.R.S. 18 agosto 2017, n. 34

Modifica dell'Avviso relativo all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020 - Aiuti alle imprese in fase di avviamento - Procedura valutativa a sportello - Regolamento UE n. 1407/2013 "De Minimis".

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il regolamento UE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo dl sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il regolamento UE n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e della occupazione" e che abroga il regolamento CE n. 1080/2006;

Visto il regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « De Minimis»;

Vista la decisione CE (2015) 5904 del 17 agosto 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato la partecipazione al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al cofinanziamento del Programma operativo della Regione siciliana, in particolare l'asse 3, azione 3.5.1-2;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di adozione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020 approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)5904 del 17 agosto 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 70 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato adottato il documento di Programmazione attuativa 2016/2018;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 75 del 23 febbraio 2017, con la quale è stato approvato il documento " Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del P.O. FESR Sicilia 2014/2020";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 15 marzo 2017, con la quale è stata approvata la base giuridica dell'aiuto;

Visto il manuale per l'attuazione del PO FESR 2014-2020, approvato con delibera della Giunta regionale n. 103 del 6 marzo 2017;

Visto il D.D.G. n. 1443/3S del 23 giugno 2017, con il quale è stato approvato nella sua versione originale e corretta l'Avviso relativo all'azione 3.5.1-2;

Visto il D.D.G. n. 1672/3.S del 20 luglio 2017, con il quale sono stati modificati gli orari di prenotazione della domanda dell'Avviso relativo all'azione 3.5.1-02 del PO FESR 2014/2020;

Visto il regolamento UE n. 1084 del 14 giugno 2017, con il quale è stato modificato l'art. 22 del regolamento UE n. 651/2014;

Ritenuto che, alla luce della predetta modifica, si rende necessario sostituire il paragrafo 2.1, comma 1, lettera a) dell'Avviso relativo all'azione 3.5.1-02, concernente i destinatari/ beneficiari, dopo le parole "piccole imprese di nuova costituzione, ovvero" nella maniera di seguito indicata: "ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante alla fusione.";

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, il paragrafo 2.1, comma 1, lettera a) dell'Avviso relativo all'azione 3.5.1-02 concernente i destinatari/beneficiari, dopo le parole "piccole imprese di nuova costituzione, ovvero" viene sostituito nella maniera di seguito indicata: "ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni: a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa; b) non ha ancora distribuito utili; c) non è stata costituita a seguito di fusione. Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni può essere considerato a partire dal momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o è soggetta ad imposta per tale attività. In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite a seguito di fusione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo, sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese dell'impresa più vecchia partecipante allo fusione.".

Art. 2

Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 18 della legge n. 9 del 7 maggio 2015, il presente provvedimento verrà pubblicato nel sito di questo Dipartimento. Sarà inoltre pubblicato nel sito istituzionale del PO FESR Sicilia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle attività produttive per il visto di competenza e successivamente verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Palermo, 3 agosto 2017.

FERRARA

Vistato dalla Ragioneria centrale per l'Assessorato delle attività produttive in data 7 agosto 2017 al n. 675.