
ASSESSORATO DELL?ECONOMIA
CIRCOLARE 2 agosto 2017, n. 12
G.U.R.S. 18 agosto 2017, n. 34
Scissione dei pagamenti ai fini IVA ("split payment") - D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96.
ALLA SEGRETERIA GENERALE DELLA REGIONE
AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI
AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEGLI ASSESSORATI REGIONALI
AGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI
ALLE SOCIETA' PARTECIPATE DELLA REGIONE
ALLE RAGIONERIE CENTRALI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
ALL'UNICREDIT PUBLIC SECTOR & TERRITORIAL DEVELOPMENT SICILIA - CASSA CENTRALE REGIONE SICILIA
ALLA CORTE DEI CONTI - SEZIONE DI CONTROLLO
Com'è noto, la circolare n. 9 del 18 marzo 2015 di questa Ragioneria generale ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative per l'applicazione della scissione dei pagamenti ai fini IVA (split payment), giusta legge 23 dicembre 2014, n. 190 [lettera b) del comma 629 dell'articolo 1], che ha introdotto l'articolo 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, contenente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Nella summenzionata circolare è stato, fra l'altro, definito il quadro normativo di riferimento, le pubbliche amministrazioni interessate, gli obblighi dei fornitori e della pubblica amministrazione, nonché le istruzioni operative per il pagamento ed il versamento dell'IVA da parte della Regione.
Ciò premesso, si comunica che il D.L. 24 aprile 2017, n. 50 - convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96 - con l'art. 1 ha riformulato l'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972, ampliando il perimetro dei soggetti nei cui confronti dovranno essere emesse fatture in regime di "scissione dei pagamenti".
Con la nuova formulazione della norma, l'adempimento dovrà essere eseguito per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato (art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196) ed individuati annualmente dall'ISTAT (l'ultima comunicazione dell'ISTAT in materia è quella del 30 settembre 2016 rinvenibile nel sito del predetto istituto, che si compiega in Allegato 1) ai quali vanno aggiunte le amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., le società direttamente controllate dalle amministrazioni centrali dello Stato, dalle Regioni e dagli enti locali, nonché le società a loro volta controllate, direttamente o indirettamente, da queste ultime.
Pertanto nei confronti di tali soggetti i fornitori dovranno emettere fattura con la specifica esposizione dell'IVA a debito e l'indicazione "scissione dei pagamenti".
Ulteriore elemento di rilievo è costituito dall'abrogazione del previgente comma 2 dell'art. 17-ter da cui consegue che anche i soggetti (per lo più i professionisti) che rendono prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui redditi dovranno adottare il regime dello split payment.
Il decreto del 27 giugno 2017 del Ministro dell'economia e delle finanze ha fissato le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella manovra correttiva in materia di split payment, applicabili dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall'1 luglio 2017.
In particolare, i soggetti interessati all'applicazione dello split payment sono:
a) tutti gli enti pubblici inseriti nel conto economico consolidato (art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) e le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
b) le società controllate ex art. 2359 del codice civile, n. 1 (controllo di diritto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
c) le società controllate ex art. 2359 del codice civile, n. 2 (controllo di fatto), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
d) le società controllate ex art. 2359 del codice civile, n. 1, direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
e) le società controllate ex art. 2359 del codice civile, n. 1, direttamente o indirettamente, dalle società di cui alle precedenti lettere;
f) le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
In ordine alla lett. a) del superiore elenco, si sottolinea che la novella legislativa oggetto della presente ha ampliato significativamente l'ambito soggettivo di applicazione dello "split payment" con particolare riferimento agli enti pubblici della Regione, i quali, prima del presente intervento legislativo, erano in gran parte esclusi; a partire dall'1 luglio 2017 sono tenuti al regime della scissione dei pagamenti ai fini IVA gli enti pubblici regionali inseriti nell'elenco delle pubbliche amministrazioni curato dall'ISTAT ai fini statistici ex art. 1 della legge n. 196/2009, di cui all'Allegato 1, e quelli comunque rientranti nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.
Per quanto sopra, si invitano i Dipartimenti regionali, nell'ambito delle funzioni di vigilanza amministrativa ad essi ascritte nei confronti di Enti pubblici regionali, a verificare se i propri Enti vigilati sono inseriti nell'elenco in questione o si annoverano tra le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e quindi interessare detti Enti, sia trasmettendo specificamente la presente circolare sia esercitando ogni utile iniziativa per garantire il rispetto da parte loro delle nuove disposizioni di legge sulla scissione dei pagamenti ai fini IVA.
Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione siciliana, interessate all'obbligo in oggetto, sono espressamente indicate negli elenchi definitivi per l'anno 2017 pubblicati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
L'IVA relativa alle fatture è versata dalle pubbliche amministrazioni e dalle predette società con effetto dalla data in cui la stessa diviene esigibile (pagamento della fattura).
Per quanto riguarda i fornitori, essi devono emettere fattura nei confronti del cliente sottoposto a split payment indicando espressamente sul documento l'espressione "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/72". L'emissione della fattura avviene con due modalità diverse: l'emissione nei confronti delle pubbliche amministrazioni dovrà avvenire con modalità elettroniche, mentre nei confronti degli altri soggetti a split payment la fattura potrà essere emessa in modo tradizionale o in via elettronica, in base alla libera scelta del fornitore.
Infine, si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 luglio 2017, n. 171 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 luglio 2017, che ha apportato modifiche al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, come modificato dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 febbraio 2015 e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 giugno 2017.
Nel rappresentare la particolare rilevanza di quanto suesposto ed invitare le amministrazioni in indirizzo ad assicurare la più ampia diffusione della presente circolare, si comunica che la stessa sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione siciliana (www.regione.sicilia.it), nella homepage del Dipartimento bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione, nella sezione dedicata alle circolari.
Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA