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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 16 agosto 2017

G.U.R.S. 25 agosto 2017, n. 35

Differimento della decorrenza delle prescrizioni e degli effetti del decreto 31 luglio 2017, concernente schede di monitoraggio per la prescrizione dei medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 50 della legge n. 326/2003 e successivi aggiornamenti ed integrazioni, relativo a "Disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie";

Visto il decreto legge n. 269/2003, come convertito in legge n. 326/2003, ed, in particolare, l'art. 48 "Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica";

Vista la legge regionale n. 5/2009, di riordino del Servizio sanitario regionale;

Visto il D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017, con il quale, ai fini del monitoraggio e controllo dell'appropriatezza prescrittiva, sono state introdotte apposite schede da compilare per la corretta prescrizione ed erogazione dei medicinali soggetti alle note AIFA nn. 1 e 48;

Vista la nota della segreteria regionale della Federazione italiana medici di famiglia (FIMMG) dell'11 agosto 2017, assunta al protocollo al n. 65872 dell'Assessorato il 14 agosto successivo, con la quale si rappresenta che l'immediata operatività e vigenza del citato provvedimento è motivo di difficoltosa esecuzione dello stesso, in relazione al periodo feriale tanto dei medici di famiglia quanto delle farmacie convenzionate, anche in considerazione del numero rilevante dei pazienti interessati, e che per le superiori considerazioni se ne chiede la sospensione immediata;

Visto il telegramma, inviato da Federfarma Sicilia l'11 agosto 2017, assunto al protocollo dipartimentale al n. 65930 del 16 agosto c.a., con il quale la citata federazione delle farmacie convenzionate chiede che l'entrata in vigore del citato provvedimento sia differita, per consentire una più efficace e capillare informazione a tutti gli operatori;

Ritenuto di potere aderire, per le motivazioni sopra richiamate dalla FIMMG e da Federfarma Sicilia e per favorire l'ottimale esecuzione degli adempimenti previsti dal citato D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017, nonché il reale raggiungimento degli obiettivi di salute posti a fondamento del medesimo, identificati nell'uso appropriato dei farmaci appartenenti alle classi ATC A02BA e A02BC, alla richiesta di un periodo di differimento dell'esecutività del provvedimento in argomento;

Ritenuto, pertanto, di far decorrere le prescrizioni e gli effetti del citato D.A. 31 luglio 2017 a partire dal 31 ottobre 2017;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge regionale n. 21/2014 e, in particolare, l'art. 68, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Decreta:

Art. 0

Articolo Unico

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui s'intendono riportate e trascritte, le prescrizioni e gli effetti del D.A. n. 1534 del 31 luglio 2017 relativamente ai medicinali soggetti alle note AIFA 1 e 48 decorreranno a partire dal 31 ottobre 2017.

Il presente decreto viene trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale di questo Assessorato ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione ed alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la relativa pubblicazione.

Palermo, 16 agosto 2017.

GUCCIARDI