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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 2017

G.U.R.I. 17 agosto 2017, n. 191

Modifica degli allegati al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Visto, inoltre, il successivo comma 3 del predetto art. 4 del decreto 28 dicembre 2015, che prevede la revisione dell'allegato D al medesimo decreto, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, al fine di apportare eventuali modifiche che tengano conto dell'effettiva implementazione degli accordi già sottoscritti dalle medesime giurisdizioni, nonchè di successive sottoscrizioni di accordi per lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari da parte di altre giurisdizioni estere;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto l'Accordo tra le Autorità competenti di Hong Kong e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 13 marzo 2017;

Visto l'Accordo tra le Autorità competenti di Panama e dell'Italia sullo scambio automatico di informazioni su conti finanziari per il miglioramento della compliance fiscale internazionale firmato il 21 giugno 2017;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifiche all'Allegato A

1. All'Allegato A, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla Sezione II, lettera B, punto 5, dopo le parole «una ricerca negli archivi cartacei,», le parole «di cui alla parte B, punto 2,» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte C, punto 2,»;

b) alla Sezione VI, lettera B, terzo periodo, dopo le parole «contengono indizi», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II»;

c) alla Sezione VI, lettera B, quarto periodo, dopo le parole «seguire le procedure», le parole «di cui alla parte A della sezione II» sono sostituite dalle parole «di cui alla parte B della sezione II».

Art. 2

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni Anno del primo scambio di informazioni Primo periodo d’imposta oggetto di comunicazione
1 Andorra 2018 2017
2 Antigua e Barbuda 2018 2017
3 Arabia Saudita 2018 2017
4 Argentina 2017 2016
5 Aruba 2018 2017
6 Australia 2018 2017
7 Austria 2017 2016
8 Barbados 2018 2017
9 Belgio 2017 2016
10 Belize 2018 2017
11 Bonaire 2017 2016
12 Brasile 2018 2017
13 Bulgaria 2017 2016
14 Canada 2018 2017
15 Cile 2018 2017
16 Cipro 2017 2016
17 Colombia 2017 2016
18 Corea 2017 2016
19 Costa Rica 2018 2017
20 Croazia 2017 2016
21 Curaçao 2018 2017
22 Danimarca 2017 2016
23 Estonia 2017 2016
24 Federazione Russa 2018 2017
25 Finlandia* 2017 2016
26 Francia** 2017 2016
27 Germania 2017 2016
28 Ghana 2018 2017
29 Giappone 2018 2017
30 Gibilterra 2017 2016
31 Grecia 2017 2016
32 Grenada 2018 2017
33 Groenlandia 2017 2016
34 Guernsey 2017 2016
35 Hong Kong 2018 2017
36 India 2017 2016
37 Indonesia 2018 2017
38 Irlanda 2017 2016
39 Islanda 2017 2016
40 Isola Di Man 2017 2016
41 Isole Cook 2018 2017
42 Isole Faroe 2017 2016
43 Isole Marshall 2018 2017
44 Israele 2018 2017
45 Jersey 2017 2016
46 Lettonia 2017 2016
47 Libano 2018 2017
48 Liechtenstein 2017 2016
49 Lituania 2017 2016
50 Lussemburgo 2017 2016
51 Malesia 2018 2017
52 Malta 2017 2016
53 Mauritius 2018 2017
54 Messico 2017 2016
55 Monaco 2018 2017
56 Niue 2018 2017
57 Norvegia 2017 2016
58 Nuova Zelanda 2018 2017
59 Pesi Bassi 2017 2016
60 Pakistan 2018 2017
61 Panama 2018 2017
62 Polonia 2017 2016
63 Portogallo*** 2017 2016
64 Regno Unito 2017 2016
65 Repubblica Ceca 2017 2016
66 Repubblica Popolare Cinese 2018 2017
67 Repubblica Slovacca 2017 2016
68 Romania 2017 2016
69 Saba 2017 2016
70 Saint Kitts e Nevis 2018 2017
71 Saint Lucia 2018 2017
72 Saint Vincent e Grenadines 2018 2017
73 Samoa 2018 2017
74 San Marino 2017 2016
75 Seychelles 2017 2016
76 Singapore 2018 2017
77 Sint Eustatius 2017 2016
78 Sint Maarten 2018 2017
79 Slovenia 2017 2016
80 Spagna**** 2017 2016
81 Sudafrica 2017 2016
82 Svezia 2017 2016
83 Svizzera 2018 2017
84 Ungheria 2017 2016
85 Uruguay 2018 2017

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 3

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N. Giurisdizioni
1 Andorra
2 Anguilla
3 Antigua e Barbuda
4 Arabia Saudita
5 Argentina
6 Aruba
7 Australia
8 Austria
9 Barbados
10 Belgio
11 Belize
12 Bermuda
13 Bonaire
14 Brasile
15 Bulgaria
16 Canada
17 Cile
18 Cipro
19 Colombia
20 Corea
21 Costa Rica
22 Croazia
23 Curaçao
24 Danimarca
25 Estonia
26 Federazione Russa
27 Finlandia*
28 Francia**
29 Germania
30 Ghana
31 Giappone
32 Gibilterra
33 Grecia
34 Grenada
35 Groenlandia
36 Guernsey
37 Hong Kong
38 India
39 Indonesia
40 Irlanda
41 Islanda
42 Isola Di Man
43 Isole Cayman
44 Isole Cook
45 Isole Faroe
46 Isole Marshall
47 Isole Turks e Caicos
48 Isole Vergini Britanniche
49 Israele
50 Jersey
51 Lettonia
52 Libano
53 Liechtenstein
54 Lituania
55 Lussemburgo
56 Malesia
57 Malta
58 Mauritius
59 Messico
60 Monaco
61 Monserrat
62 Naru
63 Niue
64 Norvegia
65 Nuova Zelanda
66 Pesi Bassi
67 Pakistan
68 Panama
69 Polonia
70 Portogallo***
71 Regno Unito
72 Repubblica Ceca
73 Repubblica Popolare Cinese
74 Repubblica Slovacca
75 Romania
76 Saba
77 Saint Kitts e Nevis
78 Saint Lucia
79 Saint Vincent e Grenadines
80 Samoa
81 San Marino
82 Seychelles
83 Singapore
84 Sint Eustatius
85 Sint Maarten
86 Slovenia
87 Spagna****
88 Sudafrica
89 Svezia
90 Svizzera
91 Ungheria
92 Uruguay

* Include: Isole Åland.

** Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

*** Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2017

Il direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate

RUFFINI