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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 settembre 2017

G.U.R.I. 13 settembre 2017, n. 214

Definizione delle competenze della Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali prevista dall'art. 3-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, corretto e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto l'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, che ha istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, con il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» che ha istituito l'«Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali» con il compito, fra gli altri, di promuovere, in raccordo con la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, l'adeguamento e la corretta applicazione dei principi contabili da parte degli enti locali e di esprimere, anche nell'ambito di tali compiti, pareri indirizzi ed orientamenti;

Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, per il quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alla Commissione Arconet possono essere attribuite ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità generali previste dal comma 2 del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, concernente le modalità di organizzazione e di funzionamento della commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali;

Ravvisata l'opportunità di precisare i contenuti della funzione di promozione dell'armonizzazione dei sistemi contabili, attribuita alla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali dall'art. 3-bis, comma 2, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011;

Decreta:

Art. 1

Compiti

1. Dopo l'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2014, è aggiunto il seguente comma «1-bis. La promozione dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali da parte della Commissione Arconet include anche le seguenti funzioni:

a) pareri, indirizzi e orientamenti concernenti la corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili da parte degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, in reciproco raccordo con l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa definizione di opportune intese procedimentali;

b) verifica, anche attraverso l'esame dei bilanci e dei documenti contabili trasmessi alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della legge n. 196 del 2009, della corretta ed uniforme applicazione dei principi contabili e degli schemi di bilancio da parte degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali;

c) individuazione dei fabbisogni formativi in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e proposta di programmi di formazione istituzionale per gli enti territoriali e i loro organismi e enti strumentali;

d) analisi finalizzate all'adeguamento del sistema contabile degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali al processo di armonizzazione contabile in corso di definizione in ambito europeo e alla valutazione delle esigenze riguardanti il monitoraggio e il consolidamento dei conti pubblici.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, 4 settembre 2017

Il Ministro: PADOAN