
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 luglio 2017
G.U.R.I. 27 settembre 2017, n. 226
Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Testo con annotazioni alla data 28 febbraio 2019
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SU PROPOSTA DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;
Visto, l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016 il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche;
Considerato che l'utilizzo del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;
Considerato che con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica;
Visto il comma 142 del medesimo art. 1 della richiamata legge 11 dicembre 2016, n. 232, il quale stabilisce che gli interventi di cui al comma 140 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, il quale ai sensi dell'art. 1, comma 140, della citata legge 11 dicembre 2016, n. 232, dispone il finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie e delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'art. 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nella misura di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 260 milioni di euro per l'anno 2019;
Visto l'art. 25 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che destina una parte del Fondo investimenti alle Regioni a statuto ordinario per investimenti nuovi e aggiuntivi per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017 e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per interventi in materia di edilizia scolastica delle province e alle città metropolitane per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020;
Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell'immigrazione illegale», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che destina, a valere sulle risorse del fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, un importo pari a 13 milioni di euro per le spese di realizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri;
Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato inerenti ai programmi di spesa per investimenti individuati dalle medesime amministrazioni nell'ambito dei settori di intervento stabiliti dalla norma;
Considerato che occorre procedere alla ripartizione della rimanente quota delle risorse del fondo in relazione alla necessità ed urgenza di assicurare il finanziamento dei programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato;
Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è disposta la ripartizione della rimanente quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, come da elenco allegato che fa parte integrante del presente decreto.
2. Ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato Programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 21 luglio 2017
Il Presidente del Consiglio dei ministri
GENTILONI SILVERI
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ALFANO
Il Ministro dell'interno
MINNITI
Il Ministro della giustizia
ORLANDO
Il Ministro della difesa
PINOTTI
Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA
Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO
Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI
Il Ministro della salute
LORENZIN
Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1833
Per il riparto delle risorse di cui al presente, attribuite al MIUR, si rimanda al D.M. Istruzione, Università e Ricerca 28 febbraio 2019.