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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 28 settembre 2017, n. 14

G.U.R.S. 13 ottobre 2017, n. 43

Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 "Legge di stabilità regionale. Stralcio I" - Norme per gli enti pubblici regionali.

AGLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI REGIONALI

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

UFFICI DI GABINETTO

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI

DEGLI ENTI PUBBLICI REGIONALI

La "Legge di stabilità regionale. Stralcio I", legge regionale n. 16 dell'11 agosto 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 25 agosto 2017, ha introdotto, tra l'altro, innovazioni per la governance e norme di semplificazione di notevole interesse per gli enti e gli organismi pubblici regionali.

Di particolare rilevanza risultano le disposizioni del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2017:

"3. Gli organi di amministrazione degli enti, istituti, aziende, agenzie, consorzi ed organismi regionali comunque denominati, sottoposti a tutela o vigilanza della Regione o che ricevono comunque contributi regionali, fatti salvi gli enti finanziati con il fondo sanitario regionale, che non adottano il rendiconto generale o il bilancio d'esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo decadono e l'Amministrazione regionale che esercita la vigilanza amministrativa nomina immediatamente uno o più commissari per la gestione dell'ente, per l'immediata adozione del documento contabile e per la ricostituzione dell'organo di amministrazione decaduto.".

Si evidenzia che la norma in questione si applica agli enti in forma pubblica ed agli organismi regionali e, in quest'ambito, ha una portata molto ampia, giacché ricomprende tutti gli enti sottoposti a controllo o a vigilanza della Regione e tutti gli enti, anche non vigilati, che ricevono contributi regionali.

In ordine all'adozione del rendiconto, si ricorda che già l'art. 18 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., per tutti gli enti in armonizzazione contabile, fissa il termine al 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il documento contabile; purtroppo, non è infrequente, nel panorama degli enti pubblici regionali, che i rendiconti generali o i bilanci di esercizio non vengano adottati entro i termini di legge ed in taluni casi si registrano ritardi anche di alcuni anni.

Tali inadempienze sussistono nonostante che il comma 6 dell'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e s.m.i. preveda già, quale sanzione per il mancato rispetto del termine, la sospensione dell'erogazione della seconda semestralità del contributo regionale fino a quando il rendiconto non venga adottato; da un lato, evidentemente, detta sanzione non risulta risolutiva mentre, dall'altro, essa può causare ulteriori tensioni finanziarie, inadeguatezza dell'attività amministrativa nel perseguimento dei fini istituzionali, nonché debiti fuori bilancio per l'ente, con possibili danni sia per i creditori dell'ente stesso sia per l'erario.

Inoltre, la riforma dell'armonizzazione contabile prescrive alla Regione di redigere il bilancio consolidato con i propri enti strumentali, organismi strumentali e società partecipate. Analogamente, la stessa riforma e altra recente normativa nazionale prescrivono sia la pubblicità sui siti internet degli enti e della Regione sia la trasmissione alla Banca dati nazionale delle amministrazioni pubbliche (BDAP), tanto per i bilanci consuntivi quanto per altri dati e documenti contabili degli enti ed organismi regionali.

Si consideri, infine, non meno importante, la funzione informativa assolta dal bilancio consuntivo di ciascun ente pubblico, sia per l'ente stesso sia per l'Amministrazione regionale di vigilanza sia, più in generale, per tutti gli utenti esterni alla Pubblica Amministrazione regionale.

Per tutte le ragioni qui brevemente richiamate, il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2017 in questione intende responsabilizzare maggiormente gli organi di amministrazione degli enti pubblici regionali affinché i documenti contabili consuntivi vengano predisposti tempestivamente ed allo scopo, nell'assegnare una "moratoria" (31 maggio) rispetto al termine di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., munisce la disposizione di una grave sanzione: la decadenza degli amministratori inadempienti.

Per l'applicazione delle presenti nuove disposizioni legislative, si ritiene di dovere fare salve eventuali norme di legge speciali di settore che prevedano possibilità di derogare per casi eccezionali al termine previsto per deliberare il bilancio consuntivo, sempre che tali disposizioni possano derogare anche a quelle del D.Lgs. n. 118/2011: in tali casi eccezionali, si ritiene che la sanzione introdotta dal comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2017 debba comunque applicarsi a partire dal 31° giorno successivo al maggiore termine previsto per l'adozione del bilancio consuntivo, in analogia alla "moratoria" prevista in via generale (dal 30 aprile al 31 maggio).

Sembra opportuno ricordare in questa sede che il rendiconto della gestione ed il bilancio d'esercizio devono essere corredati del parere del collegio dei revisori dei conti dell'ente e che, a tal fine, il comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 123/2011 (richiamato dall'art. 72 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e la cui applicazione in Sicilia per gli enti è stata ribadita con il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 16/2017, oggetto della presente circolare) prescrive che lo schema del documento contabile deve essere sottoposto all'organo di controllo interno almeno 15 giorni prima della data della relativa delibera. A tal proposito giova ribadire il consolidato orientamento secondo cui la delibera di adozione del rendiconto è illegittima in assenza del relativo parere del collegio dei revisori dei conti, laddove previsto.

Spetta ai Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza amministrativa stimolare gli enti e gli organismi interessati e vigilare affinché questi rispettino i termini di legge, accertare le eventuali inadempienze ed applicare tempestivamente la sanzione prevista, dichiarando la decadenza degli organi inadempienti e nominando il commissario.

Con la medesima legge in argomento, il legislatore regionale ha voluto anche semplificare e razionalizzare alcuni adempimenti degli enti e degli organismi pubblici regionali.

Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 16/2017 prevede:

"1. I commi da 1 a 6 dell'articolo 14 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e il comma 2-bis dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni sono abrogati.".

Per comodità di esposizione, si ricordano i contenuti delle disposizioni abrogate.

I commi da 1 a 3 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2010 prevedevano che il Governo regionale presentasse all'Assemblea regionale, con riferimento a ciascun istituto, azienda, agenzia, consorzio, organismo ed ente regionale comunque denominato, sottoposto a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruisca di trasferimenti diretti da parte della stessa, nonché per ciascun ente presso cui la Regione indica i propri rappresentanti, una relazione sulla situazione economico-finanziaria. In attuazione delle richiamate disposizioni è stato emanato il D.P. Reg. n. 536/gab del 15 giugno 2010.

Il comma 2-bis dell'articolo 39 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e s.m.i. prevedeva che gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, trasmettessero, esclusivamente per posta elettronica certificata, i propri bilanci consuntivi all'Assessorato regionale dell'economia.

Al riguardo, è stata emanata normativa nazionale più recente, sostanzialmente ricompresa nel D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e nel D.L. n. 66/2014 e s.m.i.; la normativa sulla trasparenza dell'azione amministrativa è completata in Sicilia dalla legislazione regionale di cui alla legge regionale n. 10/1991 e s.m.i. (fino alla legge regionale n. 5/2011) mentre la normativa sulla trasparenza dei conti pubblici trova altro fondamentale recente punto di riferimento nelle disposizioni della riforma dell'armonizzazione contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. Pertanto, le disposizioni oggi abrogate risultavano non più attuali.

I commi da 4 a 6 dell'art. 14 della legge regionale n. 11/2010 prevedevano la decadenza e l'impossibilità di essere nominati amministratore nel triennio successivo per gli amministratori che non avessero fornito le informazioni dovute o che avessero proceduto ad assunzioni illegittime.

Il comma 2 dell'art. 30 della legge regionale n. 16/2017 recita:

"2. All'articolo 48 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. L'articolo 8 della regionale 20 giugno 1997, n. 19 [N.d.R. recte: legge regionale 20 giugno 1997, n. 19] non si applica agli organi di controllo.". Le disposizioni regionali di cui all'art. 8 della legge regionale n. 19/1997, con riferimento agli organi di controllo interno, sono state superate da quelle dei commi 3 e 4 dell'art. 48 della legge regionale n. 17/2004; tali norme regionali, più recenti rispetto a quelle oggi abrogate, prevedono:

- comunicazioni più frequenti, in quanto sono richieste due relazioni semestrali anzicchè un'unica relazione annuale;

- maggiore controllo, in quanto le relazioni vanno trasmesse a tutte le Amministrazioni regionali rappresentate in seno all'organo di controllo interno.

Tutta la legislazione, statale e regionale, testè brevemente richiamata ha reso obsolete e/o ultronee le disposizioni regionali abrogate (comma 1 dell'art. 30) o disapplicate (comma 2 dell'art. 30) e pertanto il presente art. 30 della legge regionale n. 16/2017 costituisce una razionalizzazione del quadro normativo in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa e dei conti pubblici.

Infine, l'art. 32 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 prevede:

"1. I commi da 2 ter a 2 sexies dell'articolo 17 della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni sono soppressi.".

Vengono abrogate norme che erano già state dichiarate inefficaci a partire dall'1 gennaio 2005, in virtù delle disposizioni del comma 14 dell'art. 53 della legge regionale n. 17/2004; pertanto, la presente abrogazione assume valenza sotto il profilo della chiarezza della normativa esistente.

Si invitano i Dipartimenti regionali a dare massima diffusione della presente circolare presso gli enti e gli organismi regionali sottoposti alla propria vigilanza, impartendo eventuali opportune disposizioni per l'osservanza della su richiamata normativa, dedicando particolare attenzione al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16.

I collegi dei revisori dei conti e i collegi sindacali dedicheranno massima attenzione nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente, di ogni aspetto connesso alla presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: http://www.regione.sicilia.it/bilancio.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione:

BOLOGNA