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N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 8, comma 1, del D.A. Attività Produttive 5 marzo 2018.

ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DECRETO 10 ottobre 2017

G.U.R.S. 20 ottobre 2017, n. 44

Disposizioni relative all'attività di panificazione.

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 8, comma 1, del D.A. Attività Produttive 5 marzo 2018.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

Visto il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 391 del 12 settembre 2017, con la quale, in riferimento all'attività di panificazione, si è dato mandato all'Assessore regionale per le attività produttive di predisporre apposito decreto assessoriale finalizzato a disciplinare la vendita, gli orari e i requisiti professionali, inerenti l'attività di panificazione, prevedendo, altresì, dei limiti alla stessa attività al fine di garantire il riposo, la salute e i diritti dei lavoratori, individuando il regime di chiusura domenicale e festiva e un regime di turnazione in caso di più festività consecutive ed, in relazione alle violazioni in materia, apposito regime sanzionatorio;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;

Decreta:

N.d.R. Il presente decreto è stato REVOCATO dall'art. 8, comma 1, del D.A. Attività Produttive 5 marzo 2018.

Art. 1

Attività di panificazione

1. Ai fini del presente decreto e ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'attività di panificazione consiste nell'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale, con l'esclusione della mera doratura, rifinitura o solo cottura di un prodotto surgelato o semilavorato da altre imprese.

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Art. 2

Divieto di panificazione e regime di turnazione

1. Salvo quanto previsto nei successivi commi 2 e 4, al fine di garantire il riposo, la salute ed il godimento dei diritti civili e religiosi degli operatori del settore, la sola attività di panificazione, come definita all'articolo 1, è vietata nelle giornate domenicali e festive.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, in caso di due festività in giorni consecutivi, il divieto di panificazione non si applica al secondo giorno di festività; in caso di una festività nel giorno di sabato o lunedì, il divieto di panificazione non si applica alla domenica; in caso di tre o più giornate di festività consecutive, incluse le giornate domenicali, il divieto di panificazione non si applica alla prima ed all'ultima giornata festiva o domenicale.

3. Ai sensi e per gli effetti dei principi comunitari e costituzionali di tutela della concorrenza e nel rispetto degli altri obblighi in materia di commercio di prodotti alimentari, le previsioni di cui al presente articolo non pregiudicano e non limitano l'apertura al pubblico degli esercizi commerciali e l'attività di vendita e somministrazione del pane prodotto in giornate diverse da quelle domenicali o festive, salvo le deroghe di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo.

4. Il sindaco, sentite le organizzazioni di categoria provinciali, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, e le associazioni dei consumatori, garantisce la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi, anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio.

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Art. 3

Requisiti antimafia e professionali per l'esercizio dell'attività di panificazione e disciplina dei corsi professionali

1. L'accesso e l'esercizio dell'attività di panificazione sono subordinati al raggiungimento della maggiore età e/o di emancipazione nel caso di minorenne, nonché alla non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs 6 settembre 2011, n. 159, nonché di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

2. L'esercizio, in qualsiasi forma e modalità, dell'attività di panificazione è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver frequentato con esito positivo un corso di formazione professionale relativo al settore della panificazione;

b) aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività del settore della panificazione, in qualità di dipendente qualificato o apprendista addetto alla panificazione, o in qualità di socio lavoratore, o in qualità di collaboratore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS.

3. L'Assessorato regionale delle attività produttive predispone, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni datoriali di categoria firmatarie del contratto collettivo nazionale del lavoro, i programmi per lo svolgimento dei corsi di qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2.

4. I titolari di aziende della panificazione, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano iscritti all'albo delle imprese artigiane presso le Camere di commercio, sono esclusi dall'obbligo della formazione professionale.

5. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 2 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attività.

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Art. 4

Abusivismo nel settore della panificazione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, chiunque panifichi e/o venda pane in violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale è soggetto al sequestro della merce, oltre alla sanzione amministrativa prevista per l'esercizio abusivo dell'attività.

2. L'accertamento della recidiva comporta, oltre al sequestro della merce e dei mezzi, anche l'aumento della sanzione pecuniaria, pari a tre volte la sanzione minima edittale.

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Art. 5

Divieto di commercializzazione del pane su area pubblica. Vendita del pane a domicilio del consumatore.

1. E' vietata la commercializzazione del pane su area pubblica nei modi e nelle forme previste dalla normativa nazionale vigente.

2. Il pane da consegnare al domicilio del cliente deve essere chiuso in un sacchetto di carta con all'esterno esposto lo scontrino nonché il cognome e l'indirizzo del destinatario.

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Art. 6

Disposizioni in materia di confezionamento

1. Il pane deve essere confezionato con pellicola microforata per alimenti sigillata sulla quale è apposta l'etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento e ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari.

2. I panificatori che vendono al dettaglio nei locali di produzione e nelle unità locali sono esenti dall'obbligo del confezionamento.

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Art. 7

Sanzioni

1. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 9.000,00.

2. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500,00 ad euro 4.500,00.

3. A chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 6 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 3.000,00.

4. L'autorità competente a ricevere il rapporto sulle violazioni è il sindaco del comune competente per territorio.

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Art. 8

Pubblicazione e entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, ai sensi dell'articolo 68, comma 4, della legge regionale 12 agosto 2014, nel sito internet istituzionale della Regione siciliana.

Palermo, 10 ottobre 2017.

LO BELLO