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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1940 DELLA COMMISSIONE, 13 luglio 2017

G.U.U.E. 25 ottobre 2017, n. L 275

Regolamento che integra il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e il formato dei certificati zootecnici emessi per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina che figurano in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi. (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrato in vigore il: 14 novembre 2017

Applicabile dal: 1° novembre 2018

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali») (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1) Il regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali di animali riproduttori, nonché al loro ingresso nell'Unione. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

2) L'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce le norme relative all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici che accompagnano gli animali riproduttori e il relativo materiale germinale («i certificati zootecnici»). Esso stabilisce che qualora gli animali riproduttori di razza pura iscritti in un libro genealogico tenuto da un ente selezionatore siano oggetto di scambi commerciali, e qualora tali animali riproduttori di razza pura siano destinati ad essere iscritti in un altro libro genealogico, detti animali riproduttori devono essere accompagnati da un certificato zootecnico.

3) L'articolo 30, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/1012 precisa che i certificati zootecnici devono contenere le informazioni di cui alle parti e ai capi pertinenti dell'allegato V del medesimo regolamento. L'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce, in deroga all'articolo 30, paragrafo 6, dello stesso, che nel caso di animali riproduttori di razza pura della specie equina le informazioni di cui all'allegato V, parte 2, capo I, del medesimo regolamento devono figurare in un documento unico di identificazione a vita per gli equidi e che devono essere adottati atti delegati riguardo al contenuto e al formato di detti documenti di identificazione.

4) L'allegato V, parte 2, capo I, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce norme riguardanti le informazioni che devono figurare nei certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura. Dette informazioni devono comprendere il sistema di identificazione e il numero di identificazione individuale attribuito all'animale riproduttore di razza pura ai sensi della normativa dell'Unione in materia di sanità animale sull'identificazione e la registrazione degli animali delle specie interessate.

5) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce prescrizioni in materia di tracciabilità per gli animali terrestri detenuti e il materiale germinale. L'articolo 114 di tale regolamento stabilisceche gli operatori che detengono animali della specie equina devono provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante un codice unico registrato nella base dati informatizzata di cui al medesimo regolamento e un documento unico di identificazione a vita correttamente compilato. Affinché il certificato zootecnico sia quanto più possibile armonizzato con il suddetto documento unico di identificazione a vita per quanto riguarda contenuto e procedura amministrativa, il regolamento (UE) 2016/1012 prevede l'adozione di atti delegati riguardo al formato e al contenuto del documento unico di identificazione a vita per gli animali della specie equina.

6) E' pertanto necessario stabilire il contenuto e il formato del certificato zootecnico che deve figurare nel documento unico di identificazione a vita per gli equidi, mediante il quale gli equidi devono essere identificati in conformità all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429, e che deve accompagnare gli animali riproduttori di razza pura della specie equina in ogni momento, anche quando sono oggetto di scambi commerciali all'interno dell'Unione.

7) L'articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1012 prevede deroghe agli obblighi relativi all'emissione, al contenuto e al formato dei certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori. Esso stabilisce che se i risultati della prova di performance o della valutazione genetica sono pubblicamente accessibili su un sito web, è possibile inserire nel certificato zootecnico un riferimento al sito web che riporta tali risultati anziché indicare tali risultati nel certificato zootecnico. Tale possibilità dovrebbe trovare riscontro nei requisiti relativi ai certificati zootecnici per gli scambi commerciali di animali riproduttori della specie equina di cui al presente regolamento.

8) L'allegato I, parte 3, del regolamento (UE) 2016/1012 stabilisce requisiti aggiuntivi per gli enti selezionatori che istituiscono o tengono libri genealogici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina. In conformità alla parte 3, punto 1, di tale allegato, gli animali riproduttori di razza pura della specie equina devono essere iscritti in un libro genealogico soltanto qualora siano identificati mediante un certificato di copertura e, ove richiesto dal programma genetico, mediante identificazione in quanto redo. In deroga a tale norma, uno Stato membro o, se esso opta in tal senso, l'autorità competente può autorizzare un ente selezionatore ad iscrivere gli animali riproduttori di razza pura della specie equina nel libro genealogico tenuto da detto ente selezionatore, qualora tali animali siano identificati con qualsiasi altro metodo opportuno che fornisca quantomeno un grado di certezza equivalente a un certificato di copertura, come un controllo di parentela basato sull'analisi del DNA o un'analisi del loro gruppo sanguigno, a condizione che tale autorizzazione sia conforme ai principi stabiliti dall'ente selezionatore che tiene il libro genealogico della stessa razza.

9) Tenendo conto dei requisiti di cui all'allegato I, parte 3, punto 1, del regolamento (UE) 2016/1012, le informazioni sul certificato di copertura, sull'identificazione in quanto redo e sui risultati del controllo di parentela dovrebbero trovare riscontro nelle norme relative al contenuto dei certificati zootecnici per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina di cui al presente regolamento.

10) Per assicurare l'unicità e la continuità dell'identificazione degli animali riproduttori di razza pura della specie equina e in conformità ai requisiti di cui all'allegato II, parte 1, capo I, punto 1, lettera c), e punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012, il codice unico di cui all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429 e il nome di tali animali riproduttori dovrebbero essere inclusi nel certificato zootecnico per gli scambi commerciali come parte degli estremi di identificazione.

11) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione (3) prevede che gli organismi emittenti, comprese le organizzazioni o le associazioni che istituiscono o tengono libri genealogici degli equidi registrati, attribuiscano a ogni animale della specie equina un numero unico di identificazione a vita contenente in un codice alfanumerico le informazioni sul singolo equide e sulla banca dati e sul paese in cui tali informazioni sono registrate per la prima volta. Tale numero unico di identificazione a vita deve essere compatibile con il sistema UELN (Universal Equine LIFE Number).

12) Il sistema UELN è stato concordato su scala mondiale tra le principali organizzazioni operanti nel campo dell'allevamento equino e delle competizioni equestri. E' stato messo a punto su iniziativa della World Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH), dell'International Stud-Book Committee (ISBC), della World Arabian Horse Organization (WAHO), della European Conference of Arabian Horse Organisations (ECAHO), della Conférence internationale de l'anglo-arabe (CIAA), della Fédération équestre internationale (FEI) e dell'Union européenne du trot (UET). Informazioni sul sistema sono disponibili sul sito web dell'UELN (4).

13) Il formato e il contenuto del numero di identificazione individuale di cui all'allegato II, parte 1, capo I, punto 3, del regolamento (UE) 2016/1012 non possono essere decisi fino a quando atti delegati che stabiliscono le prescrizioni dettagliate per i mezzi e i metodi di identificazione, ivi inclusi la loro applicazione e il loro uso, nonsiano stati adottati in conformità all'articolo 118, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429. Il certificato zootecnico dovrebbe tuttavia contenere campi per l'inserimento del numero unico di identificazione a vita attribuito agli animali riproduttori di razza pura della specie equina in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

14) Fino al 21 aprile 2021, data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429, la parte I del certificato zootecnico di cui all'allegato del presente regolamento è facoltativa qualora un documento unico di identificazione a vita per gli equidi comprenda la sezione V del modello di documento di identificazione di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/262.

15) Il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a decorrere dal 1° novembre 2018 in conformità alla data di applicazione di cui al regolamento (UE) 2016/1012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(1)

GU L 171 del 29.6.2016.

(2)

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016).

(3)

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015).

(4)

http://www.ueln.net.

Art. 1

Il contenuto e il formato del certificato zootecnico che fa parte del documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina, di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1012 («il certificato zootecnico»), è presentato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Art. 2

Le parti I e II del certificato zootecnico figurano nel documento unico di identificazione a vita per gli animali riproduttori di razza pura della specie equina rilasciato in conformità all'articolo 114, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/429 e sono conformi ai seguenti criteri:

a) la parte I è una sezione del documento unico di identificazione a vita da stabilirsi in conformità all'articolo 118, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;

b) la parte II:

i) fa parte della sezione di cui alla lettera a) del presente articolo, nel qual caso deve essere prevista più di una pagina per detta parte II per aggiornamenti delle informazioni, oppure

ii) previo consenso dell'autorità competente in conformità all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è allegata al documento unico di identificazione a vita, nel qual caso è collegata alla parte I di cui alla lettera a) del presente articolo tramite l'indicazione del numero di identificazione individuale, denominato «codice unico» all'articolo 114, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/429.

Art. 3

1. A decorrere dal 1° novembre 2018, la sezione V del documento di identificazione rilasciato per un animale riproduttore di razza pura della specie equina in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 è completata in conformità all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo e, ove necessario ai fini dell'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1012, è integrata dalla parte II del certificato zootecnico come descritto all'articolo 2, lettera b), punto ii), del presente regolamento.

2. La parte II del certificato zootecnico è allegata al documento unico di identificazione a vita rilasciato in conformità al regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 ed è collegata al certificato di origine di cui all'allegato I, parte 1, sezione V, di tale regolamento tramite l'indicazione del numero unico di identificazione a vita quale definito all'articolo 2, lettera o), di tale regolamento.

Art. 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2018.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

JEAN-CLAUDE JUNCKER