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ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 13 ottobre 2017, n. 16

G.U.R.S. 27 ottobre 2017, n. 46

Legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I" - Norme di razionalizzazione della spesa per gli enti regionali.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI ED UFFICI EQUIPARATI

AGLI ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI REGIONALI

AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O ENTI PUBBLICI

e p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE

UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI

UFFICIO DI GABINETTO

ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

La legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35 del 25 agosto 2017, ha introdotto talune modifiche alla normativa regionale riguardante la razionalizzazione della spesa degli enti e degli organismi regionali.

Limiti ai compensi per gli organi (art. 6, comma 4, della legge regionale n. 16/2017)

Il comma 4 dell'art. 6 dispone:

4. All'articolo 17, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "che usufruiscano" sono sostituite dalle parole "o che usufruiscono". Per gli effetti generati dal presente comma sono abrogati l'articolo 25 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e l'articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.

La precedente formulazione del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 delineava già un ambito soggettivo molto ampio per l'applicazione della norma, come risulta chiaramente sia dalla lettera della norma ("istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati") sia dalla ratio della stessa, tesa ad ottenere una significativa riduzione ed armonizzazione dei compensi agli organi degli enti, a vantaggio delle finanze sia di ciascun ente sia, indirettamente ed in definitiva, della Regione.

Le modifiche apportate dal primo periodo del comma 4 dell'art. 6 in questione tendono a garantire uniformità nell'attribuzione dei compensi ed, allo scopo, ampliano la platea dei soggetti interessati, ricomprendendo anche quei pochi enti cui prima non si applicavano le disposizioni del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010: mentre prima della presente novella legislativa restavano esclusi quei soggetti privi di almeno una delle due condizioni previste (1. essere sottoposti a tutela e vigilanza della Regione; 2. ricevere trasferimenti regionali), oggi, a seguito della modifica legislativa, l'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 si applica anche agli enti per i quali ricorre almeno uno solo dei due presupposti.

La disposizione di legge testè commentata è completata dall'abrogazione esplicita dell'art. 25 della legge regionale n. 22/2008 e dell'art. 83 della legge regionale n. 6/2001: l'art. 25 della legge regionale n. 22/2008 riguarda i presidenti degli II.AA.C.P. e gli Enti Parco naturali della Sicilia, mentre l'art. 83 della legge regionale n. 6/2001 riguarda in generale i presidenti degli organi collegiali di cui all'art. 1 della legge regionale n. 15/1993; ai predetti enti ed ai presidenti si applicano, quindi, come per gli altri, i limiti ai compensi previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 e dal relativo decreto attuativo.

Ciò detto, appare evidente che sia la formulazione utilizzata ("per gli effetti generati dal presente comma") sia la ratio dell'intero comma 4 dell'art. 6 in discorso inducano ad interpretarlo nel senso che i limiti posti dall'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 ai compensi agli organi non possono riferirsi, esaustivamente, solo ai soggetti interessati dagli articoli esplicitamente abrogati ma sono estesi a tutti gli organi degli enti e degli organismi per i quali la determinazione dei compensi agli organi rientri nelle competenze legislative della Regione.

Le istruzioni del presente paragrafo non riguardano le aziende sanitarie ed ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie, in quanto già escluse dall'applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010

Contenimento della spesa per affitti (art. 29 della legge regionale n. 16/2017)

L'art. 29 della legge regionale n. 16/2017 riguarda l'applicazione delle disposizioni dell'art. 2 bis del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137; esso interessa gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/1991, comprese, diversamente dal paragrafo precedente, le aziende del settore sanità.

L'art. 2 bis del D.L. n. 120/2013 prevede:

"Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,..., possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano".

I tre commi che costituiscono l'art. 29 della legge regionale n. 16/2017 prevedono:

- il comma 1 stabilisce l'applicazione del citato art. 2 bis per l'Amministrazione regionale e gli enti e gli organismi di cui all'art. 1 della legge regionale n. 10/1991;

- il comma 2, per consentire l'effettiva applicazione della norma, fissa al 31 dicembre 2020 il termine previsto dalla normativa nazionale, e lo definisce perentorio;

- il comma 3, nell'ipotesi di violazione della norma, ribadisce le responsabilità per danno erariale e prevede la duplice sanzione della decadenza degli organi amministrativi autori della violazione e la nullità degli atti posti in essere.

Gratuità degli incarichi e limiti ai compensi (art. 59 della legge regionale n. 16/2017)

Il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2016 aveva recepito in Sicilia le disposizioni del comma 2 dell'art. 6 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i. (insieme alla relativa interpretazione autentica di cui al comma 2 bis dell'art. 35 del D.L. n. 5/2012 e s.m.i.), il quale in linea generale prevede che gli incarichi negli enti siano a titolo gratuito; il legislatore regionale aveva mantenuto, altresì, alcune esclusioni dalla predetta onorificità già presenti nella normativa statale e ne aveva previste altre valide in Sicilia.

L'art. 59 della legge regionale n. 16/2017 fornisce un'interpretazione autentica di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, della legge regionale n. 3/2016, precisando e chiarendo che in tutti i casi in cui il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 3/2016 preveda l'esclusione dell'onorificità, i compensi spettanti agli organi degli enti devono comunque sottostare ai limiti stabiliti dal comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 11/2010.

Stanziamenti di bilancio e monitoraggio della spesa

Nella considerazione che, ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 16/2017, le disposizioni della medesima legge, oggetto della presente circolare, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (25 agosto 2017), gli enti e gli organismi regionali che non avessero ancora adottato il bilancio di previsione relativo all'esercizio 2017 sono tenuti a tenerne conto al momento della redazione del bilancio medesimo, pur considerando tutte le spese legittimamente effettuate in regime di esercizio provvisorio e/o di gestione provvisoria.

Gli enti e gli organismi che, invece, avessero già adottato il bilancio di previsione 2017, devono con immediatezza verificare la congruità degli stanziamenti in essere e delle spese finora effettuate e provvedere alle eventuali necessarie variazioni al bilancio al fine di adeguare gli stanziamenti alle disposizioni di razionalizzazione della spesa oggetto della presente circolare.

Inoltre, si coglie l'occasione per segnalare che a tutt'oggi non tutti gli enti hanno riscontrato le richieste di cui alle circolari della scrivente Ragioneria generale n. 10 del 15 giugno 2017 e n. 11 del 19 giugno 2017, in materia di controllo della spesa. Gli enti e gli organismi che non avessero ancora provveduto ad inoltrare alla scrivente quanto richiesto con le predette circolari devono procedere, con la massima urgenza, ad inviare le schede indicate, anche asseverate dall'organo di controllo interno, così come prescritto dalle circolari medesime.

Si invitano i Dipartimenti regionali in indirizzo, che esercitano la vigilanza amministrativa, ad assumere ogni utile iniziativa al fine di dare sollecita diffusione alla presente circolare presso tutti i propri enti ed organismi, vigilando sulla corretta e puntuale applicazione delle norme di legge in questione da parte degli stessi.

I collegi dei revisori dei conti e i collegi sindacali dedicheranno massima attenzione nella vigilanza della corretta attuazione, in ciascun ente, di ogni aspetto connesso alla presente circolare.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione e può essere scaricata dal sito ufficiale della Regione siciliana dalla sezione dedicata alle circolari emesse dal Dipartimento (all'interno della specifica voce intitolata "info e documenti"):

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoEconomia/PIR_DipBilancioTesoro/PIR_Circolari1/PIR_Circolari2017.

Il ragioniere generale della Ragioneria generale della Regione: BOLOGNA