
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1944 DELLA COMMISSIONE, 13 giugno 2017
G.U.U.E. 26 ottobre 2017, n. 276
Regolamento che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 15 novembre 2017
Applicabile dal: 15 novembre 2017
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, sesto comma,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 9,
considerando quanto segue:
1) E' opportuno stabilire formati standard, modelli e procedure comuni che consentano alle autorità competenti degli Stati membri di effettuare una valutazione accurata delle notifiche dei progetti di acquisizione o di aumento delle partecipazioni qualificate in un'impresa di investimento. In tali casi, le autorità competenti interessate dovrebbero consultarsi e fornirsi reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti.
2) Per agevolare la cooperazione e assicurare uno scambio efficiente di informazioni, le autorità competenti designate ai sensi dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE dovrebbero designare persone di contatto al fine specifico della procedura di consultazione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE, e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dovrebbe tenere a livello centrale l'elenco delle predette persone di contatto.
3) Per assicurare una cooperazione tempestiva ed efficace tra le autorità competenti la procedura di consultazione dovrebbe prevedere precisi termini di tempo. La procedura di cooperazione dovrebbe essere chiara e prevedere un avviso preliminare che l'autorità richiedente dovrebbe inviare all'autorità interpellata per informarla della valutazione in corso.
4) La procedura dovrebbe anche consentire alle autorità competenti di cooperare al miglioramento delle modalità promuovendo lo scambio di informazioni sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni ricevute.
5) Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
6) Al trattamento dei dati personali da parte dell'ESMA ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ESMA ha presentato alla Commissione.
8) L'ESMA non ha svolto una consultazione pubblica né ha effettuato l'analisi dei potenziali costi e benefici dell'introduzione di formati standard, modelli e procedure per le modalità di consultazione tra le autorità competenti interessate, ritenendole sproporzionate alla luce dell'ambito di applicazione delle disposizioni e della loro incidenza.
9) La direttiva 2014/65/UE è entrata in vigore il 2 luglio 2014. L'articolo 12, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE, che ha sostituito l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE, conferisce all'ESMA il compito di elaborare norme tecniche di attuazione al pari di quanto previsto dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE. Inoltre, il contenuto dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE è identico al contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. A norma dell'articolo 94, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, la direttiva 2004/39/CE è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2017. L'adozione delle norme tecniche da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere considerata conforme anche all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, per cui la norma tecnica continuerà ad applicarsi dopo il 3 gennaio 2018 senza necessità di ulteriori modifiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 145 del 30.4.2004.
GU L 173 del 12.6.2014.
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i formati standard, i modelli e le procedure per lo scambio di informazioni nel corso della consultazione tra l'autorità competente del soggetto interessato («l'autorità richiedente») e l'autorità competente del candidato acquirente o di un soggetto autorizzato che è un'impresa figlia o una controllata del candidato acquirente («l'autorità interpellata»).
Persone di contatto designate
1. Le autorità competenti designate a norma dell'articolo 48 della direttiva 2004/39/CE designano le persone di contatto per la comunicazione ai fini del presente regolamento e ne danno notifica all'ESMA.
2. L'ESMA tiene e aggiorna ad uso delle autorità competenti di cui al paragrafo 1 l'elenco delle persone di contatto designate.
Avviso preliminare
1. L'autorità richiedente invia l'avviso preliminare all'autorità interpellata entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
2. Per l'invio dell'avviso preliminare l'autorità competente utilizza il modello di cui all'allegato I, riportando tutte le informazioni ivi richieste.
Avviso di consultazione
1. L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione all'autorità interpellata il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della notifica del candidato acquirente ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE.
2. L'autorità richiedente invia l'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro, e lo indirizza alla persona di contatto designata dall'autorità interpellata, salvo se da quest'ultima diversamente specificato nella risposta all'avviso preliminare di cui all'articolo 3.
3. Per l'invio dell'avviso di consultazione di cui al paragrafo 1 l'autorità richiedente utilizza il modello di cui all'allegato II, indicando in particolare gli aspetti attinenti alla riservatezza delle informazioni che può ottenere e specificando le informazioni richieste all'autorità interpellata.
Avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione
L'autorità interpellata trasmette l'avviso di ricevimento dell'avviso di consultazione entro due giorni lavorativi dal ricevimento di quest'ultimo, includendovi ogni ulteriore recapito della persona di contatto designata e, se possibile, indicando la data prevista della risposta.
Risposta dell'autorità interpellata
1. La risposta all'avviso di consultazione è trasmessa per iscritto, tramite posta, fax o mezzo elettronico sicuro. E' indirizzata alle persone di contatto designate, salvo se diversamente specificato dall'autorità richiedente.
2. Il prima possibile, e comunque entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento dell'avviso di consultazione, l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente le seguenti informazioni:
a) le pertinenti informazioni richieste nell'avviso di consultazione, inclusi eventuali pareri o riserve in merito all'acquisizione da parte del candidato acquirente;
b) di propria iniziativa, ogni altra informazione essenziale che potrebbe influenzare la valutazione.
3. Quando non è in grado di rispettare il termine di cui al paragrafo 2, l'autorità interpellata ne informa l'autorità richiedente, specificando i motivi del ritardo e la data prevista di risposta. L'autorità interpellata riferisce regolarmente sui progressi compiuti per fornire le informazioni richieste.
4. Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 2 l'autorità interpellata utilizza il modello di cui all'allegato III.
Procedura di consultazione
1. Per le comunicazioni relative all'avviso di consultazione e alla relativa risposta l'autorità richiedente e l'autorità interpellata utilizzano il mezzo più rapido tra quelli previsti all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, tenendo debitamente conto delle ragioni di riservatezza, dei tempi di trasmissione, del volume dei documenti da trasmettere e della facilità di accesso alle informazioni da parte dell'autorità richiedente. L'autorità richiedente risponde prontamente alle richieste di chiarimento dell'autorità interpellata.
2. Quando l'informazione richiesta è detenuta o può essere detenuta da una diversa autorità dello stesso Stato membro, l'autorità interpellata raccoglie prontamente le informazioni e le trasmette all'autorità richiedente conformemente all'articolo 6.
3. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente cooperano per risolvere le eventuali difficoltà che possano emergere nell'esecuzione della richiesta, tra l'altro in relazione ai costi, nel caso si stimi che l'assistenza da fornire comporti un costo eccessivo per l'autorità interpellata.
4. Quando nel periodo di valutazione emergono informazioni nuove o la necessità di informazioni aggiuntive, l'autorità richiedente e l'autorità interpellata cooperano per assicurare lo scambio di tutte le ulteriori informazioni pertinenti, conformemente al presente regolamento.
5. In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, se lo scambio di informazioni avviene negli ultimi 15 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per la valutazione di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2004/39/CE, le informazioni possono essere fornite oralmente. In tali casi, le informazioni sono successivamente confermate secondo le modalità previste all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 6, paragrafo 1, a meno che le autorità competenti interessate convengano diversamente.
6. L'autorità interpellata e l'autorità richiedente si informano reciprocamente dell'esito della valutazione nel quadro della quale è avvenuta la consultazione e, se del caso, dell'utilità delle informazioni o di ogni altra assistenza ricevuta o degli eventuali problemi riscontrati nel prestare l'assistenza o nel fornire le informazioni.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2017
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER