
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1946 DELLA COMMISSIONE, 11 luglio 2017
G.U.U.E. 26 ottobre 2017, n. L 276
Regolamento che integra le direttive 2004/39/CE e 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'elenco esauriente di informazioni che i candidati acquirenti devono includere nella notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 15 novembre 2017
Applicabile dal: 15 novembre 2017
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma,
vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
1) Il candidato acquirente di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento dovrebbe essere tenuto a presentare un elenco esauriente di informazioni all'atto della notifica iniziale, per consentire alle autorità competenti di valutare il progetto di acquisizione. Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni relative alla propria identità e all'identità delle persone che dirigeranno l'attività, indipendentemente dal fatto che egli sia una persona fisica o giuridica, in modo da consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare la reputazione del candidato acquirente.
2) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie anche informazioni sull'identità dei beneficiari effettivi e sulla reputazione e l'esperienza delle persone che dirigono effettivamente l'attività del candidato acquirente. Analogamente, se il candidato acquirente è o si prevede che sia una struttura di trust, è necessario che l'autorità competente del soggetto interessato ottenga informazioni sia sull'identità dei fiduciari che amministreranno le attività del trust sia sull'identità dei beneficiari effettivi di queste attività, per poter valutare la reputazione e l'esperienza di tali persone.
3) Se il candidato acquirente è una persona fisica, è necessario che le informazioni siano fornite in relazione sia al candidato acquirente sia a qualsiasi impresa da lui formalmente diretta o controllata, affinché l'autorità competente del soggetto interessato disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario che queste informazioni siano fornite in relazione a qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente, affinché l'autorità competente disponga di tutte le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione.
4) Le informazioni rilevanti per la valutazione della reputazione dovrebbero comprendere informazioni dettagliate su procedimenti penali, siano essi passati o in corso, nonché su cause civili o amministrative. Analogamente, dovrebbero essere fornite informazioni relative a tutte le indagini e i procedimenti in corso, a sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente, nonché altre informazioni, quali il rifiuto della registrazione o il licenziamento da una posizione lavorativa o l'allontanamento da una posizione di fiducia, che siano ritenute rilevanti ai fini della valutazione della reputazione del candidato acquirente.
5) Il candidato acquirente dovrebbe comunicare se un'altra autorità competente o un'altra autorità abbia già compiuto una valutazione della sua reputazione in qualità di acquirente o di persona che dirige l'attività di unente creditizio, di un'impresa di assicurazione o riassicurazione, di un'impresa di investimento o di qualsiasi altro soggetto e, in caso affermativo, l'esito di tale valutazione, al fine di garantire che l'autorità competente del soggetto interessato, nel valutare il candidato acquirente, possa tenere in debita considerazione l'esito delle indagini condotte da altre autorità.
6) Dovrebbero essere fornite informazioni di carattere finanziario relative al candidato acquirente per valutare la sua solidità finanziaria.
7) Dovrebbero essere fornite informazioni sugli interessi o sui rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con eventuali azionisti, amministratori o membri dell'alta dirigenza del soggetto interessato o con persone autorizzate a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato, oppure con il soggetto interessato stesso o il gruppo di cui esso fa parte, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se l'esistenza di potenziali conflitti di interesse possa compromettere la solidità finanziaria del candidato acquirente.
8) Se il candidato acquirente è una persona giuridica, sono necessarie talune informazioni aggiuntive, comprese informazioni sulla partecipazione azionaria detenuta o che è destinata a essere detenuta prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di completare la valutazione del progetto di acquisizione, considerato che in simili casi le strutture giuridiche e di gruppo interessate potrebbero essere complesse e richiedere un controllo dettagliato per quanto riguarda la reputazione, gli stretti legami, una potenziale azione concertata con altre parti e la capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di continuare a esercitare una vigilanza effettiva su quest'ultimo.
9) Se il candidato acquirente è un soggetto stabilito in un paese terzo o è parte di un gruppo stabilito al di fuori dell'Unione, dovrebbero essere fornite informazioni aggiuntive per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se il regime giuridico vigente nel paese terzo in questione ponga ostacoli ad una vigilanza effettiva sul soggetto interessato, nonché di accertare la reputazione del candidato acquirente nel paese terzo in questione.
10) Se il candidato acquirente è un fondo sovrano, dovrebbero essere fornite informazioni che consentano di accertare i controllori del fondo e la sua politica di investimento. Tali informazioni sono rilevanti affinché l'autorità competente del soggetto interessato possa valutare la reputazione e verificare se vi siano effetti sulla vigilanza effettiva del soggetto interessato.
11) Dovrebbero essere richieste informazioni specifiche che consentano di valutare se l'acquisizione prevista avrà effetti sulla capacità dell'autorità competente del soggetto interessato di effettuare una vigilanza effettiva sul soggetto interessato e se gli stretti legami del candidato acquirente avranno effetti sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate. Se il candidato acquirente è una persona giuridica, è necessario valutare anche gli effetti dell'acquisizione prevista sulla vigilanza consolidata del soggetto interessato e del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'acquisizione.
12) Il candidato acquirente dovrebbe fornire informazioni sul finanziamento dell'acquisizione prevista, comprese informazioni su tutti i mezzi e tutte le fonti di finanziamento, ed essere in grado di fornire prove sulla fonte originaria di tutti i fondi e di tutte le attività, per consentire all'autorità competente del soggetto interessato di valutare se sussista il rischio di attività di riciclaggio di denaro.
13) I candidati acquirenti che detengono nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20% e il 50% dovrebbero fornire all'autorità competente del soggetto interessato informazioni sulla strategia, per garantire una valutazione complessiva del progetto di acquisizione. Analogamente, i candidati acquirenti che detengono una partecipazione qualificata inferiore al 20 % nel soggetto interessato, ma che esercitano su di esso un'influenza equivalente mediante altri mezzi quali le relazioni tra il candidato acquirente e gli azionisti esistenti, l'esistenza di accordi tra gli azionisti, la distribuzione di azioni, le partecipazioni e diritti di voto di tutti gli azionisti o la posizione del candidato acquirente all'interno della struttura del gruppo del soggetto interessato, dovrebbero altresì fornire tali informazioni per garantire un alto grado di uniformità nella valutazione dei progetti di acquisizione.
14) Qualora sia proposta una modifica del controllo sul soggetto interessato, come regola generale il candidato acquirente dovrebbe presentare un piano aziendale completo. Tuttavia, se non è proposta alcuna modifica del controllo sul soggetto interessato, è sufficiente che siano disponibili determinate informazioni relative alla strategia futura del soggetto interessato e alle intenzioni del candidato acquirente in merito al soggetto interessato, per valutare eventuali effetti sulla solidità finanziaria del candidato acquirente.
15) In taluni casi è proporzionato che il candidato acquirente debba fornire soltanto informazioni limitate. In particolare, qualora il candidato acquirente sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto interessato nel corso dei due anni precedenti o qualora il soggetto interessato sia una piccola impresa di investimento e il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione, dovrebbe essere sufficiente fornire all'autorità competente del soggetto interessato soltanto determinate informazioni limitate.
16) Qualsiasi scambio o trasmissione di informazioni tra le autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe essere conforme alle disposizioni sui dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
17) Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) nell'applicazione del presente regolamento.
18) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'AESFEM ha presentato alla Commissione europea.
19) L'AESFEM ha condotto una consultazione pubblica aperta sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
20) La direttiva 2014/65/UE è entrata in vigore il 2 luglio 2014. Il suo articolo 12, paragrafo 8, sostituisce l'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE e conferisce all'AESFEM poteri di elaborare norme tecniche di regolamentazione che sono identici a quelli previsti dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE. Inoltre, il contenuto dell'articolo 10 ter, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2004/39/CE è identico al contenuto dell'articolo 13, paragrafo 4, e dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/65/UE. Conformemente all'articolo 94, primo comma, della direttiva 2014/65/UE, la direttiva 2004/39/CE è abrogata a decorrere dal 3 gennaio 2018. L'adozione delle norme tecniche da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/39/CE dovrebbe essere considerata conforme anche all'articolo 12, paragrafo 8, della direttiva 2014/65/UE, per cui la norma tecnica continuerà ad applicarsi dopo il 3 gennaio 2018 senza necessità di ulteriori modifiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 145 del 30.4.2004.
GU L 173 del 12.6.2014.
Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995).
Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).
Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010).
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme relative alle informazioni che il candidato acquirente deve includere nella notifica di un progetto di acquisizione alle autorità competenti dell'impresa di investimento in cui intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata (in appresso «il soggetto interessato») ai fini della valutazione del progetto di acquisizione.
Informazioni che il candidato acquirente è tenuto a fornire
Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le informazioni di cui agli articoli da 3 a 12, ove applicabile, a seconda che esse riguardino una persona fisica o una persona giuridica o un trust.
Informazioni generali relative all'identità del candidato acquirente
1. Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato i seguenti dati identificativi:
a) dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale;
b) un curriculum vitae o documento equivalente dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti ed eventuali attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate.
2. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
a) documenti attestanti la ragione sociale dell'impresa e l'indirizzo della sua sede legale principale, nonché, se diverso, l'indirizzo postale, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale;
b) la registrazione della forma giuridica secondo la legislazione nazionale pertinente;
c) una panoramica aggiornata delle attività imprenditoriali della persona giuridica;
d) l'elenco completo delle persone che dirigono effettivamente l'attività e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto, il numero di identificazione nazionale (se disponibile) di tali persone, nonché un curriculum vitae dettagliato che ne indichi l'istruzione e la formazione pertinenti, le esperienze professionali precedenti e le attività professionali o altre funzioni rilevanti attualmente esercitate;
e) l'identità di tutte le persone che possono essere considerate beneficiari effettivi della persona giuridica e il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e (se disponibile) il numero di identificazione nazionale di tali persone.
3. Se è o si prevede che sia un trust, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
a) l'identità di tutti i fiduciari che gestiscono le attività ai sensi dell'atto costitutivo del trust;
b) l'identità di tutte le persone che sono beneficiari effettivi delle attività del trust e le rispettive quote di distribuzione dei redditi;
c) l'identità di tutte le persone che sono fondatori del trust.
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona fisica
Se è una persona fisica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue:
a) in relazione al candidato acquirente e a qualsiasi impresa da lui diretta o controllata negli ultimi dieci anni informazioni in merito a:
1) precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), in particolare sotto forma di attestazioni ufficiali o di altri documenti equivalenti;
2) indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;
3) rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
4) licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile;
b) qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;
c) informazioni sull'attuale situazione finanziaria del candidato acquirente, comprese informazioni dettagliate sulle fonti di reddito, sulle attività e passività, sui pegni e sulle garanzie dati o ricevuti;
d) la descrizione delle attività imprenditoriali del candidato acquirente;
e) informazioni finanziarie comprendenti i rating del credito e le relazioni pubblicamente disponibili relativi alle imprese controllate o dirette dal candidato acquirente e, se del caso, al candidato acquirente;
f) la descrizione degli interessi o dei rapporti finanziari e non finanziari del candidato acquirente con:
1) qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato;
2) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno o più dei seguenti casi:
- i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione,
- i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto,
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli,
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto,
- i diritti di voto sono detenuti, o possono essere esercitati, ai sensi dei primi quattro trattini della lettera f), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica,
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti,
- i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica,
- i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
3) qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, conformemente alla pertinente legislazione nazionale, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;
4) il soggetto interessato e il suo gruppo;
g) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse.
Ai fini della lettera f), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.
Informazioni aggiuntive relative al candidato acquirente che è una persona giuridica
1. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato anche quanto segue:
a) informazioni riguardanti il candidato acquirente, qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente, qualsiasi impresa sotto il controllo del candidato acquirente e qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente di cui alla lettera e). Tali informazioni comprendono dati in merito a:
1) precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali se disponibili o di altri documenti equivalenti;
2) indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti del candidato acquirente che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;
3) rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali, oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
4) licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile di qualsiasi persona che dirige effettivamente l'attività del candidato acquirente e di qualsiasi azionista che esercita un'influenza significativa sul candidato acquirente;
b) qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione dell'acquirente o della persona che dirige l'attività dell'acquirente, informazioni in merito all'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;
c) la descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari del candidato acquirente oppure, se del caso, del gruppo al quale il candidato acquirente appartiene, nonché delle persone che dirigono effettivamente le sue attività con:
1) qualsiasi altro azionista attuale del soggetto interessato;
2) qualsiasi persona autorizzata a esercitare diritti di voto nel soggetto interessato in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
- i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona fisica o giuridica ha concluso un accordo che li obbliga ad adottare, con un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune durevole in merito alla gestione del soggetto interessato in questione,
- i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo, concluso con tale persona fisica o giuridica, che prevede il trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto,
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica a titolo di garanzia, sempreché tale persona fisica o giuridica controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli,
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui tale persona fisica o giuridica ha l'usufrutto, —
i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei primi quattro trattini della lettera c), punto ii), da un'impresa controllata da tale persona fisica o giuridica,
- i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso tale persona fisica o giuridica e possono essere esercitati discrezionalmente da tale persona fisica o giuridica in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti,
- i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona fisica o giuridica,
- i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona fisica o giuridica in virtù di una delega, ove tale persona fisica o giuridica possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
3) qualsiasi membro dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza, o dell'alta dirigenza del soggetto interessato;
4) il soggetto interessato e il gruppo cui appartiene;
d) informazioni su eventuali altri interessi o attività del candidato acquirente che possano essere in conflitto con gli interessi o le attività del soggetto interessato e possibili soluzioni per gestire tali conflitti di interesse;
e) informazioni sulla struttura dell'azionariato del candidato acquirente comprendenti l'identità di tutti gli azionisti che esercitano un'influenza significativa e la rispettiva quota di capitale e i rispettivi diritti di voto, incluse informazioni su eventuali accordi conclusi tra gli azionisti;
f) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, un organigramma dettagliato dell'intera struttura societaria e informazioni sulla quota di capitale e sui diritti di voto degli azionisti dei soggetti del gruppo che esercitano un'influenza significativa nonché sulle attività attualmente svolte dai soggetti del gruppo;
g) se il candidato acquirente fa parte di un gruppo in qualità di impresa figlia o di impresa madre, informazioni sui rapporti tra i soggetti finanziari e i soggetti non finanziari del gruppo;
h) l'indicazione di enti creditizi, imprese di assicurazione o di riassicurazione, organismi di investimento collettivo e relativi gestori o imprese di investimento appartenenti al gruppo e i nomi delle competenti autorità di vigilanza;
i) i bilanci obbligatori a livello individuale e, se disponibili, a livello consolidato e subconsolidato di gruppo per gli ultimi tre esercizi. Se detti bilanci sono sottoposti ad audit esterno, il candidato acquirente li fornisce dopo l'approvazione del revisore esterno. I bilanci obbligatori comprendono:
1) lo stato patrimoniale;
2) il conto profitti e perdite o il conto economico;
3) le relazioni annuali e gli allegati finanziari e ogni altro documento registrato presso l'ufficio del registro o un'altra autorità competente nello specifico territorio rilevante per il candidato acquirente;
j) se disponibili, informazioni sul merito di credito del candidato acquirente e sul merito di credito complessivo del suo gruppo.
Ai fini della lettera c), le operazioni di credito, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.
Ai fini della lettera i), se è un soggetto di recente istituzione, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato, in luogo dei bilanci obbligatori, le previsioni dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite o del conto economico per i primi tre esercizi finanziari, comprese le ipotesi di pianificazione utilizzate.
2. Se è una persona giuridica con la sede principale registrata in un paese terzo, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive:
a) un certificato di conformità o un certificato equivalente rilasciato in relazione al candidato acquirente dalle autorità estere competenti per i mercati finanziari;
b) una dichiarazione rilasciata dalle autorità estere competenti che attesti l'assenza di ostacoli o limiti alla comunicazione delle informazioni necessarie per la vigilanza sul soggetto interessato;
c) informazioni generali sul regime di regolamentazione del paese terzo in questione applicabile al candidato acquirente.
3. Se è un fondo sovrano, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni aggiuntive:
a) il nome del dipartimento ministeriale o governativo incaricato della definizione della politica di investimento del fondo;
b) informazioni dettagliate sulla politica di investimento ed eventuali restrizioni agli investimenti;
c) il nome e la funzione delle persone responsabili delle decisioni di investimento all'interno del fondo e informazioni dettagliate su partecipazioni qualificate o situazioni in cui il dipartimento ministeriale o governativo indicato esercita un'influenza di cui all'articolo 11, paragrafo 2, sulle operazioni quotidiane del fondo e del soggetto interessato.
Informazioni sulle persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato
Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni relative alla reputazione e all'esperienza di tutte le persone che dirigeranno effettivamente l'attività del soggetto interessato per effetto dell'acquisizione prevista:
a) dati personali, compreso il nome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, le informazioni di contatto e, se disponibile, il numero nazionale di identificazione personale;
b) funzione che è o sarà ricoperta dalla persona;
c) curriculum vitae dettagliato che indichi l'istruzione e la formazione professionali pertinenti, l'esperienza professionale, compresi i nomi di tutte le organizzazioni per le quali la persona ha lavorato e la natura e la durata delle funzioni svolte, in particolare per le attività comprese nell'ambito inerente alla funzione richiesta, nonché la documentazione relativa all'esperienza della persona, come un elenco di referenze con le informazioni di contatto e lettere di raccomandazione. Nella descrizione delle attività svolte in riferimento alle funzioni ricoperte negli ultimi dieci anni, la persona specifica i poteri a lei delegati, i poteri detenuti nel processo decisionale interno e le aree operative poste sotto il suo controllo. Devono essere indicate eventuali altre esperienze rilevanti comprese nel curriculum vitae, tra cui la rappresentanza di organi di gestione;
d) informazioni sui seguenti punti:
1) precedenti penali o indagini o procedimenti penali, cause civili e amministrative rilevanti e azioni disciplinari (compresa l'interdizione da funzioni di amministratore d'impresa o procedimenti fallimentari, d'insolvenza o simili), sotto forma di attestazioni ufficiali o di altri documenti equivalenti;
2) indagini in corso, procedimenti esecutivi, sanzioni o altre decisioni esecutive nei confronti della persona che possono essere fornite mediante una dichiarazione sull'onore;
3) rifiuto della registrazione, dell'autorizzazione, dell'iscrizione o della licenza per l'esercizio di attività commerciali, imprenditoriali o professionali; oppure ritiro, revoca o cessazione di detta registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, oppure espulsione da parte di un organismo governativo o di regolamentazione o di un organismo o un'associazione professionale;
4) licenziamento da una posizione lavorativa o allontanamento da una posizione di fiducia, da un incarico fiduciario o simile;
e) qualora un'altra autorità di vigilanza abbia già effettuato una valutazione della reputazione della persona che dirige l'attività, informazioni sull'identità di tale autorità e prove dell'esito della valutazione;
f) la descrizione degli interessi finanziari e degli interessi o rapporti non finanziari della persona e dei suoi stretti familiari con membri dell'organo di gestione e con i titolari di funzioni chiave nello stesso ente, l'impresa madre, le imprese figlie e gli azionisti;
g) il tempo minimo, su base annua e mensile, che sarà dedicato allo svolgimento delle funzioni affidate alla persona nel soggetto interessato;
h) l'elenco degli incarichi di amministratore esecutivo e non esecutivo attualmente ricoperti dalla persona.
Ai fini della lettera f), le operazioni di credito, le partecipazioni azionarie, le garanzie e i pegni sono considerati parte degli interessi finanziari, mentre i rapporti familiari o stretti sono considerati parte degli interessi non finanziari.
Informazioni relative al progetto di acquisizione
Il candidato acquirente deve fornire all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni relative al progetto di acquisizione:
a) identificazione del soggetto interessato;
b) informazioni dettagliate sulle intenzioni del candidato acquirente in merito al progetto di acquisizione, ad esempio gli investimenti strategici o gli investimenti di portafoglio;
c) informazioni sulle quote possedute o che si prevede saranno possedute nel soggetto interessato dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, compreso quanto segue:
1) il numero e il tipo di azioni e il loro valore nominale;
2) la percentuale del capitale complessivo del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;
3) la percentuale dei diritti di voto complessivi del soggetto interessato rappresentata dalle azioni possedute o che si prevede saranno possedute dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione, qualora tale percentuale sia diversa dalla percentuale di capitale del soggetto interessato;
4) il valore di mercato, in euro e nella valuta locale, delle azioni del soggetto interessato possedute o che si prevede saranno acquisite dal candidato acquirente prima e dopo l'attuazione del progetto di acquisizione;
d) la descrizione di eventuali azioni concertate con altre parti, compreso il contributo di tali altre parti al finanziamento dell'acquisizione prevista, i mezzi di partecipazione agli accordi finanziari in relazione al progetto di acquisizione e agli accordi organizzativi futuri del progetto di acquisizione;
e) il contenuto dei patti tra azionisti che si prevede di concludere con altri azionisti in relazione al soggetto interessato;
f) il prezzo di acquisizione proposto e i relativi criteri di determinazione nonché, in caso di divergenze rispetto al valore di mercato, una spiegazione dei motivi di tali divergenze.
Informazioni relative alla nuova struttura di gruppo proposta e al suo impatto sulla vigilanza
1. Se è una persona giuridica, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'ambito della vigilanza su base consolidata del gruppo al quale il soggetto interessato apparterrà dopo l'attuazione del progetto di acquisizione. Tale analisi comprende informazioni sui soggetti del gruppo che rientreranno nell'ambito di applicazione dei requisiti per la vigilanza su base consolidata dopo l'attuazione del progetto di acquisizione e sui livelli all'interno del gruppo ai quali tali requisiti saranno applicati su base pienamente consolidata o subconsolidata.
2. Il candidato acquirente fornisce inoltre all'autorità competente del soggetto interessato un'analisi dell'impatto dell'acquisizione prevista sulla capacità del soggetto interessato di continuare a fornire alla propria autorità di vigilanza informazioni tempestive e accurate, anche per effetto degli stretti legami tra il candidato acquirente e il soggetto interessato.
Informazioni relative al finanziamento dell'acquisizione prevista
Il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato una spiegazione dettagliata delle fonti di finanziamento specifiche dell'acquisizione prevista, tra cui:
a) informazioni dettagliate sull'utilizzo di risorse finanziarie private e sull'origine e la disponibilità dei fondi, comprese eventuali prove documentali pertinenti atte a dimostrare all'autorità competente che il progetto di acquisizione non costituisce un tentativo di riciclaggio di denaro;
b) informazioni dettagliate sui mezzi di pagamento dell'acquisizione prevista e sulla rete utilizzata per il trasferimento dei fondi;
c) informazioni dettagliate sull'accesso alle fonti di capitale e sui mercati finanziari, comprese informazioni dettagliate sugli strumenti finanziari da emettere;
d) informazioni sull'utilizzo dei fondi presi a prestito, compreso il nome dei prestatori rilevanti e informazioni dettagliate sulle linee di credito concesse, compresi scadenze, condizioni, pegni e garanzie, unitamente a informazioni sulla fonte di reddito da utilizzare per rimborsare tali prestiti e sull'origine dei fondi presi a prestito nei casi in cui il prestatore non sia un ente finanziario sottoposto a vigilanza;
e) informazioni su qualsiasi accordo finanziario con altri azionisti del soggetto interessato;
f) informazioni sulle attività del candidato acquirente o del soggetto interessato che devono essere vendute per contribuire al finanziamento dell'acquisizione prevista, come le condizioni di vendita, il prezzo, la stima e informazioni dettagliate sulle caratteristiche di tali attività, comprese informazioni su quando e come sono state acquisite.
Informazioni aggiuntive per le partecipazioni qualificate non superiori al 20%
Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20%, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente:
a) il periodo durante il quale il candidato acquirente intende detenere la propria partecipazione azionaria dopo l'attuazione del progetto di acquisizione ed eventuali sue intenzioni di aumentare, ridurre o mantenere il livello della partecipazione nel prossimo futuro;
b) l'indicazione delle intenzioni del candidato acquirente in relazione al soggetto interessato, anche se intende o meno esercitare qualsiasi forma di controllo sul soggetto interessato nonché la motivazione di tale azione;
c) informazioni sulla situazione finanziaria del candidato acquirente e sulla sua volontà di sostenere il soggetto interessato con fondi propri aggiuntivi, qualora ciò sia necessario per lo sviluppo delle sue attività ovvero in caso di difficoltà finanziarie.
Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate comprese tra il 20% e il 50%
1. Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20% e il 50%, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un documento strategico contenente:
a) tutte le informazioni di cui all'articolo 10;
b) informazioni dettagliate sull'influenza che il candidato acquirente intende esercitare sulla situazione finanziaria in relazione al soggetto interessato, compresi la politica dei dividendi, lo sviluppo strategico e l'allocazione delle risorse del soggetto interessato;
c) la descrizione delle intenzioni e delle aspettative del candidato acquirente riguardo al soggetto interessato nel medio termine, comprendente tutti gli elementi di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3.
2. In deroga al paragrafo 1, le informazioni di cui allo stesso paragrafo sono trasmesse anche all'autorità competente del soggetto interessato da ogni candidato acquirente di cui all'articolo 10 qualora l'influenza esercitata con la partecipazione azionaria del candidato acquirente, sulla base di una valutazione complessiva della struttura dell'azionariato del soggetto interessato, sarebbe equivalente all'influenza esercitata con partecipazioni comprese tra il 20 % e il 50 %.
Requisiti aggiuntivi per le partecipazioni qualificate pari o superiori al 50%
1. Qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata pari o superiore al 50% o qualora il soggetto interessato diventi un'impresa figlia del candidato acquirente, quest'ultimo fornisce all'autorità competente del soggetto interessato un piano aziendale comprendente un piano di sviluppo strategico, le stime dei bilanci del soggetto interessato e l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato.
2. Il piano di sviluppo strategico di cui al paragrafo 1 indica, in termini generali, gli obiettivi precipui del progetto di acquisizione e i modi principali per conseguirli, compresi:
a) l'obiettivo globale del progetto di acquisizione;
b) gli obiettivi finanziari a medio termine che possono essere indicati in termini di redditività dei mezzi propri (ROE), rapporto costi-benefici, utile per azione o, se del caso, in altri termini;
c) il possibile riorientamento di attività, prodotti e clientela mirata, nonché la possibile riallocazione di fondi o risorse che si prevede avranno un impatto sul soggetto interessato;
d) i processi generali volti a includere e integrare il soggetto interessato nella struttura del gruppo del candidato acquirente, tra cui una descrizione delle principali interazioni da realizzare con le altre imprese del gruppo e una descrizione delle politiche che governano i rapporti infragruppo.
3. Qualora il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza nell'Unione, ai fini delle informazioni di cui alla lettera d), sono sufficienti le informazioni relative ai singoli dipartimenti della struttura del gruppo che saranno interessati dal progetto di acquisizione.
4. Le stime dei bilanci del soggetto interessato di cui al paragrafo 1, sia a livello individuale che su base consolidata, sono riferite a un periodo di tre anni e comprendono:
a) una previsione dello stato patrimoniale e del conto economico;
b) una previsione dei requisiti patrimoniali prudenziali e del coefficiente di solvibilità;
c) informazioni sul livello di esposizioni al rischio, compresi i rischi di credito, di mercato e operativi nonché altri rischi rilevanti;
d) una previsione delle operazioni infragruppo.
5. L'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato di cui al paragrafo 1 comprende l'impatto su quanto segue:
a) la composizione e le funzioni dell'organo amministrativo, di gestione o di vigilanza e i principali comitati istituiti da tale organo decisionale, compreso il consiglio di gestione, il comitato dei rischi, il comitato di audit, il comitato per la remunerazione, nonché informazioni relative alle persone che saranno chiamate a dirigere l'attività;
b) le procedure amministrative e contabili e i controlli interni, comprese le modifiche delle procedure e dei sistemi riguardanti la contabilità, l'audit interno, la conformità con la normativa antiriciclaggio e la gestione del rischio, nonché la designazione di funzioni chiave quali il revisore interno, il responsabile del controllo di conformità e il responsabile della gestione del rischio;
c) i sistemi e l'organizzazione complessivi delle TI, comprese eventuali modifiche riguardanti la politica di esternalizzazione delle TI, lo schema di flusso, il software interno ed esterno utilizzato nonché le procedure e gli strumenti di sicurezza essenziali dei dati e dei sistemi, come i piani di back-up e di continuità operativa e le piste di audit;
d) le politiche che governano l'esternalizzazione, comprese informazioni relative alle aree interessate, alla selezione dei fornitori dei servizi e ai diritti e agli obblighi delle parti contraenti del contratto di esternalizzazione, ad esempio in materia di audit, nonché alla qualità del servizio che deve essere erogato dal fornitore;
e) ogni altra informazione rilevante riguardante l'impatto dell'acquisizione sul governo societario e sulla struttura organizzativa generale del soggetto interessato, comprese eventuali modifiche dei diritti di voto degli azionisti.
Obblighi ridotti di informazione
1. In deroga all'articolo 2, qualora il candidato acquirente sia un soggetto autorizzato e sottoposto a vigilanza all'interno dell'Unione e il soggetto interessato soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, il candidato acquirente fornisce all'autorità competente del soggetto interessato le seguenti informazioni:
a) se il candidato acquirente è una persona fisica:
1) le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1;
2) le informazioni di cui all'articolo 4, lettere da c) a g);
3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;
4) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;
6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11;
b) se il candidato acquirente è una persona giuridica:
1) le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2;
2) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da c) a j), e, se pertinenti, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;
4) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;
6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11;
c) se il candidato acquirente è un trust:
1) le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3;
2) se pertinente, le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3;
3) le informazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9;
4) le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1;
5) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata non superiore al 20 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 10;
6) qualora, per effetto dell'acquisizione prevista, il candidato acquirente acquisisca nel soggetto interessato una partecipazione qualificata compresa tra il 20 % e il 50 %, un documento strategico quale indicato all'articolo 11.
2. Il soggetto interessato di cui al paragrafo 1 soddisfa le seguenti condizioni:
a) non detiene attività dei suoi clienti;
b) non è autorizzato a svolgere i servizi e le attività di investimento «negoziazione per conto proprio» o «assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile» di cui all'allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2004/39/CE; c) qualora sia autorizzato a svolgere il servizio di investimento «gestione di portafogli» di cui all'allegato I, sezione A, punto 4, della direttiva 2004/39/CE, il valore delle attività gestite dall'impresa deve essere inferiore a 500 milioni di EUR.
3. Il candidato acquirente di cui al paragrafo 1 che sia stato valutato dall'autorità competente del soggetto interessato nel corso dei due anni precedenti per quanto riguarda le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 fornisce soltanto le informazioni che sono cambiate rispetto alla valutazione precedente.
Se fornisce soltanto quelle informazioni che sono state modificate successivamente alla precedente valutazione ai sensi del primo comma, il candidato acquirente firma una dichiarazione per informare l'autorità competente del soggetto interessato che non vi è necessità di aggiornare il resto delle informazioni.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER