
LEGGE 3 ottobre 2017, n. 157
SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 51 G.U.R.I. 31 ottobre 2017, n. 255
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata e negli stati di previsione dei Ministeri, approvati con legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono introdotte, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di cui alle annesse tabelle.
Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative
1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «59.500 milioni di euro», tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono sostituite dalle seguenti: «79.500 milioni di euro».
2. All'articolo 3, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «5.000 milioni di euro» e «14.000 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «2.000 milioni di euro» e «17.000 milioni di euro».
3. All'articolo 3, comma 5, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «1.200 milioni di euro», «400 milioni di euro» e «6.920 milioni di euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.500 milioni di euro», «399,5 milioni di euro» e «6.431 milioni di euro».
Disposizioni diverse
1. All'articolo 18, comma 30, primo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «da ripartire» sono soppresse e dopo le parole: «per l'anno finanziario 2017» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero, al fine di accelerare l'estinzione delle suddette partite, ad assegnare direttamente le medesime risorse, anche in conto residui, all'istituto gestore della tesoreria dello Stato, il quale provvede alla relativa sistemazione fornendo al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla competente Amministrazione ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita, secondo lo schema trasmesso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 ottobre 2017
MATTARELLA
GENTILONI SILVERI, Presidente del Consiglio dei ministri
PADOAN, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO