
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 agosto 2017, n. 607
G.U.R.I. 13 novembre 2017, n. 265
Ripartizione del fondo di cui all'articolo 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in favore delle Province e Città metropolitane. (Decreto n. 607).
Testo con annotazioni alla data 30 marzo 2020
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 ed in particolare l'art. 25, comma 1 e 2-bis;
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 ed in particolare l'art. 1, comma 140;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica, e in particolare gli articoli 4 e 7, recanti norme, rispettivamente, in materia di programmazione, attuazione e finanziamento degli interventi, nonchè di anagrafe dell'edilizia scolastica;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 ed in particolare l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed in particolare l'art. 1, comma 160, il quale stabilisce che la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, rappresenta il piano del fabbisogno nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2015-2017;
Visto in particolare l'art. 1, commi 177 e seguenti, della citata legge n. 107 del 2015;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e trasporti del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 marzo 2015, n. 51, con cui sono stati individuati i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 maggio 2015, n. 322 con il quale è stata approvata la programmazione unica nazionale 2015-2017 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2015, n. 594 con il quale sono stati individuati i criteri per assegnazione delle risorse tra le Province;
Dato atto che l'art. 25, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 modificando l'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e introducendo il comma 140-ter, stabilisce che una quota del Fondo di cui al comma 140, per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, è attribuita dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle province e alle città metropolitane per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la programmazione triennale;
Considerato che l'art. 25, comma 2-bis, del medesimo decreto, introdotto in sede di conversione, ha incrementato la quota del 2017 di ulteriori 15 milioni;
Dato atto altresì, che il medesimo articolo stabilisce che le risorse di cui al richiamato art. 25 devono essere destinate a interventi coerenti con la programmazione triennale ma anche all'attuazione degli interventi di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza antincendio e che le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Considerato, altresì, che sulla base del medesimo articolo in caso di mancata o parziale realizzazione degli investimenti, le corrispondenti risorse assegnate alle singole province o città metropolitane sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;
Considerato che è necessario procedere al riparto delle risorse tra le Regioni da destinare a Province e Città metropolitane in coerenza con la programmazione nazionale e sulla base degli interventi già previsti in essa;
Dato atto che la somma complessiva da ripartire derivante dallo stanziamento disposto con il predetto articolo relativo alle annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 è pari ad euro 321.100.000,00;
Dato atto che tale somma va assegnata in considerazione di specifici piani di intervento contenenti progetti di adeguamento/miglioramento sismico degli edifici scolastici presenti nella programmazione nazionale 2015-2017 e di interventi quelli resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche, i cui esiti, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della richiamata legge n. 107 del 2015, concorrono alle risorse della programmazione triennale nazionale, presentati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la programmazione e la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016;
Considerato che ai fini del riparto delle risorse complessive stanziate dall'art. 25, commi 1 e 2-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, sono stati considerati i medesimi criteri contenuti nel decreto interministeriale del 23 gennaio 2015 relativo alla programmazione unica nazionale 2015-2017, aggiungendo il criterio del rischio sismico, in ragione della presenza all'interno della programmazione triennale e dei piani di intervento proposti di innumerevoli interventi di adeguamento e/o miglioramento sismico;
Dato atto che le Regioni hanno comunicato, in data 7 luglio 2017, i progetti da finanziare nell'ambito della programmazione nazionale e li hanno trasmessi al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con l'indicazione dei relativi importi;
Considerato che nell'ambito degli interventi da finanziare sono considerati prioritari quelli contenuti nella programmazione triennale relativi all'antisismica, mentre per quelli resisi necessari a seguito delle indagini diagnostiche la distribuzione tra le Province, lì dove l'importo assegnato a ciascuna Regione non copra tutti gli interventi, avviene in percentuale sulla base della medesima distribuzione stabilita per le indagini diagnostiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 594 del 2015;
Considerato che per alcune Regioni il fabbisogno presentato è risultato inferiore a quello spettante, per cui si è richiesto alle medesimi Regioni di integrare i piani di intervento entro il 21 luglio 2017;
Ritenuto, quindi, necessario approvare il riparto regionale sulla base dei criteri sopra esposti, stabilire i criteri di finanziamento, autorizzando le Province e Città Metropolitane di cui agli allegati elenchi a procedere con lo sviluppo delle progettazione e all'affidamento dei lavori;
Sentita la Conferenza unificata in data 3 agosto 2017;
Decreta:
Oggetto
1. Le risorse, stanziate dall'art. 25, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un importo complessivo, pari ad euro 321.100.000,00, ripartito tra le annualità 2017, 2018, 2019 e 2020 è distribuito tra Regioni sulla base dei medesimi criteri indicati in premessa nel seguente modo:
Regione | Finanziamento |
Abruzzo | euro 14.500.000,00 |
Basilicata | euro 8.000.000,00 |
Calabria | euro 27.500.000,00 |
Campania | euro 48.000.000,00 |
Emilia-Romagna | euro 29.800.000,00 |
Friuli-Venezia G. | euro 18.500.000,00 |
Lazio | euro 23.500.000,00 |
Liguria | euro 5.000.000,00 |
Lombardia | euro 25.000.000,00 |
Marche | euro 12.000.000,00 |
Molise | euro 4.000.000,00 |
Piemonte | euro 15.000.000,00 |
Puglia | euro 17.000.000,00 |
Sardegna | euro 4.500.000,00 |
Sicilia | euro 24.000.000,00 |
Toscana | euro 16.800.000,00 |
Umbria | euro 8.000.000,00 |
Veneto | euro 20.000.000,00 |
Totale | euro 321.100.000,00 |
.
2. Le Risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle Province e alle Città metropolitane e, per la Regione Friuli Venezia Giulia, alle Unioni territoriali comunali di riferimento di cui agli allegati elenchi.
3. Le risorse di cui al comma 1, pari ad euro 321.100.000, sono ripartite tra le annualità nel seguente modo 79 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020.
Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori
1. Le Province e le Città metropolitane, di cui agli allegati da Abruzzo a Veneto, beneficiarie dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, sono tenuti ad approvare le progettazioni esecutive degli interventi e ad effettuare l'aggiudicazione degli stessi almeno in via provvisoria entro e non oltre dodici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (1)
2. In caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, si rinvia all'art. 4 del presente decreto.
Per la proroga, almeno in via provvisoria entro e non oltre il 31 marzo 2020, del termine previsto dal comma annotato, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.M. Istruzione, Università e Ricerca 8 novembre 2019, n. 1038; ai sensi del comma 2 del citato art. 1, il mancato rispetto del termine sopraindicato comporta la decadenza dal contributo. Per l'ulteriore proroga, al 31 ottobre 2020, del termine sopracitato, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.M. Istruzione 30 marzo 2020, n. 191.
Modalità di rendicontazione e monitoraggio
1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in favore degli enti locali beneficiari nel seguente modo:
a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario, entro sei mesi dall'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi di controllo;
b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% è liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione
2. Le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Le province e Città metropolitane certificano gli stati di avanzamento annuali determinati nel cronoprogramma degli interventi entro il 31 marzo successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
5. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1 e l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
6. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (di seguito, BDAP) istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Revoche e controlli
1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attività di monitoraggio.
2. E' disposta, altresì, la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalità.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett a), del presente decreto sono versate da parte delle Province o delle Città metropolitane all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 agosto 2017
Il Ministro: FEDELI
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. lavoro e politiche sociali, reg. prev. n. 2057