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ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2017

G.U.R.S. 17 novembre 2017, n. 50

Recepimento ed adozione dell'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 dalla Conferenza unificata.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78 e sue integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 229/93 [N.d.R. recte: decreto legislativo n. 229/99] e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 27 marzo 1992, con il quale sono state emanate le direttive di indirizzo e coordinamento per la determinazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria mediante il numero unico telefonico "118";

Visto l'art. 36 della legge regionale 30 novembre 1993, n. 30 [N.d.R. recte: legge regionale 3 novembre 1993, n. 30], che individua gli obiettivi degli interventi nell'area dell'emergenza sanitaria e l'istituzione del numero unico per l'emergenza "118" per il territorio della Regione;

Visto l'Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

Visto il decreto dell'Assessorato della salute 25 marzo 2009, n. 481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 18 del 24 aprile 2009, con il quale sono state approvate le linee guida generali denominate "funzionamento del Servizio di urgenza emergenza sanitaria 118 (SUES 118) della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale" ed, in particolare, l'art. 24 rubricato "Rete dell'emergenza urgenza sanitaria";

Visto il decreto dell'Assessorato della salute del 30 aprile 2010, n. 1187, recante Linee guida - Protocolli e procedure Servizio SUES 118 - Sicilia;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Vista la legge n. 190 del 2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che configura la trasparenza dell'attività amministrativa come "livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione" (art. 1, comma 15), in quanto rappresenta uno degli strumenti essenziali per garantire la legalità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse;

Visto il D.Lgs. n. 33 del 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1), stabilendo uno stretto collegamento tra Programma della trasparenza, Piano anti corruzione e Piano delle performance;

Vista la legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014 (art. 68), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 19 agosto 2014, recante "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

Considerato che in data 5 agosto 2014 (Rep. Atti n. 91 di pari data), è stato sancito tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l'accordo per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate;

Ritenuto, pertanto, necessario recepire ed adottare nella Regione siciliana i contenuti dell'accordo sancito tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ordine all'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, allo scopo di poter garantire, in occasione degli eventi/manifestazioni, a tutti i soggetti presenti, partecipanti/ spettatori/astanti, la medesima qualità del soccorso sanitario in essere nell'ordinaria realtà quotidiana;

Decreta:

Per le motivazioni espresse in premessa;

Art. 1

E' recepito ed adottato nella Regione siciliana l'Accordo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate, sancito in data 5 agosto 2014 dalla Conferenza unificata rep. atti n. 91.

Art. 2

Il presente decreto viene inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I ed al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale "Amministrazione Aperta" ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line.

Palermo, 31 ottobre 2017.

GUCCIARDI

ALLEGATI

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, PROPOSTO DALLE REGIONI E DALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE E L'ASSISTENZA SANITARIA NEGLI EVENTI E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE

Rep. Atti n. 91 del 5 agosto 2014

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 5 agosto 2014:

Visto l'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire "intese tra Governo, Regioni, province, comuni e comunità montane", al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Viste le "Linee guida sull'organizzazione sanitaria in caso di catastrofi sociali" emanate dal Dipartimento di protezione civile nel giugno 1997;

Vista la legge n. 189/2012, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Vista la nota in data 16 aprile 2013, con la quale il presidente della conferenza delle Regioni ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto;

Vista la nota in data 22 aprile 2013, con la quale il predetto schema di accordo e stato diramato alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed alle autonomie locali, con convocazione di una riunione tecnica per il 7 maggio 2013;

Vista la nota del 16 giugno 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione della proposta di accordo, di recepimento delle osservazioni formulate dai rappresentanti intervenuti alla riunione suindicata;

Vista la nota del 26 giugno 2014, con la quale questo Ufficio di segreteria ha diramato la nuova versione dell'accordo, con convocazione di una riunione tecnica per l'8 luglio 2014;

Vista la nota del 5 agosto 2014, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la versione definitiva del testo, nella quale, in accordo con il Coordinamento regionale, sono state recepite le osservazioni formulate dal rappresentante dell'Anci;

Vista la nota del 5 agosto 2014, con la quale questo Ufficio di segreteria ha tempestivamente diramato la versione definitiva del testo;

Acquisito, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, sul documento allegato al presente atto, Allegato A, recante "Linee di indirizzo sull'organizzazione dei soccorsi sanitari negli eventi e nelle manifestazioni programmate comprensivo degli allegati A1 e A2, parti integranti del documento stesso.

Alle disposizioni di cui al presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ALLEGATO A

LINEE DI INDIRIZZO SULL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA NEGLI EVENTI E NELLE MANIFESTAZIONI PROGRAMMATE

Premessa

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richiamino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

La normativa vigente prevede l'obbligo di informare e/o di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento degli eventi/manifestazioni alle competenti Autorità, espressamente individuate nel Questore, quale Autorità di Pubblica sicurezza, e nel Sindaco o nel Prefetto, a cui fanno capo le Commissioni di vigilanza dei luoghi di pubblico spettacolo, rispettivamente, comunali e provinciali.

In attuazione di quanto previsto dal DPR 27 marzo 1992 e dall'Atto di Intesa Stato Regioni dell'11 aprile 1996, il Servizio di emergenza territoriale 118 ha assunto la competenza esclusiva in materia di coordinamento e di gestione degli interventi di soccorso sanitario territoriale, nonché di trasporto dei pazienti alle strutture della rete ospedaliera.

Le Regioni e le PP.AA., a loro volta, hanno predisposto e compiutamente attivato l'organizzazione territoriale dell'emergenza e urgenza sanitaria.

Anche in occasione di eventi/manifestazioni programmate deve essere preventivamente pianificata e messa a disposizione un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di emergenza territoriale 118, finalizzata a garantire livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie.

Riguardo agli oneri di detta pianificazione, risultano a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN):

- gli interventi di soccorso primario,

- il coordinamento e la gestione degli interventi stessi,

- le risorse necessarie alla gestione di eventi intercorrenti (maxiemergenza o evento NBCR).

Non risultano a carico del SSN le risorse aggiuntive che vengono previste dall'Ente organizzatore autonomamente per interventi di soccorso correlati allo specifico ed estemporaneo contesto nel quale l'evento/manifestazione si svolge.

Gli oneri di tale organizzazione preventiva devono essere a carico dell'organizzatore stesso, in analogia a quanto già da tempo previsto per i Servizi di prevenzione incendi. Fanno eccezione a questa regola le manifestazioni di cui al successivo punto 1, lettera b): in tali eventi la predisposizione del soccorso sanitario di emergenza e urgenza compete ed è a carico del Servizio di emergenza territoriale 118, anche attraverso l'integrazione con le Istituzioni preposte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico nonché con il sistema di Protezione civile regionale.

Affinché in occasione degli eventi/manifestazioni organizzati possano essere garantiti a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, livelli di assistenza non inferiori a quelli che vengono assicurati alla popolazione nelle situazioni ordinarie, vengono di seguito definite le modalità che devono guidare le Regioni nel disciplinare l'attività di pianificazione dell'organizzazione dei soccorsi sanitari dedicati all'evento e/o manifestazione.

1. Classificazione degli eventi e/o manifestazioni

Gli eventi e/o manifestazioni si distinguono, rispetto alla pianificazione, in:

a) programmati e/o organizzati che richiamano un rilevante afflusso di persone a fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, Organizzazioni/Associazioni, Istituzioni pubbliche;

b) non programmati e non organizzati, che richiamano spontaneamente e in un breve lasso di tempo un rilevante afflusso di persone in un luogo pubblico o aperto al pubblico (es. raduni spontanei e improvvisi nelle piazze o nelle pubbliche vie, funerali di personalità, sommosse).

Gli eventi/manifestazioni di cui sopra, in relazione al livello di rischio, ovvero alla probabilità di avere necessità di soccorso sanitario, possono essere classificati in base alle seguenti variabili:

- tipologia dell'evento;

- caratteristiche del luogo;

- affluenza di pubblico.

Nel caso degli eventi di cui al precedente punto a), l'identificazione del livello di rischio può, in fase iniziale, essere calcolata dallo stesso organizzatore dell'evento applicando i punteggi riportati nella "Tabella per il calcolo del livello di rischio da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione" (allegato A1).

Nel caso invece degli eventi di cui al precedente punto b), che per loro caratteristica sono non organizzati e, talvolta, imprevedibili e improvvisi, il livello di rischio non può essere preventivamente calcolato: se ritenuto utile e ci fosse un tempo minimo di preavviso/informazione del rispetto all'evento, è facoltà delle Istituzioni deputate all'ordine e alla sicurezza pubblica valutare la possibilità di utilizzare la classificazione allegata per dimensionare l'eventuale supporto da mettere a disposizione.

In base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:

Livello di rischio Punteggio
Rischio molto basso / basso <18
Rischio moderato / elevato 18 - 36
Rischio molto elevato 37-55

.

I livelli di rischio moderato/elevato e molto elevato devono essere ulteriormente esaminati a cura del Servizio di emergenza territoriale 118 attraverso valutazioni e parametri specifici, che consentono di quantificare il rischio totale degli eventi/manifestazioni e predisporre le risorse adeguate per il soccorso, come indicato nelle tabelle relative all'Algoritmo di Maurer, indicazioni da seguire per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di emergenza territoriale 118 (allegato A2).

Tali parametri sono da intendersi indicativi per la pianificazione dell'assistenza sanitaria e possono essere modificati dal Servizio di emergenza territoriale 118, sulla base della specificità dell'evento.

2. Criteri da seguire per la pianificazione degli eventi e/o manifestazioni

Il processo di elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione deve essere articolato attraverso:

- analisi dei fattori di rischio propri dell'evento;

- analisi delle variabili legate all'evento (numero dei partecipanti, spazio, durata nel tempo);

- quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;

- individuazione delle problematiche logistico/organizzative emergenti che caratterizzano l'ambiente dove si svolge l'evento.

I modelli organizzativi ritenuti rappresentativi delle principali tipologie di eventi sono:

- eventi all'interno di impianti sportivi, in occasione di competizioni con grande richiamo di pubblico;

- eventi in occasione di manifestazioni ricreative di massa (concerti, mostre, fiere, manifestazioni aeronautiche, parchi di divertimento);

- eventi in occasione di visite di personalità;

- eventi in occasione di celebrazioni religiose;

- eventi in occasione di manifestazioni politiche/sociali;

- eventi all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico (quali ad esempio: supermercati, centri commerciali, cinema e teatri).

Per quanto riguarda le manifestazioni politiche e sportive o le visite di personalità, occorre sottolineare che vengono considerati soltanto gli aspetti relativi agli spettatori. Abitualmente, le squadre in campo, gli atleti in generale e le personalità dispongono di apparati di sicurezza sanitaria dedicati.

Pertanto, i criteri da utilizzare per una corretta elaborazione del Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione devono fare riferimento alla normativa vigente in tema di soccorso sanitario ordinario nonché in tema di gestione delle maxiemergenze.

3. Responsabilità e modalità organizzative

Relativamente agli eventi di cui al punto 1, lettera a), gli organizzatori degli stessi devono rispettare tutti gli obblighi espressamente previsti dalla normativa vigente in ordine all'assistenza sanitaria in favore dei soggetti che partecipano attivamente all'evento/manifestazione (es. atleti nelle competizioni sportive).

Oltre agli obblighi di cui al precedente punto, gli organizzatori devono garantire un'adeguata pianificazione dei soccorsi sanitari anche per coloro che assistono all'evento/manifestazione (es. spettatori).

Ai fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osservino le seguenti indicazioni:

a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:

- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di emergenza territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio;

b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:

- comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di emergenza territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio.

4. Oneri a carico dell'organizzatore

Gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa, a supporto di eventi/manifestazioni programmati di cui al punto 1, lettera a), sia in favore dei partecipanti sia degli spettatori, sono a carico degli organizzatori dell'evento/ manifestazione. Anche quando l'organizzatore, durante l'evento/ manifestazione, richieda estemporaneamente al Servizio di emergenza territoriale 118 un supporto straordinario di risorse, dovrà sostenerne l'onere economico, sempre nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia autonoma.

Nel caso in cui la disponibilità delle risorse sanitarie previste dalla pianificazione venga richiesta al Servizio di emergenza territoriale 118 e qualora lo stesso sia in grado di metterla a disposizione senza ridurre l'ordinaria attività istituzionale, l'organizzatore dell'evento/ manifestazione riconosce all'Azienda sanitaria titolare del Servizio di emergenza territoriale 118, competente per territorio, il corrispettivo previsto per tale servizio, nei limiti e nelle modalità definiti da ciascuna Regione/Provincia autonoma.

5. Definizioni e abbreviazioni

Si intende per:

a) Eventi/mamfestazioni: le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone.

b) Luoghi pubblici: gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici).

c) Luoghi aperti al pubblico: gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura) o da altre norme.

d) Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione:

il documento predisposto dall'organizzatore dell'evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche dell'evento/manifestazione ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione.

Si intende per:

a) Servizio di emergenza territoriale 118: Struttura istituzionalmente deputata all'organizzazione del soccorso sanitario territoriale, così come definita e identificata dalla Regione/Provincia autonoma ai fini dell'applicazione del presente documento.

b) LEA: livelli essenziali di assistenza.

c) TULPS: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.