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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 2017

G.U.R.I. 11 dicembre 2017, n. 288

Modifica delle specifiche tecniche di cui all'articolo 10 del decreto 4 agosto 2015 concernente l'uso degli strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 dicembre 2013, n. 163;

Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, il quale dispone che con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le regole tecniche-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nell'ambito del processo tributario;

Visto il decreto direttoriale del 4 agosto 2015, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico;

Visto in particolare l'art. 14 del suddetto decreto 4 agosto 2015, che consente l'adeguamento delle regole tecniche all'evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

Rilevata la necessità di modificare le specifiche tecniche di cui al comma 3 dell'art. 10 del decreto 4 agosto 2015;

Acquisito il parere dell'Agenzia per l'Italia Digitale, espresso con determinazione n. 332 del 27 novembre 2017;

Acquisito il parere del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, espresso con delibera n. 2216 del 14 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1

All'art. 10 del decreto 4 agosto 2015 del direttore generale delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, recante le specifiche tecniche relative alla fase introduttiva del processo tributario telematico, il comma 3 è sostituito dal seguente comma: «3. La dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file. Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a cinquanta. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB. Il sistema, prima della trasmissione degli atti e documenti, controlla e segnala all'utente l'eventuale superamento di uno o più dei predetti limiti».

Art. 2

Il presente decreto acquista efficacia il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2017

Il direttore generale: LAPECORELLA