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DECISIONE (UE) 2017/2269 DEL CONSIGLIO, 7 dicembre 2017

G.U.U.E. 9 dicembre 2017, n. L 326

Decisione che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022.

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Entrata in vigore il: 29 dicembre 2017

Applicabile dal: 1° gennaio 2018

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

1) Affinché l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») possa svolgere i suoi compiti correttamente, il Consiglio deve adottare ogni cinque anni un quadro pluriennale stabilendo i settori tematici in cui essa esplica la propria attività conformemente al regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio (2).

2) Il primo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 2008/203/CE del Consiglio (3). Il secondo quadro pluriennale è stato stabilito con la decisione 252/2013/UE del Consiglio (4).

3) Il quadro pluriennale dovrebbe essere attuato esclusivamente nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione.

4) E' opportuno che il quadro pluriennale rispetti le priorità dell'Unione, tenendo debito conto degli orientamenti derivanti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle conclusioni del Consiglio in materia di diritti fondamentali.

5) Il quadro pluriennale dovrebbe tenere debito conto delle risorse finanziarie e umane dell'Agenzia.

6) Il quadro pluriennale dovrebbe contenere disposizioni che assicurino la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Gli organi, gli uffici e le agenzie dell'Unione che più rilevano con riferimento al presente quadro pluriennale sono: l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio (6) e rinominata dal regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio (7); la rete europea sulle migrazioni, istituita dalla decisione 2008/381/CE del Consiglio (8); l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), istituito dal regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); il Garante europeo della protezione dei dati, istituito dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10); l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA), istituita dal regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (11); Eurojust, istituita dalla decisione 2002/187/GAI del Consiglio (12); l'Ufficio europeo di polizia (Europol), istituito dalla decisione 2009/371/GAI del Consiglio (13); l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL), istituita dal regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund), istituita dal regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (15); e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (16).

7) E' opportuno che il quadro pluriennale includa tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata.

8) Vista l'importanza riconosciuta dall'Unione alla lotta contro la povertà e l'esclusione sociale, che è stata annoverata tra i cinque obiettivi della strategia per la crescita Europa 2020, l'Agenzia, nel raccogliere e divulgare i dati nell'ambito dei settori tematici definiti dalla presente decisione, dovrebbe tener conto dei presupposti economici e sociali che consentono l'esercizio efficace dei diritti fondamentali.

9) Durante la preparazione della proposta la Commissione ha consultato il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, da cui ha ricevuto un parere scritto il 1o marzo 2016. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia è stato nuovamente consultato nel corso della riunione che questo ha tenuto il 19 e 20 maggio 2016.

10) Su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, ed entro i limiti delle risorse finanziarie e umane a essa assegnate, l'Agenzia può svolgere attività che esulano dai settori tematici definiti nel quadro pluriennale, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

 Approvazione del 1° giugno 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)

 Regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 53 del 22.2.2007).

(3)

 Decisione 2008/203/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2008, che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (GU L 63 del 7.3.2008).

(4)

 Decisione n. 252/2013/UE del Consiglio, dell'11 marzo 2013, che istituisce un quadro pluriennale per il periodo 2013-2017 per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (GU L 79 del 21.3.2013).

(5)

 Regolamento (UE) n. 439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (GU L 132 del 29.5.2010).

(6)

 Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004).

(7)

 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016).

(8)

 Decisione 2008/381/CE del Consiglio, del 14 maggio 2008, che istituisce una rete europea sulle migrazioni (GU L 131 del 21.5.2008).

(9)

 Regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (GU L 403 del 30.12.2006).

(10)

Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001).

(11)

 Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e che abroga il regolamento (CE) n. 460/2004 (GU L 165 del 18.6.2013).

(12)

 Decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità (GU L 63 del 6.3.2002).

(13)

 Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009).

(14)

 Regolamento (UE) 2015/2219 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sull'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e che sostituisce e abroga la decisione 2005/681/GAI del Consiglio (GU L 319 del 4.12.2015).

(15)

 Regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio, del 26 maggio 1975, concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (GU L 139 del 30.5.1975).

(16)

 Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011).

Art. 1

Quadro pluriennale

1. E' istituito un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali («Agenzia») per il periodo 2018-2022.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 168/2007, l'Agenzia svolge i compiti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento nell'ambito dei settori tematici di cui all'articolo 2 della presente decisione.

Art. 2

Settori tematici

I settori tematici sono i seguenti:

a) le vittime di reati e l'accesso alla giustizia;

b) l'uguaglianza e la discriminazione fondata su alcuni motivi, come sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinione politica o di qualunque altro genere, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale, o in base alla nazionalità;

c) la società dell'informazione e, in particolare, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali;

d) la cooperazione giudiziaria, eccetto in materia penale;

e) l'immigrazione, le frontiere, l'asilo e l'integrazione dei rifugiati e dei migranti;

f) il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza a essi associata;

g) i diritti dei minori;

h) l'integrazione e l'inclusione sociale dei rom.

Art. 3

Complementarità e cooperazione con altri organismi

1. Ai fini dell'attuazione del quadro pluriennale, l'Agenzia assicura la cooperazione e il coordinamento appropriati con i pertinenti organismi, istituzioni, uffici e agenzie dell'Unione, con gli Stati membri, con le organizzazioni internazionali e la società civile, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

2. L'Agenzia si occupa di questioni inerenti alla discriminazione fondata sul genere esclusivamente se e nella misura in cui ciò rientri tra le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), tenendo conto che spetta all'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) raccogliere dati sull'uguaglianza di genere e sulle discriminazioni fondate sul genere. L'Agenzia e l'EIGE cooperano secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 22 novembre 2010.

3. L'Agenzia coopera con altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione, quale: la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione dell'8 ottobre 2009; l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (Frontex), secondo quanto stabilito dall'accordo di cooperazione del 26 maggio 2010; l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo dell'11 giugno 2013; Eurojust, secondo quanto stabilito dal memorandum d'intesa del 3 novembre 2014; e l'Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU LISA), secondo quanto stabilito dall'accordo operativo del 6 luglio 2016. Essa coopera inoltre, secondo quanto stabilito dai rispettivi accordi di cooperazione futuri, con l'Ufficio europeo di polizia (Europol), l'Agenzia dell'Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) e la rete europea sulle migrazioni. La cooperazione con questi organismi si limita alle attività rientranti nell'ambito di applicazione dei settori tematici di cui all'articolo 2.

4. Nel settore della società dell'informazione e, in particolare, per quanto riguarda il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali, l'Agenzia svolge i propri compiti in collaborazione con e in un modo che integra il lavoro del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del Comitato europeo per la protezione dei dati, dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA) e del Centro comune di ricerca della Commissione europea (JRC).

5. L'agenzia coordina le proprie attività con quelle del Consiglio d'Europa, conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 168/2007 e all'accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa (1), di cui allo stesso articolo.

(1)

 Accordo tra la Comunità europea e il Consiglio d'Europa sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e il Consiglio d'Europa (GU L 186 del 15.7.2008).

Art. 4

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

A. ANVELT