
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 dicembre 2017
G.U.R.I. 12 dicembre 2017, n. 289
Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.
IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL DIRETTORE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto l'art. 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita;
Visto l'art. 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico da effettuarsi con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
Visto l'art. 12, comma 12-quater, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che con il medesimo decreto direttoriale siano adeguati i requisiti vigenti nei regimi pensionistici armonizzati secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonchè negli altri regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 78, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e di cui alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonchè i rispettivi dirigenti;
Visto l'art. 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che prevede che gli adeguamenti dei requisiti, previsti con cadenza triennale fino al 1° gennaio 2019, siano effettuati a decorrere dalla predetta data con cadenza biennale;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 18, comma 4, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che, a decorrere dall'anno 2011, l'ISTAT renda annualmente disponibile entro il 31 dicembre, il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a sessantacinque anni in riferimento alla media della popolazione residente in Italia;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera a) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che in caso di frazione di mese, l'aggiornamento viene effettuato con arrotondamento al decimale più prossimo, e il risultato in mesi si determina moltiplicando la parte decimale dell'incremento della speranza di vita per dodici, con arrotondamento all'unità;
Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 6 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 289 del 13 dicembre 2011, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013;
Visto il decreto direttoriale del ragioniere generale dello Stato, di concerto con il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 301 del 30 dicembre 2014, relativo all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2016;
Vista la nota del presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) n. UP/1022924 del 10 ottobre 2017, con cui si comunica che la variazione della speranza di vita all'età di sessantacinque anni e relativa alla media della popolazione residente in Italia, tra l'anno 2013 e l'anno 2016, è pari a 0,4 decimi di anno; il predetto dato, trasformato in dodicesimi di anno, equivale ad una variazione di 0,5 che, a sua volta arrotondato in mesi, corrisponde ad una variazione pari a cinque mesi;
Visto l'art. 12, comma 12-ter, lettera b) del citato decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede che i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, siano incrementati in misura pari al valore dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età, con arrotondamento, in caso di frazione di unità, al primo decimale;
Decreta:
Articolo Unico
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78 [N.d.R. recte: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78], convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono ulteriormente incrementati di cinque mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2017
Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO
Il direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
FERRARI