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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 novembre 2017

G.U.R.I. 5 gennaio 2018, n. 4

Riparto del contributo previsto dall'articolo 21-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra gli enti che partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ dal 1° ottobre 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 21-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, il quale prevede che agli enti che partecipano alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal comma 8-bis dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dall'art. 1, comma 533, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è attribuito un contributo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2017 da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata;

Visto il comma 8-bis dell'art. 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del 2009, il quale prevede che, al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale, e che i tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento trasmesse con modalità diverse;

Visto il comma 8-ter del medesimo art. 14, il quale prevede che con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabilite le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del medesimo articolo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, concernente la sperimentazione e l'avvio a regime per gli enti territoriali delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+);

Visto l'art. 1, comma 9, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017, il quale prevede che, in considerazione dei risultati dei primi mesi di sperimentazione, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, la sperimentazione di SIOPE+ può essere estesa ad ulteriori enti proposti della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2017 di riparto del contributo previsto dall'art. 21-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, tra gli enti che partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ dal 1° luglio 2017, il quale prevede che il contributo non attribuito dall'art. 2 del predetto decreto, è assegnato agli enti che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1, comma 9, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2017;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, concernente l'estensione della sperimentazione e l'avvio a regime per le aziende sanitarie ed ospedaliere delle disposizioni riguardanti lo sviluppo della rilevazione SIOPE, secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 8-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (SIOPE+);

Visto l'art. 1, comma 1, del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, per il quale partecipano alla sperimentazione di SIOPE+ la regione Piemonte, le Province di Cremona, di Salerno, di Sassari e di Lecco, la città metropolitana di Firenze, i Comuni di Barbariga, Belluno, Casaletto Spartano, Casal Velino, Calenzano, Gallarate, Gattinara, Greve in Chianti, Lecce, Marino, Mugnano di Napoli, Novellara, Oppido Mamertina, Oulx, Siena, Sondrio e Trana;

Vista la nota n. 1112 BPE00 del 9 novembre 2017 della Regione Piemonte, di rinuncia alla premialità, nell'auspicio di favorire gli enti locali in sperimentazione che più necessitano di mezzi finanziari per affrontare i costi delle implementazioni procedurali;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che, nel corso della riunione del 16 novembre 2017, ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Art. 1

Criterio di riparto

1. Il contributo previsto dall'art. 21-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, non attribuito dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2017, è attribuito agli enti che, dal 1° ottobre 2017, partecipano alla sperimentazione prevista del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017, secondo le modalità individuate nella seguente tabella:

Comparto Contributo
Regioni 0
Città metropolitane e province 67.960
Comuni oltre 250.000 abitanti 67.960
Comuni da 100.001 a 250.000 abitanti 42.000
Comuni da 50.001 a 100.000 abitanti 34.000
Comuni da 15.001 a 50.000 abitanti 24.000
Comuni da 5.001 a 15.000 abitanti 14.800
Comuni fino a 5.000 abitanti 9.800

.

Art. 2

Ripartizione del contributo

1. Ai seguenti enti, che partecipano alla sperimentazione prevista dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 25 settembre 2017 dal 1° ottobre 2017, sono attribuiti i contributi indicati nel seguente elenco:

1) Provincia di Lecco 67.960
2) Provincia di Cremona 67.960
3) Provincia di Salerno 67.960
4) Provincia di Sassari 67.960
5) Città metropolitana di Firenze 67.960
6) Comune di Lecce 34.000
7) Comune di Siena 34.000
8) Comune di Gallarate 34.000
9) Comune di Marino 24.000
10) Comune di Belluno 24.000
11) Comune di Mugnano di Napoli 24.000
12) Comune di Sondrio 24.000
13) Comune di Calenzano 24.000
14) Comune di Greve in Chianti 14.800
15) Comune di Novellara 14.800
16) Comune di Gattinara 14.800
17) Comune di Oppido Mamertina 14.800
18) Comune di Casal Velino 14.800
19) Comune di Trana 9.800
20) Comune di Oulx 9.800
21) Comune di Barbariga 9.800
22) Comune di Casaletto Spartano 9.800
. Totale 675.000

.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2017

Il ragioniere generale dello Stato: FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2017

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1703