
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/64 DELLA COMMISSIONE, 29 settembre 2017
G.U.U.E. 17 gennaio 2018, n. L 12
Integrazione del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il modo in cui i criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), devono essere applicati per valutare se determinati eventi possano avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 7 febbraio 2018
Applicabile dal: 7 febbraio 2018
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera c),
considerando quanto segue:
1) Tenuto conto del carattere generale della condizione qualitativa di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011 e della necessità di assicurarne un'applicazione uniforme da parte delle autorità competenti, è opportuno stabilire in che modo, nel quadro degli indici di riferimento critici, i) la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento, ii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o iii) la fornitura di un indice di riferimento sulla base di dati inaffidabili potrebbero avere gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.
2) Gli indici di riferimento critici sono spesso utilizzati in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono forniti e secondo modalità che cambiano in funzione dello Stato membro in cui sono utilizzati. Pertanto le ripercussioni potrebbero essere gravi in uno o più Stati membri o a livello dell'Unione. Analogamente, si potrebbero avere gravi ripercussioni per quanto riguarda uno o più dei criteri di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii). E' pertanto importante effettuare la valutazione sia a livello nazionale o di mercato che a livello dell'Unione.
3) Il regolamento (UE) 2016/1011 elenca cinque settori in cui potrebbero aversi gravi ripercussioni. Mentre la nozione di integrità dei mercati fa riferimento al mercato di uno specifico prodotto finanziario, quella di stabilità finanziaria abbraccia il sistema finanziario di uno Stato membro o dell'Unione nel suo complesso. Le ripercussioni sui consumatori si realizzano principalmente per il tramite degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento, compresi i fondi pensione, in cui hanno investito e dei contratti finanziari che hanno sottoscritto, associati all'indice di riferimento critico in questione. Le ripercussioni potenziali sull'economia reale sono direttamente collegate al valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento. Le ripercussioni potenziali sul finanziamento delle famiglie e delle imprese sono verosimilmente destinate ad aumentare in funzione del valore dei prestiti in essere in rapporto alle dimensioni dell'economia. I consumatori e il finanziamento delle famiglie e delle imprese sono maggiormente vulnerabili alle ripercussioni quando il livello complessivo dell'indebitamento delle famiglie e delle imprese è elevato,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 171 del 29.6.2016.
Valutazione da parte delle autorità competenti
1. Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri, ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) 2016/1011, conformemente ai criteri di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Quando ritengono che dette gravi ripercussioni possano verificarsi in più di uno Stato membro, le autorità competenti effettuano, oltre alla valutazione generale per tutti gli Stati membri, una valutazione distinta per ogni Stato membro interessato.
Gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'integrità dei mercati conformemente ai seguenti criteri:
a) il valore degli strumenti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negoziati nelle sedi di negoziazione degli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari negoziati nelle sedi di negoziazione di detti Stati membri;
b) il valore dei contratti finanziari associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti finanziari in essere negli Stati membri in esame;
c) il valore dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, per la misurazione della performance negli Stati membri in esame, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei fondi di investimento autorizzati o notificati ai fini della commercializzazione in detti Stati membri;
d) l'eventualità che, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento sia stato indicato come potenziale sostituto di altri indici di riferimento inclusi nell'elenco degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento, o sia già stato utilizzato in loro sostituzione;
e) con riferimento alle norme contabili o aventi altre finalità regolamentari:
i) l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato come riferimento nel quadro della regolamentazione prudenziale, ad esempio per i requisiti in materia di capitale, liquidità o leva finanziaria;
ii) l'eventualità che l'indice di riferimento sia utilizzato nel quadro dei principi contabili internazionali.
Gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sulla stabilità finanziaria conformemente ai seguenti criteri:
a) il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto:
i) alle attività totali del settore finanziario in detti Stati membri;
ii) alle attività totali del settore bancario in detti Stati membri;
b) la vulnerabilità degli enti finanziari che hanno sottoscritto o investito in strumenti finanziari, contratti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento.
Gravi ripercussioni sui consumatori
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sui consumatori conformemente ai seguenti criteri:
a) con riferimento agli strumenti finanziari e ai fondi di investimento offerti ai consumatori:
i) il valore degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, venduti ai consumatori al dettaglio negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli strumenti finanziari e dei fondi di investimento venduti agli investitori al dettaglio in detti Stati membri;
ii) la stima del numero di consumatori che hanno acquistato strumenti finanziari e fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale in detti Stati membri;
b) con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali:
i) il valore degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale degli schemi pensionistici gestiti da enti pensionistici aziendali o professionali in detti Stati membri;
ii) la stima del numero di consumatori aderenti a schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestititi da enti pensionistici aziendali o professionali negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;
iii) la valutazione dell'importanza degli schemi pensionistici associati all'indice di riferimento gestiti dagli enti pensionistici aziendali o professionali per il reddito pensionistico dei cittadini degli Stati membri;
c) con riferimento ai contratti di credito ai consumatori:
i) il valore dei contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei contratti di credito ai consumatori in detti Stati membri;
ii) la stima del numero di consumatori che hanno sottoscritto contratti di credito ai consumatori associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto alla popolazione totale di detti Stati membri;
iii) il livello di indebitamento dei consumatori negli Stati membri in questione.
Gravi ripercussioni sull'economia reale
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sull'economia reale tenendo in considerazione il valore degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento associati all'indice di riferimento, direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al prodotto nazionale lordo di detti Stati membri.
Gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese
Le autorità competenti valutano l'esistenza di gravi ripercussioni sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri conformemente ai seguenti criteri:
a) il valore dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziarie associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al valore totale dei prestiti alle famiglie e alle imprese non finanziare in detti Stati membri;
b) la stima del numero di famiglie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di famiglie in detti Stati membri;
c) la stima del numero di imprese non finanziarie che hanno contratto prestiti associati all'indice di riferimento negli Stati membri in questione, sia in termini assoluti sia in rapporto al numero totale di imprese non finanziarie in detti Stati membri; d) il livello di indebitamento delle famiglie e delle imprese negli Stati membri in questione.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER