
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERA 20 dicembre 2017, n. 20233
G.U.R.I. 29 gennaio 2018, n. 23
Determinazione della misura della contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 40 della legge n. 724/1994, per l'esercizio 2018. (Delibera n. 20233).
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le successive modificazioni ed integrazioni, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob, ai fini del proprio finanziamento, determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza e che nella determinazione delle predette contribuzioni adotti criteri di parametrazione che tengano conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti;
Viste le proprie delibere n. 19826 e n. 19827 del 21 dicembre 2016 recanti la determinazione, ai sensi del citato art. 40, rispettivamente, dei soggetti tenuti a contribuzione per l'esercizio 2017 e della misura della contribuzione per il medesimo esercizio;
Vista la propria delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 con la quale sono stati individuati, per l'esercizio 2018, i soggetti tenuti alla contribuzione;
Attesa la necessità di stabilire, per l'esercizio 2018, la misura della contribuzione dovuta dai soggetti individuati nella suddetta delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017;
Delibera:
Misura della contribuzione
1. Il contributo dovuto, per l'esercizio 2018, dai soggetti indicati nell'art. 1 della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è determinato nelle seguenti misure:
Riferimento normativo (delibera n. 20232/2017) | Soggetti tenuti alla corresponsione | Misura del contributo |
Art. 1, lett. a) | Sim iscritte nell'Albo (incluse le società fiduciarie) autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento | Come da successivo comma 2 |
Art. 1, lett. b) | Imprese di investimento comunitarie con succursale in Italia ed imprese di investimento extracomunitarie, con o senza succursale in Italia, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento | Come da successivo comma 3 |
Art. 1, lett. c) | Banche italiane e Poste Italiane Divisione Servizi BancoPosta, Banche comunitarie con succursale in Italia, Banche extracomunitarie, con o senza succursale in Italia, autorizzate alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento | Come da successivo comma 4 |
Art. 1, lett. d) | Società di gestione del risparmio autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini | Come da successivo comma 5 |
Società di gestione UE con succursale in Italia, gestori di FIA UE con succursale in Italia, autorizzati a prestare il servizio di gestione di portafogli e/o il servizio di consulenza in materia di investimenti e/o il servizio di ricezione e trasmissione ordini | Come da successivo comma 3 | |
Art. 1, lett. e) | Intermediari finanziari di cui all'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993 | Come da successivo comma 3 |
Art. 1, lett. f) | Agenti di cambio iscritti alla data del 3.1.2018 nel Ruolo speciale di cui all'art. 201, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 | euro 100,00 pro-capite |
Art. 1, lett. g) | Società di gestione del risparmio, Sicav, Sicaf, Organismi di investimento collettivo | Come da successivo comma 6, |
Art. 1, lett. h) | Imprese di assicurazione italiane ed estere operanti nel territorio della Repubblica sia in regime di stabilimento che in regime di libera prestazione, che offrono prodotti finanziari di cui all'art. 1, comma 1, lett. w-bis del d.lgs. n. 58/1998 | euro 11.295,00 pro-capite |
Art. 1, lett. i) | Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nell'apposita sezione dell'Albo alla data del 3.1.2018 | euro 100,00 pro-capite |
Art. 1, lett. j), punto j1) | Emittenti italiani con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani | Come da successivo comma 7 |
Art. 1, lett. j), punto j2) | Emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati comunitari (diversi da quelli italiani) | Come da successivo comma 7 |
Art. 1, lett. j), punto j1) | Emittenti esteri con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani | Come da successivo comma 7 |
Art. 1. lett. k) | Emittenti che hanno chiesto o hanno autorizzato la negoziazione in sistemi multilaterali gestiti da Banche, Sim o da Gestori dei mercati regolamentati italiani, vigilati ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014; | Come da successivo comma 8 |
Art. 1, lett. l) | Emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante di cui all'art. 116 del d.lgs. n. 58/1998 che, alla data del 3.1.2018, risultano in possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'apposito Elenco, di cui all'art. 108, comma 5, del regolamento Consob n. 11971/1999 | euro 16.460,00 pro-capite |
Art. 1, lett. m) | Soggetti che effettuano offerte al pubblico, diversi da quelli indicati nell'art. 1, lett. g) e h) | Come da successivi commi 9 e 10 |
Art. 1, lett. n) | Società di revisione e revisori legali | Come da successivo comma 11 |
Art. 1, lett. o) | Borsa Italiana s.p.a. | euro 4.652.720,00 |
Art. 1, lett. p) | MTS s.p.a. euro 480.520,00 Art. 1, lett. q) Monte Titoli s.p.a. | euro 822.015,00 |
Art. 1, lett. r) | Cassa di Compensazione e Garanzia s.p.a. | euro 563.670,00 |
Art. 1, lett. s) | Sim, Banche e Società di gestione di mercati regolamentati autorizzate, alla data del 3.1.2018, all'esercizio dell'attività di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e di sistemi organizzati di negoziazione | Come da successivo comma 12 |
Art. 1, lett. t) | Internalizzatori sistematici iscritti nell'apposito Elenco Consob | Come da successivo comma 13 |
Art. 1, lett. u) | Gestori di mercati regolamentati esteri richiedenti il riconoscimento ex art. 70, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 | euro 26.845,00 pro-capite |
Art. 1, lett. v) | Gestori di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese iscritti alla data del 3.1.2018 nella sezione ordinaria e nella sezione speciale del registro di cui all'art. 50-quinquies, comma 2, del d.lgs. n. 58/1998 | Quota fissa pari a euro 2.150,00 maggiorata di euro 2.700,00 per i soggetti che alla data del 3.1.2018 risultino aver avviato l'attività |
Art. 1, lett. w) | Gestori di servizi di diffusione delle informazioni regolamentate e gestori di meccanismi di stoccaggio | Come da successivo comma 14 |
Art. 1, lett. x) | Fornitori di servizi di comunicazione dati iscritti alla data del 3.1.2018 al registro di cui all'art. 79-bis, comma 4, del d.lgs. n. 58/1998 | euro 5.000,00 pro-capite |
Art. 1, lett. y) | Organismo Consulenti finanziari | euro 516.400,00 |
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2. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettere a), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato in misura pari ad euro 4.165,00 maggiorato dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 148 del 2 luglio 1991. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 43962. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:
per ricavi fino a 50.000.000, euro 120.000,00;
per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, euro 140.000,00;
per ricavi oltre 100.000.000, euro 160.000,00.
3. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alle lettere b), d) [escluse le Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia] ed e), è computato con riferimento al numero dei servizi/attività di investimento autorizzati alla data del 3 gennaio 2018 [escluse la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione e la gestione di sistemi organizzati di negoziazione di cui all'art. 1, comma 5, lettere g) e g-bis) del decreto legislativo n. 58/1998], nelle seguenti misure:
a) un servizio/attività di investimento: euro 4.165,00;
b) due servizi/attività di investimento: euro 14.735,00;
c) tre servizi/attività di investimento: euro 26.700,00;
d) quattro servizi/attività di investimento: euro 36.110,00;
e) cinque servizi/attività di investimento: euro 45.515,00;
f) sei servizi/attività di investimento: euro 59.640,00.
4. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera c), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato in misura pari ad euro 4.165,00 maggiorato del 3,39% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci della voce matrice 40924. La misura massima della contribuzione, è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:
per ricavi fino a 10.000.000, euro 120.000,00;
per ricavi oltre 10.000.000 e fino a 20.000.000, euro 140.000,00;
per ricavi oltre 20.000.000 e fino a 50.000.000, euro 160.000,00;
per ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, euro 180.000,00;
per ricavi oltre 100.000.000 e fino a 500.000.000, euro 200.000,00;
per ricavi oltre 500.000.000, euro 220.000,00.
5. Il contributo dovuto dai soggetti di cui alla lettera d) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, limitatamente alle Società di gestione del risparmio aventi sede legale in Italia, è computato in misura pari ad euro 4.165,00 maggiorato, dello 0,49% dei ricavi da servizi di investimento. I dati relativi ai ricavi da servizi di investimento al 31 dicembre 2016 riferiti ai bilanci chiusi nel corso del 2017, sono tratti dalle segnalazioni di vigilanza redatte ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 189 del 21 ottobre 1993. In particolare sono considerate le pertinenti sotto voci delle voci matrice 50984 e 50988. La misura massima della contribuzione è correlata al volume dei ricavi da servizi di investimento, con i seguenti tetti di contribuzione:
per i ricavi fino a 50.000.000, euro 120.000,00;
per i ricavi oltre 50.000.000 e fino a 100.000.000, euro 140.000,00;
per i ricavi oltre 100.000.000, euro 160.000,00.
6. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera g), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato, come segue:
Quota fissa pari a euro 4.800,00, per i soggetti autorizzati alla gestione collettiva maggiorata:
a) per i soggetti che offrono al pubblico le loro quote o azioni a seguito del deposito di un prospetto informativo di un importo di euro 2.400,00 per ciascun fondo, ovvero, ove previsti, per ciascun comparto per i quali alla data del 3 gennaio 2018 sia in corso l'offerta al pubblico (fondi retail). Sono esclusi dal computo della maggiorazione due fondi/comparti. Sono esclusi parimenti dal computo i fondi/comparti quotati, ovvero aventi una o più classi quotate;
b) per i soggetti per i quali l'offerta sia stata chiusa negli anni precedenti e risultino sottoscrittori residenti in Italia alla data del 3 gennaio 2018 (fondi c.d. «a finestra») di euro 1.692,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto;
c) per i soggetti che commercializzano quote o azioni di FIA riservati a seguito dell'espletamento nell'anno precedente di una procedura di commercializzazione ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 58/1998 di euro 2.184,00 per ciascun fondo ovvero, ove previsti, per ciascun comparto gestito (fondi FIA riservati);
d) per i gestori iscritti nella sezione dell'Albo di cui agli artt. 35, 35-ter e nell'elenco allegato di cui agli artt. 41-bis e 41-ter del decreto legislativo n. 58/1998 (OICVM e FIA), che commercializzano al pubblico retail quote e/o azioni di OICR propri o di terzi, secondo tariffe correlate al volume commercializzato in Italia eccedente euro 100.000, come segue:
oltre 100.000 e fino a 1.000.000, euro 4.000,00;
oltre 1.000.000 e fino a 10.000.000, euro 12.000,00;
oltre 10.000.000 e fino a 100.000.000, euro 20.000,00;
oltre 100.000.000 e fino a 1.000.000.000, euro 28.000,00;
oltre 1.000.000.000 e fino a 3.000.000.000, euro 36.000,00;
oltre 3.000.000.000, euro 42.000,00.
7. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. j), punti j1) e j2) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato in ragione del numero e del controvalore dei singoli strumenti finanziari quotati o ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2018.
A decorrere dall'anno 2014 sono esentate le azioni di società ammesse a quotazione sui mercati regolamentati nazionali, la cui capitalizzazione media di mercato nel periodo intercorrente tra l'avvio delle negoziazioni e l'ultimo giorno di borsa aperta dell'anno precedente a quello di riferimento sia risultata inferiore ai 500 milioni di euro. L'esenzione si applica per i primi tre anni decorrenti dall'anno di ammissione a quotazione.
La misura massima della contribuzione per ciascun emittente è pari ad euro 680.400,00.
8. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera k), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione alla data del 3 gennaio 2018, come segue:
8.1. per le azioni ed i titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di euro 3.500,00 per ogni strumento negoziato;
8.2. per gli altri strumenti diversi dalle azioni e dai titoli di capitale, è pari ad una quota fissa di euro 450,00 per ogni strumento negoziato.
La misura massima della contribuzione da parte di ciascun Emittente è pari ad euro 140.000,00.
9. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lettera m), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato come segue:
9.1. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. m), punto m1), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017, per le quali il relativo procedimento amministrativo concernente il prospetto - unico o tripartito - o il prospetto base o il documento d'offerta, sia estinto nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 ed il 1° gennaio 2018, è pari ad una quota fissa di euro 9.570,00;
9.2. comunicazioni di cui all'art. 1, lett. m), punto m2), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 per le quali, a seguito dell'approvazione del prospetto - unico o tripartito - ovvero del prospetto di base ovvero del documento di offerta, il soggetto proponente non abbia concluso l'offerta al pubblico, è pari ad una quota fissa di euro 19.140,00;
9.3. offerte di cui all'art.1, lett. m), punto m3) della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017:
a) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita aventi ad oggetto prodotti finanziari che comportino un regolamento a pronti determinato con riferimento ad uno o più attività finanziarie sottostanti quali covered warrant o certificates, è pari ad una quota fissa di euro 22.600,00 per ciascun prospetto - unico o tripartito - o prospetto base approvato, maggiorata di euro 1.950,00 per ogni offerta al pubblico conclusa avente ad oggetto ciascun prodotto distintamente individuato (offerta di una singola tranche per tale intendendosi una singola serie di titoli, distintamente individuati, contraddistinta da un differente valore teorico prestabilito) emesso a seguito di un prospetto approvato ovvero di condizioni definitive riferite ad un prospetto base approvato;
b) offerte al pubblico aventi ad oggetto buoni di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari (warrant) è pari, per ciascuna offerta, ad una quota fissa di euro 22.600,00 maggiorata nel caso di offerta avente controvalore superiore ad euro 500.000, dello 4,61683% del controvalore eccedente tale importo. La misura massima della contribuzione è pari ad euro 6.000.000,00 per ciascuna offerta;
c) offerte al pubblico aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche di cui all'art. 34-ter, comma 4, del regolamento Consob n. 11971/1999, è pari ad una quota fissa di euro 3.550,00 per ciascuna offerta conclusa;
d) offerte al pubblico di sottoscrizione e vendita di prodotti finanziari, per le altre offerte pubbliche di acquisto e/o scambio, per le offerte finalizzate alla quotazione di titoli di capitale, è pari, per ciascuna offerta conclusa, ad una quota fissa di euro 22.600,00, maggiorata, nel caso di offerta avente controvalore superiore a euro 13.000.000, dello 0,16880% del controvalore eccedente tale importo, per la quota parte offerta al pubblico retail e dello 0,10997% del controvalore eccedente, per la quota parte collocata presso gli investitori istituzionali. La misura massima della contribuzione è pari a euro 6.000.000,00 per ciascuna offerta;
9.4. offerte di cui all'art. 1, lett. m), punto m4), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari comunitari, precedute dalla pubblicazione di un prospetto (o prospetto base) di quotazione è pari, per ciascuna operazione di ammissione non abbinata ad una precedente o contestuale offerta al pubblico, ad una quota fissa di euro 22.600,00 per singolo prospetto di quotazione ovvero per singola condizione definitiva di quotazione;
9.5. offerte di cui all'art.1, lett. m), punto m5), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017: ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari rivenienti da operazioni di integrazione aziendale (fusioni o scissioni), precedute dal rilascio di un giudizio di equivalenza, è pari, per ciascuna operazione di ammissione ad una quota fissa di euro 14.850,00.
10. Ai fini del computo del contributo riferito alle offerte di cui al punto 9.3., lettera d), per controvalore dell'offerta si intende il controvalore dell'offerta rivolta al pubblico retail ed agli investitori istituzionali, finalizzato all'ammissione a quotazione dei titoli di capitale. Il controvalore è determinato con riferimento al prezzo definitivo dell'offerta del prodotto finanziario ed al quantitativo effettivamente collocato o acquistato. Per le offerte pubbliche di scambio il controvalore dell'operazione è costituito dal valore dei titoli effettivamente acquisiti. Per le offerte aventi ad oggetto cambiali finanziarie o altri prodotti finanziari emessi sulla base di programmi di emissione annuali, il contributo è computato sul controvalore effettivamente collocato e comunque nei limiti del controvalore complessivo previsto dal programma di emissione e indicato nel prospetto o documento informativo. A decorrere dall'anno 2014 sono esentate dal pagamento della contribuzione annuale le operazioni di offerta finalizzate all'ammissione a quotazione sui mercati regolamentati nazionali di cui ai precedenti commi per le quali ricorrano le seguenti condizioni: fatturato, anteriore all'ammissione a negoziazione di proprie azioni inferiore a 300 milioni di euro in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio fiscale rappresentato nel prospetto, ovvero dalla documentazione contabile rilevante ai fini dell'attribuzione della qualifica di PMI; offerta al pubblico di sottoscrizione pari ad almeno il 30% del totale collocato.
11. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. n), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è determinato nella misura del 12,20% dell'ammontare dei ricavi da corrispettivi per incarichi di revisione legale svolti sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato degli stessi Enti di interesse pubblico, nonchè sui bilanci delle società controllate incluse nell'area di consolidamento degli Enti stessi.
12. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. s), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: euro 32.220,00;
b) da n. 101 a n. 1.000 strumenti finanziari trattati: euro 78.580,00;
c) da n. 1.001 a n. 3.000 strumenti finanziari trattati: euro 118.510,00;
d) da n. 3.001 a n. 5.000 strumenti finanziari trattati: euro 159.140,00;
e) da n. 5001 a n. 10.000 strumenti finanziari trattati: euro 209.040,00;
f) oltre n. 10.001 strumenti finanziari trattati: euro 271.750,00.
13. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. t), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è computato con riferimento agli strumenti finanziari complessivamente trattati nelle seguenti misure:
a) fino a n. 100 strumenti finanziari trattati: euro 13.365,00;
b) da n. 101 a n. 200 strumenti finanziari trattati: euro 22.815,00;
c) da n. 201 a n. 400 strumenti finanziari trattati: euro 31.320,00;
d) da n. 401 fino a n. 800 strumenti finanziari trattati: euro 40.230,00;
e) oltre n. 801 strumenti finanziari trattati: euro 48.735,00.
14. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. w), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 è pari ad una quota fissa di euro 2.360,00 a carico di tutti i soggetti iscritti negli appositi elenchi tenuti dalla Consob, maggiorata di un importo variabile correlato al numero di emittenti che abbiano aderito a ciascun servizio di diffusione o stoccaggio alla data del 3 gennaio 2018 nelle seguenti misure:
a) da n. 1 a n. 100 emittenti aderenti al servizio: euro 7.260,00;
b) da n. 101 a n. 200 emittenti aderenti al servizio: euro 9.680,00;
c) oltre n. 201 emittenti aderenti al servizio: euro 12.100,00.
15. Il contributo dovuto dai soggetti di cui all'art. 1, lett. x), della delibera n. 20232 del 20 dicembre 2017 iscritti alla data del 3 gennaio 2018 è pari a euro 5.000,00 per ciascun servizio autorizzato.