
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 20 dicembre 2017, n. 1300
G.U.R.I. 23 febbraio 2018, n. 45
Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2018. (Delibera n. 1300/2017).
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Visto l'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che dispone la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture i cui compiti e le funzioni sono stati trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.);
Visto l'art. 19, comma 8, del decreto-legge n. 90/2014, che dispone che «Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'A.N.AC. provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;
Visto l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.N.AC. ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che «..... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonchè le relative modalità di riscossione, ...»;
Visto l'art. 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede la restituzione delle somme trasferite all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato nel triennio 2010-2012 ai sensi dell'art. 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 ed, in particolare, la restituzione di 14,7 milioni di euro, in 10 annualità costanti a partire dal 2015;
Visto l'art. 19, comma 6, del decreto-legge n. 90/2014, che dispone che «Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lettera b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali»;
Visto l'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 in base al quale entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, va versato direttamente all'A.N.AC., a cura degli arbitri e a carico delle parti, una somma pari all'uno per mille del valore della controversia arbitrale;
Vista la legge 1° dicembre 2016, n. 225, di conversione del decreto-legge n. 193/2016, art. 7-ter, che prevede che «... non trova applicazione, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, per l'Autorità nazionale anticorruzione, il vincolo di riduzione delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, comma 3, lettera c), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
Visto il Piano di riordino predisposto dal Presidente dell'Autorità ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto-legge n. 90/2014 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° febbraio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2017 che ha reso esecutiva la delibera n. 359 adottata dall'Autorità il 29 marzo 2017, concernente l'esonero per l'anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità, dovuto dalle stazioni appaltanti e dagli operatori economici, per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
Visto il disegno di legge n. 2960 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze da cui risulta (cap. 2116) che all'Autorità venga assegnata la somma di euro 5.229.355 per l'anno 2018 e di euro 4.268.826 per gli anni 2019 e 2020;
Ritenuta la necessità di coprire, per l'anno 2018, i costi di funzionamento dell'Autorità, per la parte non finanziata dal bilancio dello Stato, mediante ricorso al mercato di competenza nel rispetto comunque del limite massimo dello 0,4 per cento del valore complessivo del mercato stesso così come previsto, dall'art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005;
Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
Delibera:
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Sono obbligati alla contribuzione a favore dell'Autorità, nell'entità e con le modalità previste dal presente provvedimento, i seguenti soggetti pubblici e privati:
a) le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016, anche nel caso in cui la procedura di affidamento sia espletata all'estero;
b) gli operatori economici, di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo n. 50/2016 che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera a);
c) le società organismo di attestazione di cui all'art. 84 del decreto legislativo n. 50/2016.
Entità della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell'Autorità, con le modalità e i termini di cui all'art. 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all'importo posto a base di gara:
Importo posto a base di gara | Quota stazioni appaltanti | Quota operatori economici |
Inferiore a euro 40.000 | Esente | Esente |
Uguale o maggiore a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000 | euro 30,00 | Esente |
Uguale o maggiore a euro 150.000 e inferiore a euro 300.000 | euro 225,00 | euro 20,00 |
Uguale o maggiore a euro 300.000 e inferiore a euro 500.000 | euro 35,00 | |
Uguale o maggiore a euro 500.000 e inferiore a euro 800.000 | euro 375,00 | euro 70,00 |
Uguale o maggiore a euro 800.000 e inferiore a euro 1.000.000 | euro 80,00 | |
Uguale o maggiore a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000 | euro 600,00 | euro 140,00 |
Uguale o maggiore a euro 5.000.000 e inferiore a euro 20.000.000 | euro 800,00 | euro 200,00 |
Uguale o maggiore a euro 20.000.000 | euro 500,00 |
.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell'Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio finanziario.
Modalità e termini di versamento della contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 1, lettera a) sono tenuti al pagamento della contribuzione entro il termine di scadenza del bollettino MAV (pagamento Mediante Avviso), emesso dall'Autorità con cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni dovute per tutte le procedure attivate nel periodo.
2. I soggetti di cui all'art. 1, lettera b) sono tenuti al pagamento della contribuzione quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente. Essi sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell'offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione. La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67 della legge n. 266/2005.
3. I soggetti di cui all'art. 1, lettera c) sono tenuti al pagamento della contribuzione dovuta entro novanta giorni dall'approvazione del proprio bilancio. Decorso tale termine detti soggetti possono chiedere la rateizzazione dei contributi dovuti, previa corresponsione degli interessi legali, a condizione che l'ultima rata abbia scadenza non oltre il 31 dicembre 2018.
4. Per ciascuna procedura di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivisa in più lotti, l'importo dovuto dalle stazioni appaltanti verrà calcolato applicando la contribuzione corrispondente al valore complessivo posto a base di gara.
5. Gli operatori economici che partecipano a procedure di scelta del contraente per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, suddivise in più lotti, devono versare il contributo, nella misura di cui all'art. 2, comma 1, corrispondente al valore di ogni singolo lotto per il quale presentano offerta.
6. Ai fini del versamento delle contribuzioni, i soggetti vigilati debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità.
Riscossione coattiva e interessi di mora
1. Il mancato pagamento della contribuzione da parte dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e c), secondo le modalità previste dal presente provvedimento, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
2. Il mancato versamento dell'uno per mille, entro quindici giorni dalla pronuncia del lodo arbitrale, di cui all'art. 209, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016, comporta l'avvio della procedura di riscossione coattiva a carico delle parti, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della normativa vigente.
Indebiti versamenti
1. In caso di versamento di contribuzioni non dovute ovvero in misura superiore a quella dovuta, è possibile presentare all'Autorità un'istanza motivata di rimborso corredata da idonea documentazione giustificativa.
Disposizione finale
1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2018.
Roma, 20 dicembre 2017
Il Presidente: CANTONE
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 dicembre 2017.
Il segretario: ESPOSITO