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N.d.R. Il presente decreto, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 28 febbraio 2018, n. 49, è tratto dal sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 ottobre 2017

Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati.

N.d.R. Il presente decreto, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 28 febbraio 2018, n. 49, è tratto dal sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale.

VISTO l'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali individui con decreto i lavoratori "svantaggiati" o "molto svantaggiati" ai sensi dell'articolo 2, numeri 4) e 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014, nei confronti dei quali non trovano applicazione i limiti quantitativi previsti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato;

VISTI gli articoli 107 e seguenti del Trattato sul funzionamento dell'unione europea;

VISTO l'articolo 2, numero 4), lettere da a) a g) e numero 99), lettere a) e b) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, che definiscono rispettivamente le categorie di "lavoratore svantaggiato" e di "lavoratore molto svantaggiato";

VISTO l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che individua gli atti, non aventi forza di legge, sui quali si esercita il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti;

VISTO la legge 28 giugno 2012, n. 92, recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare l'articolo 4, comma 11, secondo cui "le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali delllUnione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013, che individua i "lavoratori svantaggiati" in attuazione dell'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e del Regolamento (CE) n. 800/2008;

VISTO il decreto 16 aprile 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che demanda ad un decreto interministeriale, da emanarsi annualmente, l'individuazione dei settori e delle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;

CONSIDERATO che il Regolamento (CE) n. 800/2008 è stato abrogato dal Regolamento (UE) n. 651/2014 sopra richiamato e che l'articolo 20, comma 5-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è stato abrogato e sostituito dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

RITENUTO pertanto, di sostituire il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 20 marzo 2013 di individuazione dei "lavoratori svantaggiati", per tener conto delle modifiche normative nel frattempo intervenute.

DECRETA

N.d.R. Il presente decreto, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 28 febbraio 2018, n. 49, è tratto dal sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale.

Art. 1

Individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 2, numero 4), lettere da a) a g), e numero 99), lettere a) e b), del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ai fini di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si definiscono:

1) "lavoratori svantaggiati ": coloro che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) "non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi" ovvero coloro che negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

b) "avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni ";

c) "non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito" ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolannente retribuito come definito alla lettera a);

d) "aver superato i 50 anni di età" ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età;

e) "essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico " ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

f) "essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato" ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell'articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell'articolo 4, cornma 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 e che appartengono al genere sottorappresentato;

g) "appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile" ovvero coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici prowedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un'occupazione stabile;

2) "lavoratori molto svantaggiati": qualunque lavoratore che rientra in una delle seguenti categorie:

a) è privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero l), lettera a);

b) è privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito, come definito al numero l), lettera a), e appartiene a una delle categorie di cui al numero l), lettere da b) a g).

N.d.R. Il presente decreto, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 28 febbraio 2018, n. 49, è tratto dal sito web istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione pubblicità legale.

Art. 2

Abrogazione

1. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2013, n. 153, è abrogato. Il presente decreto, firmato digitalmente, è inviato ai competenti organi di controllo ed è pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it.

Roma, il 17 ottobre 2017

GIULIANO POLETTI