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N.d.R. La data del presente decreto è stata modificata da errata corrige pubblicata nella G.U.R.I. 6 giugno 2018, n. 129.

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 2018

G.U.R.I. 4 giugno 2018, n. 127

Modalità tecniche di indicazione dell'AIC sulla fattura elettronica, nonchè modalità di accesso da parte di AIFA ai dati ivi contenuti.

N.d.R. La data del presente decreto è stata modificata da errata corrige pubblicata nella G.U.R.I. 6 giugno 2018, n. 129.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Visto il comma 2 dell'art. 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il quale prevede, in particolare che:

a decorrere dal 1º gennaio 2018, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni sul codice di Autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) e il corrispondente quantitativo;

a decorrere dalla stessa data, le suddette fatture sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco;

con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sono disciplinate le modalità tecniche di indicazione dell'A.I.C. sulla fattura elettronica, nonchè le modalità di accesso da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) ai dati ivi contenuti ai fini dell'acquisizione delle suddette fatture per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino le informazioni di cui al medesimo comma 2 dell'art. 29;

Visto il decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, concernente le modalità tecniche di indicazione dell'A.I.C. sulla fattura elettronica, nonchè modalità di accesso da parte dell'AIFA ai dati ivi contenuti, attuativo del richiamato art. 29, comma 2 del decreto-legge n. 50/2017;

Visti i ricorsi al TAR Lazio per l'annullamento del suddetto decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, presentati dalle aziende produttrici e distributrici di ossigeno terapeutico Sapio Life s.r.l., Medicair Italia s.r.l., Linde Medicale s.r.l., Rivoira Pharma s.r.l e Medigas Italia s.r.l, con particolare riguardo al tema della fatturazione a forfait o per giorno/paziente, nonchè della misura del quantitativo di farmaco fatturabile;

Viste le ordinanze del TAR Lazio del 28 febbraio 2018 e del 28 marzo 2018, che in relazione ai ricorsi sopra richiamati, ha ordinato ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di ripronunciarsi, entro il 30 aprile 2018, alla luce degli specifici motivi di censura che individuano altrettanti profili di inoperabilità tecnica del sistema di fatturazione elettronica degli acquisti di prodotti farmaceutici con riferimento ai citati temi della fatturazione a forfait o per giorno/paziente, nonchè della misura del quantitativo di farmaco fatturabile;

Vista la nota n. 4932 del 20 aprile 2018, della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute, con la quale, al fine di ottemperare alle suddette ordinanze, si propone, d'intesa con AIFA, di apportare modifiche ed integrazione all'art. 2, comma 2, lettere c) e d) del richiamato decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, nonchè di fornire indicazioni in ordine alla previsione di cui alla lettera a) del comma succitato;

Ritenuto, pertanto, di dover aderire alle predette indicazioni della Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute elaborate d'intesa con AIFA;

Decreta:

N.d.R. La data del presente decreto è stata modificata da errata corrige pubblicata nella G.U.R.I. 6 giugno 2018, n. 129.

Art. 1

Modificazioni all'art. 2 decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, concernente le modalità tecniche di indicazione dell'A.I.C.sulla fattura elettronica, nonchè modalità di accesso da parte dell'AIFA ai dati ivi contenuti

1. All'art. 2, comma 2, del decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, sono introdotte le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), dopo le parole «unità posologiche» sono inserite le seguenti «; per i soli gas medicinali, è possibile inserire l'unità prevista nel contratto di fornitura»;

b) alla lettera d), dopo le parole «con il codice A.I.C.» sono inserite le seguenti «; per i soli gas medicinali, è possibile inserire il numero di unità previste nel contratto di fornitura».

N.d.R. La data del presente decreto è stata modificata da errata corrige pubblicata nella G.U.R.I. 6 giugno 2018, n. 129.

Art. 2

Modalità di indicazione dell'A.I.C. sulla fattura elettronica

1. Con riferimento all'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto interministeriale del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, le aziende produttrici o distributrici di gas medicinali possono riportare in più righe di dettaglio gli A.I.C. delle diverse tipologie di bombole fornite, utilizzando l'attuale modello di fattura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2018

Il ragioniere generale dello Stato

FRANCO

Il segretario generale

RUOCCO