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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2017

G.U.R.I. 19 luglio 2018, n. 166

Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» per l'anno 2017, di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e successive modificazioni, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2015 con cui è stato adottato il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, recante «Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017 - 2019»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 con il quale l'on. avv. Maria Elena Boschi è stata nominata Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le funzioni di Segretario del Consiglio medesimo;

Visto il decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 19 gennaio 2017, con il quale sono state delegate alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, le funzioni in materia di pari opportunità;

Visto l'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» al fine di promuovere le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità;

Vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;

Visto l'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto l'art. 5-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 93 del 2013, il quale prevede che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2013, di 7 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;

Visto il comma 2 del medesimo art. 5-bis, il quale prevede che il Ministro delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provveda annualmente a ripartire tra le Regioni le risorse di cui al comma 1 dello stesso art. 5-bis, tenendo conto della programmazione regionale e degli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, del numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e del numero delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione, nonchè della necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne (Finlandia, 8-10 novembre 1999);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014 con cui sono state ripartite, per il biennio 2013-2014 le risorse relative al «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista l'Intesa del 27 novembre 2014, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014;

Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

Vista la nota n. 128699 del 5 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle Autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle Province autonome, al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783, del 17 gennaio 2011, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano;

Considerato che per la ripartizione delle risorse di cui al presente decreto occorre ricomprendere anche le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, ai soli fini del calcolo delle risorse da attribuire;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 2014, adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di ripartizione delle risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociale, incluse le quote riferite alle Provincie autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuto di avvalersi delle percentuali stabilite nel citato decreto interministeriale 21 febbraio 2014, ai fini del riparto delle risorse di cui ai successivi commi 3 e 4 dell'art. 3 del presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016, con cui sono state ripartite, per il biennio 2015-2016, le risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», di cui all'art. 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15 ottobre 2013, n. 119 e sono stati indicati, all'art. 2 i criteri di riparto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 359, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, il «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» da destinare ai servizi territoriali, ai centri antiviolenza e ai servizi di assistenza alle donne vittime di violenza sessuale e di genere, per le attività di assistenza e sostegno di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 93 del 2013;

Vista la nota preliminare al bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2017 di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2016;

Vista la nota DPO n. 8380 del 6 ottobre 2017, con la quale il Coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome ha trasmesso al Dipartimento per le pari opportunità i dati relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisita in data 9 novembre 2017 l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate, secondo le tabelle allegate, per la somma complessiva di euro 12.714.553, gravanti sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, centro di responsabilità 8, capitolo di spesa «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità», da destinare al finanziamento per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si applicano le definizioni e i requisiti previsti per i centri antiviolenza e le case-rifugio dal capo I e dal capo II dell'Intesa del 27 novembre 2014, conclusa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei centri antiviolenza e delle case-rifugio, prevista dall'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2014.

Art. 2

Criteri di riparto

1. In attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il presente decreto provvede a ripartire tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le risorse finanziarie del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità stanziate per l'anno 2017, in base ai criteri indicati ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

2. Le risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1, pari ad euro 12.714.553, sono ripartite tra Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in base ai seguenti criteri:

a) il 33 per cento dell'importo complessivo, pari a euro 4.195.802 è destinato all'istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case-rifugio, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, lettera d), del citato decreto-legge, n. 93 del 2013;

b) la rimanente somma, pari ad euro 8.518.751, è suddivisa nella misura del 10 per cento (pari a euro 851.875), per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, nonchè, sulla base della programmazione regionale, nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni Regione e nella misura del 45 per cento (pari ad euro 3.833.438) per il finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni Regione, di cui all'art. 5-bis, comma 2, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 93 del 2013.

3. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), pari ad euro. 4.195.802, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, citata in premessa, secondo la tabella «1» allegata al presente decreto;

4. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 851.875, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quanto al 10 per cento relativo ai citati interventi regionali già operativi, si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsti nel decreto interministeriale 21 febbraio 2014, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto;

5. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera b), pari ad euro 7.666.876, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, quanto al 45 per cento destinato ai centri antiviolenza esistenti e il 45 per cento destinato alle case-rifugio esistenti, è basato sui dati ISTAT del 1° gennaio 2017, riferiti alla popolazione residente nelle Regioni e nelle Province Autonome nonchè sui dati forniti al Dipartimento per le pari opportunità, in data 6 ottobre 2017 prot. DPO n. 8380, dal coordinamento tecnico della VIII Commissione «politiche sociali» della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, relativi al numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle Regioni e nelle Province autonome, secondo la tabella «2» allegata al presente decreto.

6. La quota di risorse ripartita sulla base dei criteri del presente decreto alle Province autonome di Trento e Bolzano, pari rispettivamente pari a euro 144.094,95 ed euro 147.566,84 è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. A tale fine la predetta quota è versata all'entrata del bilancio dello Stato, al capo X, capitolo 2368, art. 6.

Art. 3

Attività delle Regioni e del Governo

1. Ai sensi dell'art. 5-bis, comma 6, del citato decreto-legge, n. 93 del 2013, le Regioni, utilizzando il format all'uopo dedicato, presentano, entro il 31 marzo 2018, una relazione al Dipartimento per le pari opportunità, concernente lo stato di avanzamento delle iniziative adottate nelle annualità 2017 per contrastare la violenza contro le donne, a valere sulle risorse finanziarie già ripartite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 2016.

2. Il Dipartimento per le pari opportunità trasferisce alle Regioni le risorse, secondo gli importi indicati nelle tabelle allegate al presente decreto, a seguito di specifica richiesta da inoltrare a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo progettiviolenza@pec.governo.it. Alla richiesta, da inviare entro novanta giorni dalla data della comunicazione, da parte del Dipartimento per le pari opportunità, della data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, dovrà essere allegata un'apposita scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di cui alla lettere a) e b) dell'art. 2, comma 2:

a) l'indicazione di obiettivi definiti;

b) l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi e la predisposizione di un apposito cronoprogramma che indichi le tempistiche e le modalità;

c) un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

3. A seguito della comunicazione di avvenuta presa d'atto da parte del Dipartimento per le pari opportunità, della scheda programmatica di cui al comma 2, le Regioni trasmettono in copia al medesimo Dipartimento, appena adottati, i provvedimenti di programmazione delle risorse finanziate.

4. I trasferimenti delle risorse saranno erogati alle Regioni in un'unica soluzione, entro quarantacinque giorni dalla presa d'atto, da parte del Dipartimento per le pari opportunità, del ricevimento della scheda programmatica di cui al comma 2.

5. Nella definizione della programmazione degli interventi è assicurata, da parte delle Regioni, la consultazione dell'associazionismo di riferimento e degli altri attori pubblici e privati rilevanti.

6. Con cadenza semestrale, dalla data dell'effettiva disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità un'apposita relazione di monitoraggio, utilizzando il format all'uopo dedicato e già validato. Nella relazione devono essere fornite informazioni sugli interventi finanziati con le risorse di cui al presente decreto, nonchè i dati aggiornati sul numero dei centri antiviolenza con i relativi accessi, e delle case-rifugio, con il numero delle donne accolte, sole o con la prole.

7. Al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, nonchè per consentire il monitoraggio e la verifica delle attività, anche sotto il profilo della tempistica, entro centoventi giorni dalla data effettiva di disponibilità delle risorse ripartite, le Regioni trasmettono al Dipartimento per le pari opportunità i provvedimenti regionali di programmazione, anche temporale, degli interventi di cui all'art. 2, comma 3.

8. Gli atti di cui ai commi 2 e 3, nonchè tutti gli atti di attuazione degli interventi, con indicazione dei beneficiari delle risorse e della procedura di assegnazione seguita, sono pubblicati tempestivamente sui siti internet delle Regioni, dandone comunicazione al Dipartimento per le pari opportunità.

9. Nella programmazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), le Regioni considerano l'adozione di opportune modalità volte alla sostenibilità finanziaria ed operativa dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e delle loro articolazioni secondo le specifiche esigenze territoriali, anche tramite l'utilizzo integrato delle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2016 (Tabella 1) con quelle di cui al presente decreto (Tabella 1).

10. Le Regioni e lo Stato adottano tutte le opportune iniziative affinchè i servizi minimi garantiti dai centri antiviolenza e dalle case-rifugio, ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 11 della citata Intesa del 27 novembre 2014, siano erogati a favore delle persone interessate senza limitazioni dovute alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

11. Nel caso in cui la gestione degli interventi dall' art. 2, comma 2, lettere a) e b), sia affidata o delegata ai Comuni, alle Città metropolitane, alle Province, agli Enti gestori degli ambiti sociali territoriali o ad altri Enti pubblici, deve essere assicurato il rispetto degli adempimenti e delle priorità previste dal presente decreto da parte di tali Enti.

12. Le Regioni, nell'ambito dei propri ordinamenti, individuano una struttura referente unica per tutte le comunicazioni relative agli interventi previsti dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e connessi adempimenti.

13. Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle Regioni, secondo le modalità del presente decreto, entro l'esercizio finanziario 2019, comporta la revoca dei finanziamenti, e gli importi corrispondenti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore a far data dalla registrazione della Corte dei conti.

Roma, 1° dicembre 2017

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

La Sottosegretaria di Stato

BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 79

TABELLA 1

Art. 5 bis del Decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonchè in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, Convertito in legge, con modificazioni - Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (in G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - in vigore dal 16 ottobre 2013)

Ripartizione Fondi 2017 euro 12.714.553 di cui:

33% pari a euro 4.195.802

REGIONE % Fondo Nazionale Politiche Sociali (1) Totale Finanziato
Abruzzo 2,45% euro 102.797
Basilicata 1,23% euro 51.608
Calabria 4,11% euro 172.447
Campania 9,98% euro 418.741
Emilia Romagna 7,08% euro 297.063
Friuli Venezia Giulia 2,19% euro 91.888
Lazio 8,60% euro 360.839
Liguria 3,02% euro 126.713
Lombardia 14,15% euro 593.706
Marche 2,65% euro 111.189
Molise 0,80% euro 33.566
P.A. Bolzano 0,82% euro 34.406
P.A. Trento 0,84% euro 35.245
Piemonte 7,18% euro 301.259
Puglia 6,98% euro 292.867
Sardegna 2,96% euro 124.196
Sicilia 9,19% euro 385.594
Toscana 6,56% euro 275.245
Umbria 1,64% euro 68.811
Valle d'Aosta 0,29% euro 12.168
Veneto 7,28% euro 305.454
Totale 100,00% euro 4.195.802

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(1) Tab 2 Decreto-Interministeriale-21 febbraio 2014-FNPS