
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
DELIBERA 29 marzo 2017, n. 359
Esonero dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità per l'affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell'ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017.
IL CONSIGLIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
CONSIDERATO che a partire dal 24 agosto 2016, il centro Italia è stato colpito eventi sismici di eccezionale portata e che, conseguentemente, con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza nei territori interessati delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, esteso poi con successive delibere del Consiglio dei Ministri, di cui l'ultima del 20 gennaio 2017.
CONSIDERATO che con d.P.R. 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico.
CONSIDERATO che il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata disciplinata la complessiva opera di ricostruzione individuando, tra l'altro, un'area geografica interessata da n. 62 Comuni di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.
CONSIDERATO che con decreto legge 11 novembre 2016, n. 205 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016), l'applicazione delle misure previste dal d.l. 189/2016 è estesa agli altri Comuni individuati con ordinanza del Commissario Straordinario, inclusi nell'allegato 2 del medesimo d.l. 189/2016.
VISTO l'art. 30, comma 6, del d.l. 189/2016 in base al quale ai contratti, subappalti e subcontratti relativi agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, si applicano le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui agli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modificazioni e integrazioni.
VISTO il successivo art. 31, comma 1, del d.l. 189/2016 secondo cui nei contratti per le opere di ricostruzione stipulati tra privati è sempre obbligatorio l'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, che deve essere debitamente accettata ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del codice civile e che, con detta clausola, l'appaltatore assume, tra l'altro, gli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
VISTO l'art. 3 della l. 136/2010 e, in particolare, il comma 5, secondo cui ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti obbligati, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità nazionale anticorruzione) su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).
VISTO l'art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha disposto la soppressione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento delle relative funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza, ridenominata dalla stessa normativa Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
VISTO l'art. 19, comma 8, del d.l. 90/2014, che dispone che "Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".
VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e, in particolare, l'art. 1, comma 65, che pone le spese di funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici a carico del mercato di competenza, per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato.
VISTO l'art. 213, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell'A.NAC ai sensi dell'art. 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266 ovvero che "..... ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l'ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonché le relative modalità di riscossione...".
VISTA la delibera ANAC numero 1377 del 21 dicembre 2016 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2017) con cui è stata definita, per l'anno 2017, la contribuzione a carico dei soggetti tenuti al versamento del contributo in favore dell'Autorità, pubblicata nella pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, resa esecutiva dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2017.
CONSIDERATO che l'art. 1, comma 65, della legge 266/2005 dispone che le deliberazioni con le quali sono fissati i termini e le modalità di versamento sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che, decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, dette deliberazioni divengono esecutive;
TENUTO CONTO dell'esigenza nazionale, dichiarata nei sopra richiamati provvedimenti emergenziali e normativi, di sostenere la complessa opera di ricostruzione delle aree così pesantemente colpite dagli eventi sismici del 2016/2017.
TENUTO CONTO altresì che l'eventuale pagamento del contributo da parte delle stazioni appaltanti o soggetti attuatori andrebbe a ridurre l'ammontare di risorse effettivamente disponibili per la ricostruzione.
RITENUTO pertanto opportuno, per quanto di propria competenza, non prevedere oneri aggiuntivi a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti negli interventi di ricostruzione sia pubblica che privata, fermo restando il rispetto degli obblighi previsti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010,
DELIBERA
l'esenzione dal pagamento del contributo in sede di gara, previsto in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di cui alla delibera Anac 21 dicembre 2016, n. 1377 per l'anno 2017 e alle delibere per gli anni successivi per gli interventi di ricostruzione nei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016 e s.m.i., per:
- tutti i soggetti attuatori/stazioni appaltanti/committenti che svolgono procedure di affidamento ai sensi del d.lgs. 50/2016 o procedure di selezione delle imprese ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 189/2016, finalizzate all'acquisizione di lavori, beni e servizi per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, beneficiando dei contributi e/o finanziamenti previsti da citato d.l. 189/2016;
- tutti gli operatori economici, pubblici o privati, che partecipano alle suddette procedure.
L'esenzione decorre dalla data di approvazione della presente delibera con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 65, della legge 266/2005.
Si precisa che, per le procedure di selezione delle imprese ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. 189/2016, finalizzate all'acquisizione di lavori, beni e servizi per interventi di ricostruzione privata, l'acquisizione del CIG e le comunicazioni obbligatorie all'Osservatorio di cui all'art. 213, comma 9, d.lgs. 50/2016, sino alla trasmissione dei dati di aggiudicazione, sono di competenza dei Presidenti delle Regioni - Vicecommissari, tramite gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'art. 3 del d.l. 189/2016, per conto dei soggetti privati beneficiari. L'esenzione dal pagamento del contributo riguarderà pertanto tutte le procedure affidate da questi soggetti.
Le procedure di affidamento svolte da soggetti pubblici, finalizzate all'acquisizione di lavori, beni e servizi per interventi di ricostruzione pubblica, sono gestite secondo le normali procedure previste dal d.lgs. 50/2016 da parte del responsabile unico del procedimento individuato dalla stazione appaltante. L'esenzione dal pagamento del contributo riguarderà selettivamente la singola procedura individuata dal CIG e sarà resa efficace a valle della comunicazione dello stesso all'ANAC da parte della stazione appaltante con le modalità che saranno rese disponibili sul sito dell'Autorità.
RAFFAELE CANTONE
Approvato dal Consiglio nell'adunanza del 29 marzo 2017
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 13 aprile 2017
Il Segretario, MARIA ESPOSITO