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DECISIONE (UE) 2017/1392 DELLA COMMISSIONE, 25 luglio 2017

G.U.U.E. 27 luglio 2017, n. L 195

Decisione recante modifica della decisione 2014/350/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili. [notificata con il numero C(2017) 5069] (Testo rilevante ai fini del SEE)

Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità

Adottata il: 25 luglio 2017

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

1) In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, secondo cui all'articolo 1, punto 1, della decisione 2014/350/UE della Commissione (2) è necessario un chiarimento volto a specificare ulteriormente a quali fibre tessili si applichino i criteri ecologici e a sostenere il potenziale di etichettatura dei prodotti tessili intermedi.

2) E' necessario migliorare il testo della sezione 1 sui criteri relativi alle fibre tessili e del criterio 1 dell'allegato della decisione 2014/350/UE al fine di chiarire le eccezioni applicabili se si usano fibre riciclate o fibre di cotone biologico e le modalità di calcolo della percentuale di cotone richiesta ai criteri 1 a) e 1 b). Sulla scorta delle discussioni del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) e delle riunioni del forum degli organismi competenti, svoltesi nel gennaio 2016, è necessario armonizzare il testo usato per il cotone biologico e il cotone IPM nonché i requisiti relativi alle restrizioni dei pesticidi concernenti i gruppi «prodotti tessili», «calzature» e «mobili», prendendo come riferimento i criteri rivisti stabiliti nelle decisioni (UE) 2016/1332 (3) e (UE) 2016/1349 della Commissione (4). In seguito alle discussioni del CUEME svoltesi in occasione della riunione di novembre 2016 è necessario limitare il requisito di non mescolare cotone biologico e cotone contenente OGM nei prodotti per i quali si effettua una dichiarazione relativa al contenuto di cotone biologico, a norma del criterio 28 della decisione 2014/350/UE. Si dovrebbe inoltre prendere in considerazione la possibilità di inserire un'ulteriore dichiarazione relativa al cotone privo di OGM nel criterio 28 della decisione 2014/350/UE.

3) In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici e di alcuni Stati membri alla Commissione, è necessario chiarire le istruzioni relative al campione composito di cui alla valutazione e verifica del criterio 3 a).

4) Per motivi di chiarezza, è necessario migliorare il testo della sezione 3 (Criteri relativi alle sostanze e ai processi chimici), criterio 13 b), per motivi di coerenza con il processo relativo all'identificazione e all'istituzione dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate all'inclusione, stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) nonché per motivi di coerenza con l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 66/2010. Il testo del criterio 14 dovrebbe inoltre essere reso coerente con l'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 66/2010. In seguito alla notifica da parte di esperti tecnici alla Commissione è necessario chiarire il criterio 14 della decisione 2014/350/UE in merito all'uso delle regole di classificazione di pericolo applicabili alle sostanze e alle miscele. Inoltre, sulla scorta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, è necessario armonizzare le restrizioni di cui al criterio 14 b) sulla voce iv) della tabella (Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia) e i requisiti di cui all'appendice 1 con i rispettivi criteri e requisiti impiegati nei gruppi di prodotti «calzature» e «mobili», tenendo come riferimento per questi ultimi i criteri rivisti per i mobili di cui alla decisione (UE) 2016/1332 e rispettivamente per le calzature alla decisione (UE) 2016/1349, quali votati in gennaio 2016 dal comitato di regolamentazione dell'Ecolabel (6). Per quanto concerne la voce v) della tabella relativa agli ausiliari, è necessario modificare e chiarire l'ambito di applicazione della deroga per consentire i calcoli dei residui nella parte di valutazione e verifica. E' altresì necessario modificare il testo dell'appendice 1 dell'allegato della decisione 2014/350/UE per motivi di coerenza con il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

5) In seguito alla notifica da parte dei membri del CUEME alla Commissione e alle discussioni tenutesi nel 2016 in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, all'appendice 1, sezione f), dell'allegato della decisione (UE) 2014/350/UE, è necessario modificare le restrizioni applicabili a tutte le fasi produttive, in modo da introdurre i detergenti nel campo di applicazione della restrizione, per rettificare il riferimento della prova di biodegradabilità anaerobica e per restringere l'ambito di applicazione della restrizione di detergenti e tensioattivi anionici e cationici a quelli classificati come pericolosi per l'ambiente acquatico a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

6) In seguito alla notifica da parte dei membri del CUEME alla Commissione e alle discussioni tenutesi nel 2016 in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti, è necessario modificare i criteri 20 e 21 della sezione 4. Criteri di idoneità all'uso, in modo da riflettere le nuove scoperte tecniche degli esperti degli Stati membri.

7) Sulla scorta delle discussioni svoltesi in occasione delle riunioni del forum degli organismi competenti nel 2015 e nel 2016 e per motivi di coerenza con la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9), è necessario consentire i calcoli delle emissioni nell'aria dei composti organici nella parte sulla valutazione e la verifica del criterio 16 b) della decisione 2014/350/UE.

8) Sulla scorta delle discussioni del CUEME e delle riunioni del forum degli organismi competenti, svoltesi nel 2015 e nel 2016, è necessario armonizzare il testo della parte relativa alla valutazione e alla verifica di cui al criterio 26 (Principi e diritti fondamentali sul luogo di lavoro) della decisione 2014/350/UE con il testo usato per il gruppo di prodotti «personal computer, notebook e tablet», prendendo come riferimento la decisione (UE) 2016/1371 della Commissione (10).

9) In seguito alla discussione con i membri del CUEME nel 2016, è necessario prorogare la validità della decisione 2014/350/UE, in quanto si prevede che il livello di ambizione ambientale dei criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea stabilito in detta decisione resterà elevato rispetto ad altri regimi di etichettatura. Inoltre, il mantenimento di un insieme stabile di criteri per un periodo prolungato consentirà a un maggior numero di richiedenti di apportare i miglioramenti necessari e investire adeguatamente lungo il ciclo dell'innovazione al fine di presentare domanda per ottenere l'Ecolabel e permetterà al mercato di rispondere a sua volta con nuove specifiche per le materie prime e i prodotti tessili intermedi.

10) Si dovrebbe pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/350/UE.

11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1)

GU L 27 del 30.1.2010.

(2)

Decisione 2014/350/UE della Commissione, del 5 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti tessili (GU L 174 del 13.6.2014).

(3)

Decisione (UE) 2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016).

(4)

Decisione (UE) 2016/1349 della Commissione, del 5 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) alle calzature (GU L 214 del 9.8.2016).

(5)

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006).

(6)

Regolamento (CE) n. 66/2010, articolo 16.

(7)

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012).

(8)

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).

(9)

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010).

(10)

Decisione (UE) 2016/1371 della Commissione, del 10 agosto 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai personal computer, ai notebook e ai tablet (GU L 217 del 12.8.2016).

Art. 1

La decisione 2014/350/UE è così modificata:

1) il considerando 6 è soppresso;

2) all'articolo 1, paragrafo 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:

«c) fibre tessili, fili, stoffa e pannelli a maglia: I prodotti intermedi destinati a essere impiegati in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, comprese le stoffe per imbottitura e per materassi prima dell'applicazione di supporti e di trattamenti associati al prodotto finito;

d) elementi non tessili: prodotti intermedi inseriti in articoli di abbigliamento e accessori tessili nonché in prodotti tessili per interni, compresi cerniere, bottoni e altri accessori nonché membrane, rivestimenti e laminati;

e) prodotti per la pulizia: prodotti tessuti o non tessuti in fibre tessili destinati alla pulizia a umido o a secco di superfici e all'asciugatura di stoviglie;»;

3) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

I criteri e i rispettivi requisiti di valutazione di cui all'allegato sono validi per 78 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione»;

4) l'allegato è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2017

Per la Commissione

KARMENU VELLA

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato della decisione 2014/350/UE è così modificato:

1) la sezione «1. Fibre tessili» è così modificata:

a) il secondo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Tutte le fibre, comprese quelle suelencate, possono essere usate senza dover soddisfare i criteri relativi alle fibre tessili se contribuiscono per meno del 5 % al peso totale del prodotto o se costituiscono un'imbottitura o una fodera. Fatta eccezione per il poliammide e il poliestere, non è necessario il rispetto dei criteri relativi alle fibre tessili nei seguenti casi:

i) sul prodotto intero se le fibre contengono un contenuto riciclato che rappresenta nel complesso almeno il 70 % in peso di tutte le fibre del prodotto;

ii) sulle singole fibre che costituiscono parte del prodotto recante l'Ecolabel in cui il tipo di fibra contiene almeno il 70 % in peso di contenuto riciclato.

Ai fini del calcolo della percentuale di cotone in un prodotto soggetto al rispetto del criterio 1 a) o 1 b), il contenuto di fibre di cotone riciclate è sottratto dalla percentuale minima richiesta eccetto nel caso dell'abbigliamento destinato a bambini di età inferiore a tre anni.»;

b) il criterio 1 è modificato come segue:

i) il secondo e terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

«- solo se si effettua una dichiarazione di cotone biologico ai sensi del criterio 28, per la norma di produzione 1 a), tutto il cotone convenzionale e IPM mescolato con cotone biologico proviene da varietà non geneticamente modificate,

- ai fini del calcolo della percentuale di cotone in un prodotto soggetto al rispetto del criterio 1 b), qualsiasi contenuto di fibre di cotone biologiche è sottratto dalla percentuale minima richiesta,

- tutto il cotone biologico e IPM è integralmente tracciabile a norma del criterio 1 d), si accetta la verifica basata sul volume di cotone acquistato annualmente o sul contenuto del prodotto finale;»;

ii) al criterio 1 a) il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Per il cotone convenzionale e IPM misto cotone biologico, è accettata quale prova di conformità una prova analitica qualitativa relativa alle modifiche genetiche comuni [*1], effettuata secondo i metodi di riferimento dell'UE per l'analisi degli OGM e indicante un risultato negativo per il contenuto di OGM. Le prove sono effettuate su campioni di cotone grezzo provenienti da ciascun paese di origine prima di essere sottoposti a trattamenti a umido. La certificazione del cotone IPM mediante regimi che escludono il cotone geneticamente modificato è accettata quale prova di conformità.

_____________

[*1] Commissione europea, European Union Reference Laboratory for GM Food and Feed - Qualitative GMO detection PCR methods, http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/»;"

iii) il criterio 1 b) è modificato come segue:

- la seconda frase del terzo paragrafo è sostituita dalla seguente:

«La verifica è effettuata su base annuale per ciascun paese di origine o sulla base di certificazioni per tutto il cotone IPM acquistato per fabbricare il prodotto.»,

- il quinto paragrafo è soppresso;

iv) al criterio 1 c), il secondo e il terzo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Aldicarb, aldrina, canfecloro (toxafene), captafol, clordano, 2,4,5-T, clordimeformio, cipermetrina, DDT, dieldrina, dinoseb e i suoi sali, endosulfano, endrina, eptacloro, esaclorobenzene, esaclorocicloesano (isomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoidi (clotianidina, imidaclopride, tiametoxam), paration, pentaclorofenolo.

La somma totale dei pesticidi elencati rilevati in occasione delle prove effettuate sul cotone non supera 0,5 ppm.»;

v) al criterio 1 d), secondo paragrafo, i punti i) e ii) sono sostituiti dai seguenti:

«i) su base annualizzata: si presentano le registrazioni delle transazioni e/o le fatture che documentino i quantitativi di cotone acquistati su base annua presso i coltivatori o i gruppi di produttori e/o il peso totale del cotone certificato fino alla produzione del tessuto grezzo;

ii) su base del prodotto finito: Si allega la documentazione corrispondente alla quantità di cotone usato in ciascun prodotto finale delle fasi di filatura e/o di tessitura. Tutta la documentazione fa riferimento all'organismo di controllo o di certificazione delle diverse forme di cotone.»;

vi) al criterio 3 a), il terzo e il quarto paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Valutazione e verifica: il richiedente allega la documentazione di cui sopra oppure relazioni di prova secondo il metodo di prova IWTO Draft Test Method 59. Le prove sono eseguite sui lotti o sulle partite di lana greggia, per paese di origine (se miste) e prima di qualsiasi trattamento a umido. Per ciascun lotto destinato alla lavorazione si sottopone a prova almeno un campione composito di diverse partite per ciascun paese di origine. Un campione composito consiste in:

i) fibre di lana provenienti da almeno 10 lotti o partite scelti casualmente (per paese di origine), in cui vi sono più di 10 lotti o partite per detto paese di origine all'interno del lotto destinato alla lavorazione;

ii) un campione per lotto o partita (a seconda di quale valore sia inferiore) per il lotto destinato alla lavorazione se vi sono meno di 10 partite nel lotto destinato alla lavorazione.

In alternativa è possibile presentare relazioni di prova per tutte le partite o lotti destinati alla lavorazione.

Se vige una deroga il richiedente presenta prove documentali intese a confermare la configurazione dell'impianto di lavaggio e relazioni di prova che dimostrino lo smaltimento degli ectoparassiticidi eventualmente presenti nei residui di lavaggio e nei fanghi.»;

2) alla sezione «3. Criteri relativi alle sostanze e ai processi chimici»:

a) al criterio 13 b), il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Salvo deroga specifica, il prodotto finito che comprende eventuali componenti o accessori non può contenere sostanze che soddisfano le seguenti condizioni:

i) rispondono ai criteri dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

ii) sono state identificate a norma della procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1907/2006 che istituisce l'elenco delle sostanze estremamente problematiche candidate all'inclusione.

Questo si applica alle sostanze usate per conferire determinate funzioni al prodotto finito nonché alle sostanze intenzionalmente impiegate nelle formule di produzione.

Non è concessa nessuna deroga alle sostanze estremamente preoccupanti, presenti in un articolo tessile o in una qualsiasi parte omogenea di un articolo tessile, in concentrazioni superiori a 0,10 % (peso/peso);»

b) il criterio 14 è modificato come segue:

i) il titolo e il primo paragrafo sono sostituiti dai seguenti:

«Criterio 14. Sostituzione delle sostanze e delle miscele pericolose usate nella tintura, nella stampa e nella finitura

Salvo deroga specifica e a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio [*2], non è consentito l'uso di quelle sostanze o miscele applicate ai tessuti e ai pannelli a maglia durante i processi di tintura, stampa e finitura, che permangono nel prodotto finito e rispondono ai criteri di classificazione nelle classi di pericolo o nelle frasi di rischio di cui alla tabella 5. Queste restrizioni sono applicabili anche alle sostanze funzionali incorporate nelle fibre sintetiche e nelle fibre artificiali durante la loro produzione. Questo criterio si applica alle sostanze chimiche di produzione nella forma in cui sono applicate al prodotto, sia come sostanze, sia come miscele.

_____________

[*2] Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, recante modifica e abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, nonché recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008).»;"

ii) al criterio 14 b) la tabella 6 è modificata come segue:

- la sesta riga «iv) Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia» è sostituita dalla seguente:

«iv) Idrorepellenti, oleorepellenti e antimacchia H413

Il repellente e i prodotti della sua degradazione sono:

- rapidamente e/o intrinsecamente biodegradabili, o

- non bioaccumulabili negli ambienti acquatici, ivi compresi i sedimenti acquatici.

Il prodotto soddisfa i requisiti di durata funzionale (cfr. criterio 25).»

.

- l'ottava riga «v) Ausiliari» è sostituita dalla seguente:

«v) Ausiliari che comprendono: 

vettori, 

agenti livellanti, 

agenti disperdenti,

tensioattivi, 

addensanti, 

leganti,

H301,

H311,

H331,

H371,

H373,

H317 (1B),

H334,

H411,

H412,

H413,

EUH070,

Le formule sono erogate per mezzo di sistemi di dosaggio automatici e i processi seguono procedure operative standard. 

Le sostanze classificate H311, H331, H317 (1B) non possono essere presenti nel prodotto finito in concentrazioni superiori all'1,0 % (peso/peso).»

.

iii) il terzo paragrafo dopo la tabella 6 è sostituito dal seguente:

«Se le formule di produzione includono ausiliari recanti le classificazioni di pericolo specificate alla deroga v), si richiede la verifica sulla base di prove di laboratorio di un prodotto intermedio o finale oppure, in alternativa, un calcolo del riporto degli ausiliari classificati dai processi produttivi fino al prodotto finale.»;

c) al criterio 16 b) il quarto paragrafo è sostituito dal seguente:

«Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la conformità alla norma EN 12619 o altra norma equivalente. Si accetta altresì il calcolo delle emissioni di comporti organici basato sul metodo descritto nel documento di riferimento della Commissione europea relativamente alle migliori tecniche disponibili per l'industria tessile. Si allegano le medie mensili delle emissioni totali di composti organici provenienti dai siti di produzione dei prodotti per i sei mesi precedenti la domanda. Se si pratica il recupero e il riutilizzo dei solventi, i dati di monitoraggio fungono da prova del funzionamento di tali sistemi.»;

3) la sezione «4. Criteri di idoneità all'uso» è modificata come segue:

a) al criterio 20, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La solidità delle tinte allo sfregamento a umido è almeno di livello 2-3. E' consentito un livello 2 per il denim di colore scuro e un livello 1 per tutte le altre tonalità cromatiche di denim.»;

b) al criterio 21, il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«La solidità delle tinte allo sfregamento a secco è almeno di livello 4. E' consentito un livello 3-4 per il denim di colore scuro e un livello 2-3 per tutte le altre tonalità cromatiche di denim.»;

4) la sezione «5. Responsabilità sociale delle imprese» è così modificata:

a) il primo paragrafo è sostituito dal seguente:

«I criteri 26 e 27 riguardano le condizioni di lavoro e i diritti umani sul luogo di lavoro. Il criterio 26 si applica alle fasi di taglio, confezione e finitura della produzione di prodotti tessili, mentre il criterio 27 si applica specificamente alle produzione di denim.»;

b) al criterio 26, il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«Valutazione e verifica: il richiedente dimostra la certificazione di conformità rilasciata da terzi, per mezzo di una verifica indipendente o di prove documentali, comprese visite in loco effettuate da ispettori in occasione del processo di verifica dell'Ecolabel relativo ai siti produttivi di taglio, confezione e finitura della catena di approvvigionamento dei loro prodotti muniti di licenza. Questo avviene al momento della domanda e successivamente durante il periodo di validità della licenza se si aggiungono nuovi siti produttivi.

Nei paesi in cui è stata ratificata la convenzione dell'OIL sull'ispezione del lavoro, 1947 (n. 81), la supervisione dell'OIL indica che il sistema nazionale di ispezione del lavoro è efficace e l'ambito di applicazione dei sistemi di ispezione riguarda i settori suelencati [*3], si accetta la verifica eseguita da ispettori del lavoro nominati da un'autorità nazionale.

_____________

[*3] Cfr. ILO NORMLEX (http://www.ilo.org/dyn/normlex/en) e gli orientamenti contenuti nel manuale per l'utente.»;"

5) al criterio 28, la seconda riga della tabella 11 sulle fibre di cotone è sostituita dalla seguente:

«Fibre di cotone Contenuto biologico superiore al 50 %

Fatto con il xx% di cotone biologico.

Solo cotone senza OGM

Contenuto biologico superiore al 95 %

Fatto con cotone biologico.

Solo cotone senza OGM

Contenuto IPM superiore al 70 % Cotone coltivato con meno pesticidi»

.

6) l'appendice 1 è modificata come segue:

Appendice 1