
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2459 DEL CONSIGLIO, 5 dicembre 2017
G.U.U.E. 29 dicembre 2017, n. L 348
Regolamento che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrata in vigore il: 18 gennaio 2018
Applicabile dal: 1° gennaio 2019
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2) stabilisce le disposizioni dettagliate per presumere il luogo di stabilimento del destinatario al fine di determinare il luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi.
2) Dalla valutazione degli obblighi per l'applicazione di tali presunzioni è emerso che per il soggetto passivo stabilito in uno Stato membro e che presta tali servizi a una persona che non è soggetto passivo in altri Stati membri è estremamente oneroso ottenere, in determinate circostanze, due elementi di prova non contraddittori del luogo in cui il destinatario è stabilito o ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale.
3) L'onere è particolarmente gravoso per le piccole e medie imprese. L'obbligo di fornire un solo elemento di prova dovrebbe semplificare le condizioni che devono rispettare tali imprese, le cui prestazioni intracomunitarie a destinatari in altri Stati membri non superano una determinata soglia.
4) La semplificazione dell'obbligo volto a provare il luogo di stabilimento del destinatario è complementare alle modifiche introdotte dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio (3) ai regimi speciali di cui al titolo XII, capo 6, della direttiva 2006/112/CE e dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla stessa data.
5) E' opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 347 dell'11.12.2006.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 dell'23.3.2011).
Direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni (GU L 348 dell'29.12.2017).
L'articolo 24 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è sostituito dal seguente:
«Articolo 24 ter:
Per l'applicazione dell'articolo 58 della direttiva 2006/112/CE, nel caso di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o forniti tramite mezzi elettronici a una persona che non è soggetto passivo:
a) attraverso la sua linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui è installata detta linea terrestre fissa;
b) attraverso reti mobili, si presume che il luogo in cui il destinatario è stabilito, ha il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale sia il paese identificato dal prefisso nazionale della carta SIM utilizzata per la ricezione di tali servizi;
c) per i quali è necessario utilizzare un decodificatore o un analogo dispositivo o una scheda di ricezione e senza che sia usata una linea terrestre fissa, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo in cui il decodificatore o l'analogo dispositivo è installato o, se questo non è noto, nel luogo in cui la scheda di ricezione è inviata al fine di essere ivi utilizzata;
d) in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 24 bis e al presente articolo, lettere a), b) e c), si presume che il destinatario sia stabilito, abbia il suo indirizzo permanente o la sua residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di due degli elementi di prova non contraddittori elencati nell'articolo 24 septies del presente regolamento.
Fatto salvo il primo comma, lettera d), per le prestazioni di servizi che rientrano in detta lettera, se il valore totale di tali prestazioni, al netto dell'IVA, effettuate da un soggetto passivo a partire dalla sede della propria attività economica o da una stabile organizzazione situata in uno Stato membro non supera 100 000 EUR, o il controvalore in moneta nazionale, nell'anno civile corrente e nel precedente, si presume che il destinatario sia stabilito, abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale nel luogo identificato come tale dal prestatore sulla base di uno degli elementi di prova fornito da una persona, diversa dal fornitore o dal destinatario che ha partecipato alla prestazione dei servizi, di cui all'elenco figurante nell'articolo 24 septies, lettere da a) a e).
Se nel corso di un anno civile la soglia di cui al secondo comma è stata superata, tale comma non si applica a partire da quel momento e fino a quando le condizioni ivi previste sono soddisfatte nuovamente.
Il valore corrispondente dell'importo in moneta nazionale è calcolato applicando il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea il giorno dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio [*1].
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[*1] Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2459 del Consiglio, del 5 dicembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 348 dell'29.12.2017).»
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE