
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/83 DELLA COMMISSIONE, 19 gennaio 2018
G.U.U.E. 20 gennaio 2018, n. L 16
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. (Testo rilevante ai fini del SEE)
Note sull'entrata in vigore e sull'applicabilità
Entrato in vigore il: 9 febbraio 2018
Applicabile dal: 9 febbraio 2018
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione (3) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
2) L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti. L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce che gli Stati membri sono tenuti ad autorizzare l'importazione di partite di prodotti a base di latte crudo di vacche, pecore, capre, bufale o, laddove esplicitamente autorizzati nell'allegato I di tale regolamento, di camelidi della specie Camelus dromedarius provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi di cui alla colonna C di tale allegato I, che sono a rischio di afta epizootica, a condizione che tali prodotti a base di latte siano stati sottoposti a un trattamento termico o che siano stati prodotti da latte crudo sottoposto a un trattamento indicato in tale articolo.
3) L'Emirato di Abu Dhabi, parte degli Emirati arabi uniti, paese terzo non incluso nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale come indenne da afta epizootica, ha espresso interesse ad esportare nell'Unione prodotti a base di latte crudo di dromedario sottoposto a previo trattamento fisico o chimico in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 605//2010.
4) L'autorizzazione ad esportare prodotti a base di latte di dromedario era già stata concessa all'Emirato di Dubai con il regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013 della Commissione (4). I sistemi di controllo in vigore ad Abu Dhabi rispecchiano quelli in vigore a Dubai. L'Emirato di Abu Dhabi ha inviato al servizio ispettivo della Commissione le informazioni pertinenti sui sistemi e sui controlli in vigore per la produzione di prodotti a base di latte di dromedario.
5) Sulla base di tali informazioni si può concludere che l'Emirato di Abu Dhabi è in grado di fornire le garanzie necessarie ad assicurare che i prodotti a base di latte crudo di dromedario prodotti sul suo territorio siano conformi alle condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di prodotti a base di latte provenienti dai paesi terzi, o da parti dei medesimi di cui alla colonna C dell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, che sono a rischio di afta epizootica.
6) Al fine di autorizzare le importazioni nell'Unione di prodotti a base di latte di dromedario provenienti da talune parti del territorio degli Emirati arabi uniti, è opportuno aggiungere l'Emirato di Abu Dhabi all'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, con l'indicazione che l'autorizzazione prevista alla colonna C di tale elenco si applica unicamente ai prodotti fabbricati a partire da latte di tale specie.
7) Il Montenegro ha chiesto alla Commissione un'autorizzazione ad esportare nell'Unione latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro. Il Montenegro è un paese terzo incluso nell'elenco dell'Organizzazione mondiale per la salute animale come indenne da afta epizootica senza vaccinazione.
8) La Commissione ha effettuato controlli veterinari in Montenegro. Dai risultati di tali controlli sono emerse alcune carenze, in particolare per quanto riguarda questioni di sanità pubblica negli stabilimenti. Le autorità competenti del Montenegro sono attualmente impegnate a risolvere tali carenze.
9) Tenuto tuttavia conto della situazione favorevole della sanità animale per quanto riguarda l'afta epizootica in Montenegro, è opportuno aggiungere il Montenegro nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010. Tale aggiunta all'elenco figurante nell'allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e la commercializzazione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelli relativi all'inserimento negli elenchi degli stabilimenti a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
10) E' pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
GU L 18 del 23.1.2003.
GU L 139 del 30.4.2004.
Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GU L 175 del 10.7.2010).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 300/2013 della Commissione, del 27 marzo 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 605/2010 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo e prodotti a base di latte destinati al consumo umano (GU L 90 del 28.3.2013).
La tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 è così modificata:
a) la voce relativa agli Emirati arabi uniti è sostituita dalla seguente:
«AE | Gli Emirati di Abu Dhabi e Dubai degli Emirati arabi uniti (1) | 0 | 0 | + (2)» |
b) dopo la voce relativa al Marocco, è inserita la voce seguente:
«ME | Montenegro | + | + | +» |
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
JEAN-CLAUDE JUNCKER