
DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2018
G.U.R.I. 16 febbraio 2018, n. 39
Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.
TESTO COORDINATO (al D.P.C.M. 21 settembre 2020)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», ed in particolare l'art. 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;
Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», e in particolare, l'art. 32 che istituisce, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2, dell'art. 103, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni;
Visto l'art. 32, comma 7, della legge 14 novembre 2016, n. 220, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, previste dal comma 6 del medesimo art. 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;
Su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche, di seguito «Registro», istituito dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
2. Il presente decreto definisce, in particolare, le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dall'art. 32, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, del 2016, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
Definizioni
(modificato dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Le definizioni applicate nel presente provvedimento, sono previste nella legge 14 novembre 2016, n. 220 e le ulteriori specificazioni contenute nei decreti attuativi della medesima legge.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
1. «Ministro» e «Ministero»: [rispettivamente] (parola soppressa) (1) il Ministro e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
2. "DG Cinema e audiovisivo": la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;
3. «Registro»: il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive istituito dall'art. 32, comma 1, della legge 14 novembre 2016, n. 220;
4. «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico purchè opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche, secondo i parametri stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
2. «opera televisiva», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione attraverso un'emittente televisiva nazionale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera r), della legge 14 novembre 2016, n. 220;
3. «opera web», se l'opera è destinata prioritariamente alla diffusione mediante fornitori di servizi media audiovisivi su altri mezzi;
4. «opera audiovisiva italiana»: l'opera di cui al punto 2 del presente articolo, alla quale sia stata riconosciuta la nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220.
Parola soppressa dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Finalità del Registro
(modificato e integrato dall'art. 2, comma 1, e art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Il Registro è tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo del Ministero con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, avvalendosi di Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., istituita dall'art. 14, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con sistemi informatizzati, secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e sulla base delle modalità di cui al presente decreto.
2. Il Registro assicura:
a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi, mediante verifica degli atti di attribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva italiana ad autori e produttori, che sono reputati tali a seguito della registrazione, sino a prova contraria, nonchè di tutti gli atti, accordi e le sentenze che accertino i diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive iscritte nel Registro;
b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali, nonchè sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalità:
[1. scrittura della sceneggiatura;] (numero abrogato) (1)
2. sviluppo;
3. produzione;
4. distribuzione;
5. promozione;
c) la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
Numero abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Contenuti del Registro
(modificato e integrato dall'art. 3, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità e di opponibilità a terzi, di cui all'art. 32, comma 3, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono iscritte nel Registro:
a) in via obbligatoria, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa nonchè gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;
b) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che non hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, nonchè tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, delle medesime opere;
b-bis) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia, nonchè gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere, per le quali è ammessa l'iscrizione anche da parte del distributore nazionale o internazionale.
[2. L'iscrizione dell'opera nel Registro, ai sensi del comma 1, realizza gli effetti di pubblicità notizia previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, con riferimento alle opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.] (comma abrogato) (1)
3. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata nel Registro, allegando copia del contratto con cui l'autore della predetta opera letteraria, o un suo avente diritto, ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Se l'opzione viene esercitata, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente decreto.
4. I dati relativi alle sovvenzioni pubbliche, nonchè all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico delle opere iscritte al Registro, sono liberamente accessibili e consultabili sul sito internet istituzionale della DG Cinema e audiovisivo, tramite apposito link al sito istituzionale del Ministero.
Comma abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Iscrizione delle opere nel Registro
(modificato e integrato dall'art. 4, comma 1, e art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Il produttore, l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, richiede l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web. E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, commi 1, lettera b-bis), e 3.
2. La domanda per l'iscrizione al Registro va presentata per via telematica, secondo le indicazioni specifiche contenute nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo e allegando l'attestazione di pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.
2-bis. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva destinataria di contributi pubblici di cui all'art. 3, comma 2, lettera b), con la richiesta di iscrizione deve essere allegata copia degli atti concessori o indicato il sito istituzionale che riporta i dati relativi all'assegnazione dei contributi. La richiesta di iscrizione di un'opera cinematografica o audiovisiva italiana destinataria di contributi concessi ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, attesta, mediante dichiarazione della Cineteca nazionale, l'avvenuto deposito dell'opera ai sensi dell'art. 7 della medesima legge. Qualora, al momento della richiesta di iscrizione, l'opera non sia stata ultimata e, conseguentemente, non ancora depositata presso la Cineteca nazionale, la dichiarazione di cui al secondo periodo deve essere comunque trasmessa ad integrazione della richiesta di iscrizione entro il termine di cui al comma 1.
3. La DG Cinema e audiovisivo provvede alla definizione delle domande in ordine cronologico di arrivo, secondo il rispettivo numero di richiesta e comunica al soggetto istante, all'esito dell'istruttoria, l'avvenuta iscrizione dell'opera o i motivi ostativi alla sua iscrizione.
4. Il Registro contiene, per ciascuna opera cinematografica e audiovisiva, i dati previsti nell'allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
5. Nel Registro sono altresì trascritti gli atti aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero delle opere, secondo le modalità di cui al successivo art. 6.
Modalità di trascrizione e conservazione degli atti
(modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, e art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 4, è presentata apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3 e secondo quanto specificato nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo.
1-bis. Qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera.
[2. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva italiana, alla richiesta di iscrizione deve essere allegata una dichiarazione della Cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito, dell'opera, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, qualora l'opera sia destinataria di contributi, così come previsto dalla medesima legge.] (comma abrogato) (1)
3. La DG Cinema e audiovisivo, verificata, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle note, la rispondenza tra i contenuti della nota e i contenuti dell'atto oggetto di trascrizione, ne riporta il contenuto sul registro, in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto e la nota si riferiscono. Per le opere di cui all'art. 5, comma 1, la DG Cinema e audiovisivo verifica altresì la regolarità e la continuità dei trasferimenti dei diritti..
4. La DG Cinema e audiovisivo comunica alla parte o alle parti richiedenti, l'avvenuta trascrizione, o la richiesta di rettifiche, integrazioni oppure le motivazioni della mancata trascrizione.
5. La cancellazione di una trascrizione già eseguita è consentita solo a seguito di errore materiale accertato dall'Amministrazione, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura della medesima, notificato alla DG Cinema e audiovisivo. In tutti i casi, la DG Cinema e audiovisivo comunica l'avvenuta cancellazione alle parti interessate entro e non oltre sette giorni dalla cancellazione medesima.
5-bis. Con l'eccezione degli atti di concessione di sovvenzioni pubbliche, ai fini della trascrizione sul Registro, gli atti di cui all'art. 4 devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e devono essere presentati in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con apposito decreto, il direttore generale Cinema e audiovisivo può specificare le ulteriori modalità operative relative alla tenuta del Registro.
Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Modalità e limiti della pubblicazione
(sostituito dall'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Il Registro assicura la pubblicità e l'opponibilità a terzi sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori, nonchè della pubblicità in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti d'antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo è pubblico. La nota di trascrizione, nonchè gli estremi degli atti e dei documenti allegati, sono accessibili nel rispetto della normativa vigente.
Tariffe
(integrato e modificato dall'art. 7, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Le tariffe spettanti al Ministero secondo quanto previsto dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento mediante versamento in conto entrate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo della DG Cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero, sono così determinate:
a) per ogni iscrizione di opera cinematografica o audiovisiva euro 77,47;
a-bis) per ogni iscrizione di cortometraggio, film o altra opera audiovisiva di cortometraggio euro 55,65;
[b) per ogni iscrizione di opera audiovisiva euro 77,47;] (lettera abrogata) (1)
c) per ogni trascrizione di atti sul registro euro 9,30; [qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, l'importo dovuto sarà corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero delle opere in funzione delle quali è richiesta la trascrizione;] (parole soppresse) (2)
d) per il rilascio di copia conforme degli atti annotati sul registro euro 5,16.
1-bis. Oltre alle tariffe di cui al comma 1, trovano applicazione le norme sull'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. L'ammontare delle tariffe [come sopra] (parole soppresse) (3) determinate ai sensi del comma 1 potrà essere annualmente aggiornato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT.
Lettera abrogata dall'art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. e), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Parole soppresse dall'art. 7, comma 1, lett. g), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Disposizioni transitorie e finali
(modificato e integrato dall'art. 8, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
1. Il registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui all'art. 103, comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633, [art. 103, comma 2,] (parole soppresse) (1) soppresso ai sensi dall'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, confluisce nel Registro. Con provvedimento del Direttore generale cinema e audiovisivo, sentita la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.), è adottato entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione riguardante il soppresso registro pubblico speciale.
2. Al fine di garantire la regolare continuità di esercizio del servizio espletato dal registro pubblico speciale, la Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) proseguirà nello svolgimento di tutti gli adempimenti formali di tenuta, secondo le consuete modalità, sino alla data di operatività presso il Ministero, del nuovo Registro che deve comunque essere assicurata entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
3. A partire dalla data di operatività del nuovo Registro pubblico per le opere cinematografiche e audiovisive, non saranno più effettuate operazioni nel soppresso registro pubblico speciale tenuto dalla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.). Sono iscrivibili presso il nuovo Registro le opere di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, non iscritte nel soppresso Registro pubblico speciale tenuto dalla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) e in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2018
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI
Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA
Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 143
Parole soppresse dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
ALLEGATO 1
(integrato e modificato dall'art. 9, comma 1, e art. 10, comma 1, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
CONTENUTO DEL PUBBLICO REGISTRO
Sezione A: per le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana:
a) il titolo, definitivo o provvisorio;
b) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, specificando, in caso di opera seriale, il soggetto di serie e il soggetto dei singoli episodi, degli autori della sceneggiatura, della regia e del commento musicale ed eventuali pseudonimi;
c) il nome del produttore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;
d) il nome del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;
e) la data di inizio lavorazione;
[f) gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana, rilasciato dalla DG Cinema ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016;] (lettera abrogata) (1)
g) se ottenuto, gli estremi del nulla osta per la proiezione in pubblico, ovvero gli estremi del provvedimento di la classificazione dell'opera verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche;
h) gli estremi del riconoscimento in via definitiva della nazionalità italiana, rilasciato dalla DG Cinema e audiovisivo ai sensi dell'art. 5 e 6 della legge n. 220 del 2016 e, qualora conseguito, gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana;
i) per le opere ultimate di cui all'art. 5, comma 2-bis, ultimo periodo, del presente decreto, gli estremi di deposito di una copia dell'opera presso la Cineteca Nazionale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 220 del 2016;
j) la data e il luogo della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute;
[k) gli altri dati relativi all'opera inerenti eventuali attribuzioni qualitative del film specificamente previste dalla legge, quali lo status di coproduzione;] (lettera abrogata) (2)
l) eventuali modificazioni della titolarità dei diritti e variazione negli elementi costitutivi dell'opera;
m) gli atti relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;
n) copia degli atti concessori, o stralcio dal sito istituzionale con i dati essenziali, dei contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di un Fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa concessi alle opere cinematografiche e audiovisive italiane per le seguenti finalità:
[1. scrittura della sceneggiatura;] (numero abrogato) (3)
2. sviluppo;
3. produzione;
4. distribuzione;
5. promozione;
o) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili;
p) la tipologia di opera così come individuata ai sensi della legge n. 220 del 2016, e dai relativi decreti attuativi.
Sezione B: per le opere cinematografiche e audiovisive non aventi la nazionalità italiana:
a) il titolo originario e l'eventuale titolo in lingua italiana dell'opera;
b) la nazionalità dell'opera;
c) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, specificando, in caso di opera seriale, il soggetto di serie e il soggetto dei singoli episodi, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonchè il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
d) il nome dell'importatore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale;
e) la data di acquisizione dei diritti dell'opera cinematografica o audiovisiva straniera per la proiezione ovvero la diffusione in Italia;
f) gli estremi del nulla-osta per la proiezione in pubblico, ovvero gli estremi del provvedimento di classificazione dell'opera verificata dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche;
g) la data e il luogo della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute;
h) gli atti relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ricavabili dagli atti previsti dall'allegato 2 del presente decreto;
i) i dati relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili;
j) eventuali modificazioni della titolarità dei diritti e variazione negli elementi costitutivi dell'opera.
Lettera abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 1), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Lettera abrogata dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 6), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Numero abrogato dall'art. 9, comma 1, lett. a), punto 8), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
ALLEGATO 2
(modificato e integrato dall'art. 9, commi 2 e 3, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
TIPOLOGIA DEGLI ATTI SOGGETTI A TRASCRIZIONE NEL REGISTRO
1. Nel Registro devono essere trascritti:
a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere cinematografiche e audiovisive sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprietà o di utilizzazione economica sulle opere medesime, con particolare riferimento agli atti relativi all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere cinematografiche e audiovisive straniere iscritte nel Registro, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalità straniera, purchè riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere medesime;
c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera cinematografica o audiovisiva o concernenti la disponibilità dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;
d) gli acquisti a causa di morte, soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive;
e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'art. 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;
f) gli atti che costituiscono garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi;
g) gli atti che costituiscono pegno dei proventi dell'utilizzazione dell'opera ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633;
h) gli atti cautelativi e gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo dei proventi di utilizzazione economica dell'opera;
i) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera;
j) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;
k) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti di cui alle lettere precedenti;
l) gli atti relativi a vicende societarie idonee a modificare o estinguere i diritti di cui alle lettere precedenti;
[m) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;] (lettera abrogata) (1)
n) i provvedimenti o atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera;
o) [le domande giudiziali,] (parole soppresse) (2) le decisioni e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonchè le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;
p) ogni atto di concessione di un contributo pubblico statale, regionale, locale o dell'Unione europea o di un Fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa a sostegno della scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione dell'opera;
p-bis) gli atti di cessione del credito di imposta e dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;
q) le comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale n. 440 del 1945, per l'estensione dei diritti d'autore da parte del cessionario.
2. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche e audiovisive, deve presentare oltre l'atto indicato dall'art. 2648 del codice civile, il relativo certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.
Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione
1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera o), ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella forma prescritta a norma di legge per la loro validità, devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e presentati in modalità telematica, con firma digitale, alla DG Cinema e audiovisivo.
[2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, si applica l'art. 2671 del codice civile.] (numero abrogato) (3)
3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana, se richiesto dalla legge in relazione all'atto da trascrivere, oppure da una traduzione con attestazione di conformità all'originale.
[4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale deve essere presentata copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.] (numero abrogato) (4)
[5. Alla trascrizione sul Registro si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.] (numero abrogato) (4)
Lettera abrogata dall'art. 9, comma 2, lett. c), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Parole soppresse dall'art. 9, comma 2, lett. d), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Numero abrogato dall'art. 9, comma 3, lett. b), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Numero abrogato dall'art. 9, comma 3, lett. d), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
ALLEGATO 3
(modificato e integrato dall'art. 9, comma 4, del D.P.C.M. 21 settembre 2020)
NOTA DI TRASCRIZIONE
1. La nota di trascrizione per atto fra vivi deve contenere i seguenti elementi:
a) elementi relativi all'opera:
1. titolo, anche provvisorio, e per le opere straniere anche il titolo originario;
2. tipologia cui appartiene l'opera;
3. nazionalità ed eventuale specificazione di «opera in coproduzione» o «compartecipazione»;
4. indicazione del produttore e del regista;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:
1. cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche;
2. denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;
c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione:
1. forma del titolo (scrittura privata [con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente] (parole soppresse) (1), atto pubblico o provvedimento giudiziale);
2. data di stipula dell'atto, nonchè data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro;
[3. cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, ovvero indicazione dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;] (punto abrogato) (2)
4. eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;
5. qualificazione degli atti giuridici che s'intendono rendere conoscibili ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);
6. contenuto dispositivo degli stessi atti giuridici, corrispondente alla natura e alla tipologia dei diritti trasferiti, costituiti, modificati o estinti, nonchè ai relativi corrispettivi ricevuti;
7. descrizione di particolari accordi ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.
2. Se l'acquisto, la rinuncia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile.
3. La nota di trascrizione per atto a causa di morte, munita della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario, deve contenere i seguenti elementi:
a) gli elementi relativi all'opera cinematografica e audiovisiva di cui alla lettera a) della nota di trascrizione per atto fra vivi;
b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:
1. il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;
2. la data di morte;
3. se la successione è devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante;
4. se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;
5. natura, qualità e quantità dei diritti (proprietà ovvero altri diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica o audiovisiva) caduti in successione;
6. la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, nel rispetto di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2659 del codice civile, nonchè la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'art. 692 del codice civile.
Parole soppresse dall'art. 9, comma 4, lett. a), punto 1), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.
Punto abrogato dall'art. 9, comma 4, lett. a), punto 2), del D.P.C.M. 21 settembre 2020.