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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 febbraio 2018

G.U.R.I. 15 marzo 2018, n. 62

Determinazione e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo contrattuale 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11, 12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonchè adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito «decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011;

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012»;

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla strategia dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;

Visto il comunicato del Ministero dello sviluppo economico in data 5 febbraio 2018 che conferma in 4,62 miliardi di metri cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2018-2019, come per il precedente anno contrattuale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del 23 maggio 2000, n. 164, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

Considerato che, in applicazione alle disposizioni dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'anno contrattuale di stoccaggio 2018-2019 lo spazio per lo stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas naturale è stato di 151,3 milioni di metri cubi standard;

Considerato che la capacità di stoccaggio minerario sopra indicata che non risulti richiesta alle imprese nazionali di stoccaggio è da destinare a prodotti che amplino l'offerta di flessibilità nell'ambito del servizio di stoccaggio;

Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio in un prodotto di modulazione e di altri prodotti anche al fine di ampliare l'offerta di flessibilità;

Ritenuto necessario, al fine di estendere a più servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacità previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modulazione in applicazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, anche per l'allocazione dei servizi di capacità pluriennale nonchè di servizi che amplino l'offerta di flessibilità;

Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi del art. 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 febbraio 2017, risultano già allocati 502 milioni di metri cubi standard;

Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di erogazione studiato in funzione delle esigenze dei predetti clienti;

Viste le comunicazioni ricevute da questo Ministero dalle società di stoccaggio operanti in Italia facenti riferimento alle rispettive capacità disponibili per l'anno contrattuale di stoccaggio 2018-2019;

Considerato che la quota per il servizio di bilanciamento offerto dagli operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio è confermata in 220 milioni di metri cubi standard;

Decreta:

Art. 1

Stoccaggio di modulazione

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Autorità) determina le modalità atte a garantire a tutti gli utenti la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto.

2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, è stabilito in misura di circa 7.645 milioni di standard metri cubi, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:

a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi 10 anni;

b) il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1° ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacità relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.

3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione di cui al comma 2 è conclusa dalla società Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilità.

4. Le ulteriori capacità di stoccaggio disponibili, pari a circa 4.717 milioni di metri cubi più la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2018-2019 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000.

5. Lo stoccaggio, di cui ai commi 2 e 4, è assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacità secondo i seguenti prodotti:

i. un primo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale;

ii. un secondo che preveda la disponibilità di capacità di iniezione in un mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile.

6. Il calendario delle prime aste è pubblicato nel sito del Ministero dello sviluppo economico. Il calendario delle eventuali aste successive è definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorità.

7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni.

8. Per ciascuna asta è stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema.

9. Una quota di 800 milioni di standard metri cubi dello spazio di cui al comma 4 è destinata a servizi di flessibilità definiti dall'impresa maggiore di stoccaggio, da offrire mediante aste, che rendono disponibile agli utenti prestazioni di punta aggiuntive, anche relativamente a periodi temporali più limitati rispetto all'intero ciclo di erogazione.

Art. 2

Servizi di stoccaggio pluriennali

1. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 2018-2019, una quota delle capacità di cui all'art. 1, comma 4, corrispondente a 1 miliardo di metri cubi standard, è offerta dall'impresa maggiore di stoccaggio per servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme, aggiuntivi ai 502 milioni di metri cubi già conferiti nell'anno contrattuale di stoccaggio 2017-2018.

2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata di due anni.

3. Il servizio di stoccaggio pluriennale è assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio in una asta precedente a quelle per l'allocazione della capacità di cui all'art. 1, comma 4.

4. Per l'asta di cui al comma 3 è stabilito, secondo modalità determinate dall'Autorità, un prezzo di riserva che tenga conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato. Tale valore non è reso noto al sistema.

5. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalità previste per i servizi di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 4.

Art. 3

Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi

1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacità di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacità erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 1, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilità di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2018 - 31 marzo 2019 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato al presente decreto.

2. L'impresa maggiore di stoccaggio è altresì tenuta a garantire al sistema nazionale del gas naturale, in caso di emergenza, una prestazione di punta massima pari a circa 150 milioni di metri cubi per una durata di tre giorni all'inizio del mese di febbraio 2019 il cui valore viene successivamente adeguato fino al 31 marzo in funzione della effettiva erogazione.

3. Le capacità di stoccaggio di cui all'art. 1, comma 4, dedotte quelle di cui al comma 9 dello stesso articolo, e le capacità di cui all'art. 2, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacità erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per 150 giorni, come definito nei codici di stoccaggio.

4. Le imprese di stoccaggio pubblicano nel proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico e dell'eventuale indisponibilità degli impianti di stoccaggio.

Art. 4

Modalità d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale

1. Le modalità di effettuazione delle aste di cui agli articoli 1 e 2 sono stabilite dall'Autorità, sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2018 - 31 marzo 2019.

2. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effettivo utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di stoccaggio e quanto eventualmente stabilito dall'Autorità relativamente all'ampliamento dell'offerta dei servizi di flessibilità.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, ai fini dell'attribuzione della capacità di stoccaggio a ciascun soggetto o gruppo societario, è stabilito il limite massimo del 35% della capacità complessiva offerta per l'anno contrattuale 2018-2019.

4. Qualora gli spazi complessivamente allocati per tutti i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto risultino inferiori al volume medio di gas erogato nel periodo invernale dagli stoccaggi negli ultimi cinque anni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attività produttive 26 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorità, può stabilire le modalità per assicurare comunque una quota minima di riempimento degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.

5. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Il presente decreto, avente natura provvedimentale, è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di stoccaggio di gas naturale.

2. Il presente decreto è comunicato alle imprese di cui al comma 1 per la sua immediata attuazione e all'Autorità ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

3. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse, nel sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2018

Il Ministro: CALENDA

ALLEGATO

Profili erogativi per STOGIT

Volumi mensili massimi erogabili riferiti alla prima e seconda metà del mese (milioni di metri cubi standard)

  Novembre (*) Dicembre Gennaio Febbraio Marzo (**) TOTALE
Modulazione di punta 215 365 660 825 1.040 1.215 910 724 510 296 6.760

.

(*) il volume di novembre è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di ottobre

(**) il volume di marzo è comprensivo dell'eventuale erogazione richiesta per il mese di aprile

Volumi giornalieri massimi riferiti alla prima e seconda metà del mese (milioni di metri cubi standard)

  Novembre (*) Dicembre Gennaio Febbraio Marzo RIFERIMENTO CONTRATTUALE
Modulazione di punta 20,5 34,8 44,0 51,6 69,3 75,9 65,0 51,7 34,0 18,5 75,9

.

(*) per il mese di novembre il volume giornaliero massimo è ottenuto dividendo il volume mensile massimo per 21 giorni

Profili erogativi per Edison Stoccaggio

Volumi mensili massimi erogabili (milioni di metri cubi standard)

  Novembre-Gennaio Febbraio Marzo TOTALE
Modulazione di punta 620 173 92 885

.

Volumi giornalieri massimi (milioni di metri cubi standard)

  Novembre-Gennaio Febbraio Marzo RIFERIMENTO CONTRATTUALE
Modulazione di punta 8,85 6,20 5,30 8,85

.

Laddove sia disponibile punta di erogazione aggiuntiva per effetto di mancati utilizzi precedenti o in corrispondenza di riduzione volontaria della prestazione futura, questa può essere offerta sotto forma di servizi di flessibilità, anche senza spazio associato secondo modalità approvate dall'Autorità.