
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 febbraio 2018
G.U.R.I. 19 marzo 2018, n. 65
Determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. (1)
Testo con annotazioni alla data 30 dicembre 2021
Per l'applicabilità delle disposizioni di cui al presente, si rimanda all'art. 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernente «Ordinamento giudiziario»;
Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, concernente «Istituzione del giudice di pace»;
Visto il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 14 settembre 2011, n. 148» e s.m.i.;
Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace»;
Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante «Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»;
Visto l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 116/2017, in cui sono definite le figure di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario;
Visto l'art. 3, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari sono fissate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e di funzionalità dei servizi della giustizia;
Visto, altresì, l'art. 3, commi 2 e 4, del citato decreto legislativo n. 116/2017, secondo cui, in sede di prima applicazione, le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari non possono essere superiori a quelle dei magistrati professionali che svolgono, rispettivamente, funzioni di merito, giudicanti ovvero requirenti, con esclusione dei magistrati aventi funzioni direttive;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina il regime delle indennità spettanti ai magistrati onorari;
Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
Visto l'art. 31, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 116/2017, che disciplina il regime transitorio delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;
Visto l'art. 35, comma 1, del citato decreto legislativo n. 116/2017, con cui si dispone che, per l'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo decreto legislativo, si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali, disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Rilevato che, nel vigente ruolo organico della magistratura, i posti di magistrato professionale con funzioni giudicanti di merito non direttive sono complessivamente pari a 6.840, mentre i posti di magistrato professionale con funzioni requirenti di merito non direttive sono complessivamente pari a 2.221;
Tenuto conto che tali entità numeriche costituiscono il limite massimo entro cui individuare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari;
Considerato, infine, che le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia, consentono - in sede di prima applicazione - di determinare le dotazioni organiche dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari in misura pari, rispettivamente, a 6.000 e a 2.000 unità;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dall'Adunanza plenaria del Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 17 gennaio 2018;
Decreta:
Dotazione organica dei giudici onorari di pace
La dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata in 6.000 unità.
Dotazione organica dei vice procuratori onorari
La dotazione organica dei vice procuratori onorari è fissata in 2.000 unità.
Disciplina transitoria
1. Dell'organico dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari determinato ai sensi degli articoli 1 e 2, entrano a far parte i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nel secondo quadriennio successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2017, il numero dei magistrati onorari cui spetta l'indennità prevista dall'art. 23, comma 2, nonchè dall'art. 31, comma 2, non potrà essere superiore al 60% della dotazione organica complessiva.
Clausola di invarianza
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica potendosi provvedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla Missione 6 - Giustizia - Programma 6 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Capitolo 1362 piano gestionale 1 per l'anno finanziario 2018 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Entrata in vigore
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 febbraio 2018
Il Ministro della giustizia
ORLANDO
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 402