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N.d.R. Il presente decreto, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 20 marzo 2018, n. 66, è tratto dal sito istituzionale dello Sviluppo Economico.

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO 14 marzo 2018

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi. Modifiche al decreto direttoriale 24 ottobre 2017.

N.d.R. Il presente decreto, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 20 marzo 2018, n. 66, è tratto dal sito istituzionale dello Sviluppo Economico.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, all'articolo 6, commi da 1 a 3, prevede, per un ammontare complessivo pari a euro 100.000.000, l'adozione di interventi di finanziamento a fondo perduto a beneficio di micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all'ammodernamento tecnologico, tramite la concessione di Voucher di importo non superiore a 10.000 euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 23 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 269 del 19 novembre 2014, adottato ai sensi del comma 3 del citato articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 e recante le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni e lo schema standard di bando;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 24 ottobre 2017, con il quale sono individuati i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso, nonché le modalità di concessione e di erogazione delle agevolazioni previste dal citato decreto interministeriale 23 settembre 2014;

Visto, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 7, lettera b), del predetto decreto direttoriale 24 ottobre 2017, nel quale è stabilito che le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 30 gennaio 2018 e fino alle ore 17.00 del 9 febbraio 2018, esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it);

Considerato che il termine finale per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni è stato posticipato con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 9 febbraio 2018 alle ore 17.00 del 12 febbraio 2018;

Considerato l'elevato interesse che l'intervento agevolativo ha suscitato nelle imprese, facendo registrare, nel periodo di apertura dello sportello agevolativo, un volume pari a circa 91.500 domande di agevolazione presentate;

Considerata l'esigenza, in ragione del rilevante volume di domande di accesso alle agevolazioni presentate dalle imprese, di semplificare l'iter amministrativo relativo all'assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione delle agevolazioni;

Ritenuto opportuno, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento amministrativo in tempi compatibili con le esigenze agevolative delle imprese, semplificare, in particolare, le attività di verifica connesse all'assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione delle agevolazioni, nonché quelle relative alla valutazione delle variazioni concernenti i soggetti beneficiari o i progetti di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico;

DECRETA:

N.d.R. Il presente decreto, di cui al Comunicato pubblicato nella G.U.R.I. 20 marzo 2018, n. 66, è tratto dal sito istituzionale dello Sviluppo Economico.

Art. 1

1. Al fine di semplificare le attività istruttorie connesse all'assegnazione definitiva e alla conseguente erogazione delle agevolazioni di cui al decreto interministeriale 23 settembre 2014 citato in premessa, al decreto direttoriale 24 ottobre 2017, anch'esso menzionato in premessa, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) essere ultimate non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nel sito web del Ministero (www.mise.gov.it) del provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, ancorché pagato successivamente. I pagamenti dei titoli di spesa devono, comunque, essere effettuati prima della presentazione della richiesta di erogazione";

b) all'articolo 5, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e deve essere trasmessa esclusivamente attraverso la procedura informatica";

c) all'articolo 5, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Le variazioni relative alle condizioni di svolgimento del progetto di digitalizzazione dei processi aziendali e di ammodernamento tecnologico intervenute successivamente alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni devono essere comunicate al Ministero esclusivamente nell'ambito della richiesta di erogazione del Voucher ai sensi dell'articolo 6. Tali variazioni non possono, in ogni caso, riguardare la regione nell'ambito della quale è ubicata l'unità produttiva interessata dal progetto agevolato, pena la decadenza dalle agevolazioni. Il Ministero procede alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti in merito alle suddette variazioni nell'ambito delle attività istruttorie previste per le richieste di erogazione secondo quanto indicato allo stesso articolo 6.

2-ter. Eventuali rinunce alle agevolazioni possono essere presentate dalle imprese iscritte nel provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1, esclusivamente attraverso la procedura informatica e comportano la decadenza automatica dalle agevolazioni";

d) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6. (Assegnazione definitiva ed erogazione del Voucher). - 1. Ai fini dell'assegnazione definitiva e della conseguente erogazione del Voucher, l'impresa iscritta nel provvedimento cumulativo di prenotazione di cui all'articolo 4, comma 1, è tenuta a presentare la richiesta di erogazione, redatta in conformità allo schema di cui all'allegato n. 3, esclusivamente tramite la procedura informatica. Le modalità di accesso alla procedura informatica e di invio delle richieste di erogazione sono quelle indicate nell'articolo 3, commi 3, 4, 5 e 6. Nel caso in cui l'impresa non risulti in possesso, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, dei requisiti previsti per la fruizione delle agevolazioni, la procedura informatica non consentirà il completamento dell'iter di presentazione della richiesta.

Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, l'impresa è tenuta ad effettuare le necessarie rettifiche. Le richieste di erogazione possono essere presentate a partire dal termine che sarà indicato, entro il 30 marzo 2018, nell'apposita sezione "Voucher digitalizzazione" del sito web del Ministero (www.mise.gov.it).

2. Al solo fine di consentire i controlli di cui al comma 7, l'impresa trasmette unitamente alla domanda di erogazione la seguente documentazione:

a) documentazione di spesa: i titoli di spesa devono riportare la dicitura: «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione del Voucher di cui al D.M. 23 settembre 2014». Per i progetti di spesa agevolati con le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), la predetta dicitura deve essere integrata con la seguente «Programma operativo nazionale Imprese e competitività 2014-2020»;

b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti connessi alla realizzazione del progetto agevolato;

c) liberatorie sottoscritte dai fornitori dei beni e dei servizi acquisiti, predisposte sulla base dello schema di cui all'allegato n. 4, con l'indicazione per i servizi di consulenza e per quelli di formazione degli ambiti di attività di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 23 settembre 2014 a cui sono riferiti;

d) resoconto sulla realizzazione del progetto, redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 5.

3. Il Ministero ricevuta la domanda di erogazione di cui al comma 1 provvede a:

a) verificare la completezza e la regolarità delle dichiarazioni rese dall'impresa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) accertare la vigenza e la regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

4. Il Ministero, fatto salvo quanto indicato ai commi 5 e 6, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione di cui al comma 1 determina con proprio provvedimento l'importo del Voucher da erogare. Per i progetti realizzati in unità produttive ubicate nelle altre Regioni del territorio nazionale l'erogazione del Voucher è effettuata tenendo conto dell'articolazione temporale dell'assegnazione delle risorse a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione prevista dalla delibera CIPE 10 luglio 2017, n. 47/2017.

5. I termini per l'adozione del provvedimento di cui al comma 4 si interrompono qualora il progetto sia stato realizzato apportando una variazione significativa rispetto a quanto indicato nella domanda di accesso alle agevolazioni o sia intervenuta una variazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2. In tali ipotesi, il Ministero procede all'adozione del provvedimento di erogazione solo a seguito del positivo svolgimento delle verifiche connesse all'organicità e alla funzionalità del progetto realizzato e al raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di domanda ovvero della verifica circa la sussistenza dei requisiti soggettivi.

6. Il Ministero, nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 3, lettera b), provvede all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

7. Il Ministero, successivamente all'erogazione del Voucher, procede allo svolgimento dei controlli previsti delle disposizioni nazionali ed europee al fine di verificare, su un campione significativo dei progetti realizzati, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate dalle imprese in sede di richiesta di erogazione. Nel caso di esito negativo dei controlli il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Con successivo provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di definizione del campione, con particolare riferimento ai criteri di estrazione e alla numerosità delle imprese coinvolte, e sono altresì definiti i tempi, le procedure e le modalità di verifica.

8. Nel caso di insussistenza delle condizioni previste per l'assegnazione del Voucher, accertata in qualsiasi fase del procedimento, il Ministero provvede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di erogazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Il Ministero può effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate dalle imprese beneficiarie in fase di presentazione della domanda e nella successiva richiesta di erogazione.

9. Le imprese che non presentano la richiesta di erogazione delle agevolazioni entro 90 giorni dalla scadenza del termine dei 6 mesi per l'ultimazione del progetto agevolato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), decadono dalle agevolazioni e le relative risorse finanziarie rientrano nella disponibilità del Ministero.

10. Per i progetti finanziati a valere sulle risorse del PON Imprese e competitività l'erogazione del Voucher rimane subordinata al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni europee in materia di certificazione delle spese stabilite dal regolamento (UE) n. 1303/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 347 del 20 dicembre 2013";

e) gli allegati n. 3 e n. 6 sono sostituiti, rispettivamente, dagli allegati A e B al presente decreto.

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto direttoriale 24 ottobre 2017 non espressamente modificato dal presente provvedimento.

Roma, 14 marzo 2018

Il Direttore Generale

CARLO SAPPINO

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