
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 19 marzo 2018
G.U.R.S. 30 marzo 2018, n. 14
Integrazione dell'art. 1 dell'AIR di assistenza primaria 2010 con il comma 6 bis.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;
Visto il D.Lgs. n. 502/92 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 517/93 ed ulteriormente modificato con il D.Lgs. n. 229/99;
Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con intesa siglata in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Stato-Regioni, come rinnovato in data 8 luglio 2010;
Visto, in particolare, l'art. 54, comma 4, lett. e), del predetto Accordo, il quale prevede che la forma associativa sia costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dello stesso art. 54;
Visto, in particolare, l'art. 54, comma 17, del predetto Accordo, il quale prevede che la definizione dei contenuti e delle modalità di attuazione dello stesso articolo sia demandata alla contrattazione regionale;
Visto, in particolare, l'art. 59, parte B), comma 4, del predetto Accordo, il quale prevede un'indennità destinata ai medici che svolgono la propria attività sotto forma di medicina in associazione;
Visto il D.A. n. 2151 del 6 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo integrativo regionale di assistenza primaria, sottoscritto da questa Regione e dalle organizzazioni sindacali di categoria in data 12 agosto 2010;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del predetto AIR, il quale, nell'ambito della Regione siciliana, prevede che la forma associativa sia costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto per le singole forme associative;
Visto, in particolare, lo stesso comma 6 del predetto art. 1, il quale prevede altresì che i componenti che si inseriscano successivamente in una associazione precedentemente costituita siano inclusi nella relativa graduatoria secondo la propria anzianità di partecipazione all'associazione stessa e che pertanto l'indennità di associazionismo sarà loro corrisposta soltanto in presenza di risorse disponibili;
Visto il verbale della seduta del Comitato regionale permanente di medicina generale, tenutasi in data 19 ottobre 2017, dai quale risulta la necessità di rivisitare l'art. 1 dell'AIR di assistenza primaria con la previsione dell'istituzione di un tavolo negoziale regionale dedicato, al fine di apportare eventuali modifiche al citato art. 1, comma 6, fermo restando il mantenimento del budget assegnato alle singole Aziende sanitarie per lo specifico istituto contrattuale;
Visto il verbale della seduta del Tavolo tecnico regionale istituito ad hoc, tenutasi in data 18 gennaio 2018, dal quale risulta la necessità di inserire, ad integrazione del citato art. 1 dell'AIR di assistenza primaria, il comma 6 bis a tutela dei medici associati in associazione che, a seguito di cessazione dal servizio di uno o più componenti, fosse rimasta formata da due soli medici, non mantenendo il requisito minimo di tre componenti, previsto dallo stesso art. 1 dell'AIR di assistenza primaria 2010;
Visto il verbale della seduta dello stesso Tavolo tecnico regionale, tenutasi in data 6 febbraio 2018, dal quale risulta la condivisione, relativamente ai contenuti del comma 6 bis, con il quale integrare il citato art. 1 dell'AIR di assistenza primaria;
Visto il verbale della seduta del Comitato regionale permanente di medicina generale, tenutasi in data 21 febbraio 2018, dal quale risulta la ratifica del testo del comma 6 bis, ad integrazione dell'art. 1 dell'accordo integrativo regionale di assistenza primaria 2010;
Considerato di dover garantire il diritto al transito, tranne nel caso di passaggio da associazione in rete ad associazione semplice, in altra associazione di livello pari o inferiore, validamente costituita e collocata nella graduatoria degli aventi diritto alla remunerazione della relativa indennità, prevedendo il mantenimento dell'indennità di associazionismo, ove percepita, con decorrenza 1 gennaio 2018, ai medici provenienti da associazione precedentemente costituita, in cui fosse venuto meno, esclusivamente nel caso di cessazione dal servizio, il requisito minimo di tre partecipanti, previsto dal citato art. 1;
Considerato che la disposizione di cui al predetto comma 6 bis, ad integrazione dell'art. 1 del vigente AIR di assistenza primaria, non comporta oneri aggiuntivi per le aziende sanitarie della Regione;
Ritenuto di dover provvedere all'integrazione dell'art. 1 dell'AIR 2010 di assistenza primaria, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, con il comma 6 bis;
Decreta:
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente riportate, l'art. 1 dell'AIR di assistenza primaria, pubblicato con D.A. n. 2151 del 6 settembre 2010 nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, fermo restando quanto ivi contenuto, viene integrato con il comma 6 bis, come di seguito riportato:
"Fermo restando tutto quanto previsto dal comma 6 del l'art. 1 del presente AIR di assistenza primaria, qualora un'associazione già costituita e collocata utilmente nella graduatoria degli aventi diritto alta remunerazione dell'indennità prevista dall'art. 59 parte b) comma 4 del vigente ACN di medicina generale, perda il requisito minimo di tre partecipanti, esclusivamente nel caso di cessazione dal servizio d uno o più componenti, è consentito ai membri della stessa il transito ad altra associazione di livello pari o inferiore, tranne nel caso di passaggio da associazione in rete ad associazione semplice, mantenendo la propria anzianità associativa e il diritto alla relativa indennità.
La presente disposizione non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico delle aziende sanitarie; gli effetti economici derivanti dalla stessa avranno decorrenza a far data dall'1 gennaio 2018".