
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 15 febbraio 2018
G.U.R.I. 11 aprile 2018, n. 84
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;
Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
Vista la direttiva delegata 2017/1009/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione;
Vista la direttiva delegata 2017/1010/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti;
Vista la direttiva delegata 2017/1011/UE della Commissione, del 15 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche;
Vista la direttiva delegata 2017/1975/UE della Commissione, del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione;
Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2017/1009/UE, 2017/1010/UE, 2017/1011/UE, e 2017/1975/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;
Decreta:
1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 9, lettera b), è sostituito dal seguente:
«9 b) | Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) | Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9. |
9 b)-I | Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione) | Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.» |
.
b) il punto 13, lettera a), è sostituito dal seguente:
«13 a) | Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche | Applicabile a tutte le categorie, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie» |
.
c) il punto 13, lettera b), è sostituito dal seguente:
«13 b) | Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione | Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9» |
13 b)-I | Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate | Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;» |
13 b)-II | Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato | |
13 b)-III | Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione |
.
d) il punto 39, è sostituito dal seguente:
«39 a) | Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm2 di superficie dello schermo di visualizzazione) | Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019» |
1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.
2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.
Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.
Roma, 15 febbraio 2018
Il Ministro: GALLETTI
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2018
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 397