
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 13 aprile 2018
G.U.R.I. 19 aprile 2018, n. 91
Utilizzo della piattaforma «Pago PA» per il pagamento digitalizzato dei diritti e delle tasse di proprietà industriale.
IL DIRETTORE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, come modificato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale» e s.m.i.;
Tenuto conto che l'art. 5 del predetto decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 prevede che le PP.AA. sono vincolate ad accettare, tramite la piattaforma PagoPA fornita da AGID, i pagamenti loro spettanti, a qualsiasi titolo, attraverso sistemi di pagamento elettronico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2010, n. 33 e successive modifiche e integrazioni, concernente il «Regolamento di attuazione del codice della proprietà industriale»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 marzo 2013 relativo al nuovo deposito telematico delle domande connesse alle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di modelli e disegni industriali e di marchi d'impresa, nonchè ai titoli di proprietà concessi;
Tenuto conto che il predetto decreto del 21 marzo 2013 prevede che l'avvio delle nuove modalità di deposito telematico sia disciplinato da un decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico dell'11 luglio 2014 con il quale si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito per via telematica della traduzione in italiano delle rivendicazioni della domanda di brevetto europeo, di cui all'art. 54 del codice della proprietà industriale, e della traduzione in italiano, a scopo di convalida, del testo del brevetto europeo pubblicato, di cui all'art. 56 del codice della proprietà industriale;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 20 novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2014, n. 281 relativo al pagamento tramite il modello F24 dei diritti e delle tasse riferite ai titoli della proprietà industriale;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 gennaio 2015, n. 24, con il quale si è provveduto ad avviare la nuova procedura di deposito, per via telematica, delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di utilità, delle domande di registrazione di disegni e modelli e di marchi d'impresa, delle istanze connesse a dette domande nonchè ai titoli di proprietà industriale concessi;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 24 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2015, n. 48, con il quale si è provveduto ad apportare modificazioni al predetto decreto direttoriale del 26 gennaio 2015;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 maggio 20015, n. 117, con il quale è stato previsto che, a partire dal 18 maggio 2015, il pagamento dei diritti per il mantenimento in vita dei titoli di proprietà industriale relativi a certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori possa essere effettuato anche attraverso le modalità di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 26 gennaio 2015;
Visto il decreto del direttore generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello sviluppo economico del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre, n. 258, con il quale si è provveduto ad estendere la nuova procedura di deposito, per via telematica, anche alle domande di certificati complementari per i medicinali e i prodotti fitosanitari, di nuove varietà vegetali, di topografie dei prodotti a semiconduttori, ai ricorsi alla Commissione dei ricorsi, agli atti di opposizione alla registrazione dei marchi ed alle istanze connesse a dette domande;
Decreta:
Pagamento dei diritti e delle tasse
1. A partire dal 7 maggio 2018, il pagamento dei diritti e delle tasse sui depositi telematici di tutte le domande di titoli in proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse può essere effettuato on line tramite la piattaforma PagoPA, contestualmente al deposito stesso, per mezzo di carta di credito, bonifico bancario o altra modalità di pagamento ivi prevista, utilizzando uno degli istituti bancari che hanno aderito a tale piattaforma.
2. Nei seguenti casi, il pagamento di diritti e tasse di proprietà industriale continua ad essere effettuato esclusivamente con la previgente modalità:
a) deposito telematico dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi e degli atti di opposizione alla registrazione dei marchi;
b) deposito cartaceo di tutte le domande e istanze effettuato presso le CCIAA o a mezzo servizio postale;
c) mantenimento in vita di tutti i titoli di proprietà industriale.
3. Il pagamento di diritti e tasse per i depositi di cui al comma 1 può continuare ad essere effettuato anche attraverso la previgente modalità che prevede l'utilizzo del Modello F24.
Ricevuta di avvenuto pagamento on line dei diritti e delle tasse
1. In relazione ai pagamenti effettuati di cui all'art. 1, comma 1, il sistema di deposito invia, all'indirizzo e-mail comunicato dall'utente in sede di registrazione al sistema stesso, una ricevuta di avvenuto pagamento contenente le informazioni relative all'Identificativo unico di versamento (IUV), alla causale ed all'importo di pagamento, nonchè al numero della domanda a cui il pagamento si riferisce.
Roma, 13 aprile 2018
Il direttore generale: GULINO