
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 marzo 2018
G.U.R.I. 27 aprile 2018, n. 97
Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA E IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»;
Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante «Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, recante «Imposta sugli spettacoli», ed in particolare l'art. 6, ove è stabilito che «Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purchè conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto», ed in particolare l'art. 74-quater, ove è stabilito che «Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, recante «Norme di attuazione delle disposizioni di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa», ed in particolare l'art. 5, che prevede l'istituzione di apposita commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, recante «Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti»;
Visto il decreto del Ministero delle finanze 13 luglio 2000, recante «Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche»;
Visto il decreto delle Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, recante «Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonchè delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e del decreto ministeriale 13 luglio 2000 del Ministero delle finanze»;
Visto il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, recante «Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature»;
Vista la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 34/E del 27 giugno 2003, recante «Installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate idonei all'emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», ed in particolare l'art. 5, secondo cui «La libera circolazione di un determinato servizio della società dell'informazione proveniente da un altro Stato membro può essere limitata, con provvedimento dell'autorità giudiziaria o degli organi amministrativi di vigilanza o delle autorità indipendenti di settore, per motivi di: a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione, individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonchè contro la violazione della dignità umana; b) tutela della salute pubblica; c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionale; d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.»;
Visto l'art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed in particolare il comma 545 ove si stabilisce che «Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonchè di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonchè, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purchè senza finalità commerciali» ed il comma 546, secondo cui «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del comma 545, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonchè di assicurare la tutela dei consumatori.»;
Sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori;
Decreta:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonchè di assicurare la tutela dei consumatori, il presente decreto detta le specificazioni e le regole tecniche attuative dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto le persone fisiche che effettuano la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso di cui al comma 1 in modo occasionale e senza finalità commerciali.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende:
a) per «titoli di accesso ad attività di spettacolo»: un titolo di accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione spettacolistica di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) per «titolari dei sistemi di emissione»: il soggetto responsabile, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo e della trasmissione per via telematica o tramite supporto magnetico dei riepiloghi da inviare alla SIAE e che, all'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto del Ministero delle finanze del 13 luglio 2000 è indicato come «soggetto utilizzatore»;
c) per «soggetti legittimati»: chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità a realizzare un sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso ad attività di spettacolo.
Vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo mediante sistemi di biglietterie automatizzate
1. Al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, i titolari dei sistemi di emissione assicurano che la vendita, o altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo avvengano esclusivamente attraverso sistemi informatici che, essendo idonei a distinguere l'accesso effettuato da una persona fisica rispetto a quello effettuato da un programma automatico, impediscano l'acquisto da parte di tale programma, nonchè siano in grado di identificare l'acquirente.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono definite le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi informatici di cui al comma 1, per i quali i soggetti legittimati richiedono all'Agenzia delle entrate il riconoscimento di idoneità. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti modalità e termini di applicazione delle predette specifiche tecniche.
3. La Commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, è integrata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, esclusivamente per le attività connesse al riconoscimento di idoneità di cui al comma 2, da un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e da un rappresentante dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Funzioni e compiti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila, con riferimento alla vendita ed alle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo attraverso reti di comunicazione elettronica, sul rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, irrogando le sanzioni ivi previste. A tal fine l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta un regolamento in materia, anche nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del presente decreto, per assicurare la tutela dei titolari di diritti d'autore e dei consumatori nell'ambito di vendite ed altre forme di collocamenti di titoli di accesso ad attività di spettacolo mediante i sistemi di biglietterie automatizzate.
Principi attinenti all'irrogazione di sanzioni
1. Le autorità competenti e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, intervengono d'ufficio o su segnalazione.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, le autorità competenti e, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, irrogano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza ed assicurando il contraddittorio, secondo i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Qualora la condotta vietata sia effettuata attraverso reti di comunicazione elettronica l'Autorità per e garanzie nelle comunicazioni dispone la rimozione dei contenuti integranti la condotta vietata. Nel caso di violazioni gravi, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre l'oscuramento anche temporaneo del sito internet attraverso il quale è compiuta la violazione.
4. In caso di mancata applicazione delle specifiche tecniche di cui all'art. 3, comma 2 o di mancato adeguamento alle specifiche tecniche aggiornate, sono applicabili le disposizioni di cui al punto 17 del provvedimento del 22 ottobre 2002 dell'Agenzia delle entrate.
Roma, 12 marzo 2018
Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN
Il Ministro della giustizia
ORLANDO
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI
Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2018
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 403