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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 aprile 2018

G.U.R.I. 30 aprile 2018, n. 99

Aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2018, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente l'imposta municipale propria (IMU);

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della 27 dicembre 2013, n. 147 [N.d.R. recte: legge 27 dicembre 2013, n. 147], che ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella tassa sui rifiuti (TARI);

Visto il comma 675 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 a norma del quale la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU e della TASI dovuti per l'anno 2018;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2018 = 1,01;

per l'anno 2017 = 1,01;

per l'anno 2016 = 1,01;

per l'anno 2015 = 1,02;

per l'anno 2014 = 1,02;

per l'anno 2013 = 1,02;

per l'anno 2012 = 1,05;

per l'anno 2011 = 1,08;

per l'anno 2010 = 1,09;

per l'anno 2009 = 1,10;

per l'anno 2008 = 1,15;

per l'anno 2007 = 1,19;

per l'anno 2006 = 1,22;

per l'anno 2005 = 1,26;

per l'anno 2004 = 1,33;

per l'anno 2003 = 1,37;

per l'anno 2002 = 1,42;

per l'anno 2001 = 1,46;

per l'anno 2000 = 1,51;

per l'anno 1999 = 1,53;

per l'anno 1998 = 1,55;

per l'anno 1997 = 1,59;

per l'anno 1996 = 1,64;

per l'anno 1995 = 1,69;

per l'anno 1994 = 1,74;

per l'anno 1993 = 1,78;

per l'anno 1992 = 1,79;

per l'anno 1991 = 1,83;

per l'anno 1990 = 1,91;

per l'anno 1989 = 2,00;

per l'anno 1988 = 2,09;

per l'anno 1987 = 2,26;

per l'anno 1986 = 2,44;

per l'anno 1985 = 2,61;

per l'anno 1984 = 2,79;

per l'anno 1983 = 2,96;

per l'anno 1982 e

anni precedenti = 3,13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2018

Il direttore generale delle finanze

LAPECORELLA