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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 2018 

G.U.R.I. 7 maggio 2018, n. 104

Modifica degli allegati C e D al decreto 28 dicembre 2015, concernente l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Vista la legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dall'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto 28 dicembre 2015, che prevede che gli allegati al medesimo decreto possono essere modificati con provvedimento del direttore generale delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate;

Vista la Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa, recante la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1988, come modificata dal Protocollo del 27 maggio 2010;

Vista la legge 10 febbraio 2005, n. 19, recante l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, con Allegati, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, e sua esecuzione;

Vista la legge 27 ottobre 2011, n. 193, recante la ratifica e l'esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 27 maggio 2010;

Visto l'Accordo multilaterale tra i Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di scambio automatico di informazioni su conti finanziari, per l'implementazione del nuovo standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard), firmato a Berlino il 29 ottobre 2014, e successive sottoscrizioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 67 del 2013, e successive modificazioni;

Visto lo Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 febbraio 2001, n. 42;

Visto il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 febbraio 2001, n. 36;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 febbraio 2001, n. 9, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Decretano:

Art. 1

Modifica dell'Allegato C

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato C, recante l'elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, è sostituito dal seguente:

N.

Giurisdizioni

Anno del primo scambio di informazioni

Primo periodo d'imposta oggetto di comunicazione

1

ANDORRA

2018

2017

2

ARABIA SAUDITA

2018

2017

3

ARGENTINA

2017

2016

4

AUSTRALIA

2018

2017

5

AUSTRIA

2017

2016

6

AZERBAIJAN

2018

2017

7

BELGIO

2017

2016

8

BONAIRE

2017

2016

9

BRASILE

2018

2017

10

BULGARIA

2017

2016

11

CANADA

2018

2017

12

CILE

2018

2017

13

CIPRO

2017

2016

14

COLOMBIA

2017

2016

15

COREA

2017

2016

16

CROAZIA

2017

2016

17

DANIMARCA

2017

2016

18

ESTONIA

2017

2016

19

FEDERAZIONE RUSSA

2018

2017

20

FINLANDIA*

2017

2016

21

FRANCIA**

2017

2016

22

GERMANIA

2017

2016

23

GIAPPONE

2018

2017

24

GIBILTERRA

2017

2016

25

GRECIA

2017

2016

26

GROENLANDIA

2018

2017

27

GUERNSEY

2017

2016

28

HONG KONG

2018

2017

29

INDIA

2017

2016

30

INDONESIA

2018

2017

31

IRLANDA

2017

2016

32

ISLANDA

2017

2016

33

ISOLA DI MAN

2017

2016

34

ISOLE FAROE

2017

2016

35

ISRAELE

2018

2017

36

JERSEY

2017

2016

37

LETTONIA

2017

2016

38

LIECHTENSTEIN

2017

2016

39

LITUANIA

2017

2016

40

LUSSEMBURGO

2017

2016

41

MALESIA

2018

2017

42

MALTA

2017

2016

43

MAURITIUS

2018

2017

44

MESSICO

2017

2016

45

MONACO

2018

2017

46

NORVEGIA

2017

2016

47

NUOVA ZELANDA

2018

2017

48

PAESI BASSI

2017

2016

49

PAKISTAN

2018

2017

50

POLONIA

2017

2016

51

PORTOGALLO***

2017

2016

52

REGNO UNITO

2017

2016

53

REPUBBLICA CECA

2017

2016

54

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

2018

2017

55

REPUBBLICA SLOVACCA

2017

2016

56

ROMANIA

2017

2016

57

SABA

2017

2016

58

SAN MARINO

2017

2016

59

SEYCHELLES

2017

2016

60

SINGAPORE

2018

2017

61

SINT EUSTATIUS

2017

2016

62

SLOVENIA

2017

2016

63

SPAGNA****

2017

2016

64

SUDAFRICA

2017

2016

65

SVEZIA

2017

2016

66

SVIZZERA

2018

2017

67

UNGHERIA

2017

2016

68

URUGUAY

2018

2017

_____________________

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Art. 2

Modifica dell'Allegato D

1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, l'Allegato D, recante l'elenco delle giurisdizioni partecipanti, è sostituito dal seguente:

N.

Giurisdizioni

1

ALBANIA

2

ANDORRA

3

ANGUILLA

4

ANTIGUA E BARBUDA

5

ARABIA SAUDITA

6

ARGENTINA

7

ARUBA

8

AUSTRALIA

9

AUSTRIA

10

AZERBAIJAN

11

BARBADOS

12

BAHAMAS

13

BAHRAIN

14

BELGIO

15

BELIZE

16

BERMUDA

17

BONAIRE

18

BRASILE

19

BULGARIA

20

CANADA

21

CILE

22

CIPRO

23

COLOMBIA

24

COREA

25

COSTA RICA

26

CROAZIA

27

CURAÇAO

28

DANIMARCA

29

EMIRATI ARABI UNITI

30

ESTONIA

31

FEDERAZIONE RUSSA

32

FINLANDIA

33

FRANCIA

34

GERMANIA

35

GHANA

36

GIAPPONE

37

GIBILTERRA

38

GRECIA

39

GRENADA

40

GROENLANDIA

41

GUERNSEY

42

HONG KONG

43

INDIA

44

INDONESIA

45

IRLANDA

46

ISLANDA

47

ISOLA DI MAN

48

ISOLE CAYMAN

49

ISOLE COOK

50

ISOLE FAROE

51

ISOLE MARSHALL

52

ISOLE TURKS E CAICOS

53

ISOLE VERGINI BRITANNICHE

54

ISRAELE

55

JERSEY

56

KUWAIT

57

LETTONIA

58

LIBANO

59

LIECHTENSTEIN

60

LITUANIA

61

LUSSEMBURGO

62

MALESIA

63

MALTA

64

MAURITIUS

65

MESSICO

66

MONACO

67

MONSERRAT

68

NAURU

69

NIGERIA

70

NIUE

71

NORVEGIA

72

NUOVA ZELANDA

73

PAESI BASSI

74

PAKISTAN

75

PANAMA

76

POLONIA

77

PORTOGALLO

78

QATAR

79

REGNO UNITO

80

REPUBBLICA CECA

81

REPUBBLICA POPOLARE CINESE

82

REPUBBLICA SLOVACCA

83

ROMANIA

84

SABA

85

SAINT KITTS E NEVIS

86

SAINT LUCIA

87

SAINT VINCENT E GRENADINES

88

SAMOA

89

SAN MARINO

90

SEYCHELLES

91

SINGAPORE

92

SINT EUSTATIUS

93

SINT MAARTEN

94

SLOVENIA

95

SPAGNA

96

SUDAFRICA

97

SVEZIA

98

SVIZZERA

99

TURCHIA

100

UNGHERIA

101

URUGUAY

__________________

*Include: Isole Åland.

**Include: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Riunione, Saint Martin e Mayotte, Saint Barthelemy.

***Include: Azzorre e Madera.

****Include: Isole Canarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2018

Il direttore generale delle  Finanze

LAPECORELLA

Il direttore dell'Agenzia delle entrate

RUFFINI