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DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018

G.U.R.I. 10 maggio 2018, n. 107

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 680;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visti gli accordi contrattuali sottoscritti in data 26 gennaio 2018 e 8 febbraio 2018 rispettivamente per il personale del comparto sicurezza difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, per l'anno finanziario 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta iscritto, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», azione «Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale», ai sensi del predetto art. 1, comma 680, il capitolo n. 3027, piano gestionale 6, denominato «Spese del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, sono destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè all'attuazione di quanto previsto dall'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base degli importi indicati nella seguente tabella.

  2018 2019 dal 2020
FESI -Personale corpi di polizia 30.512.272 61.024.545 91.536.817
FESI -Personale Forze armate 12.923.143 25.846.286 38.769.429
Attuazione art. 46, D.Lgs. 95/2017 3.140.792 6.281.585 9.422.378
Fondo Rischio, Posizione e Risultato - Personale Dirigente VV.F. 138.328 276.653 414.981
Fondo produttività - Personale direttivo VV.F. 78.747 157.495 236.242
Fondo amm.ne- Personale non dirigente e non direttivo VV.F. 3.206.718 6.413.436 9.620.153
TOTALE LORDO AMM.NE 50.000.000 100.000.000 150.000.000

.

2. Tenuto conto degli incrementi delle misure per i compensi destinati al lavoro straordinario, disposti nell'ambito degli accordi sottoscritti in data 26 gennaio 2018 e 8 febbraio 2018 rispettivamente per il personale del comparto sicurezza difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, citati in premessa, le risorse di cui al presente articolo non sono destinate a tale finalità.

Art. 2

Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa

1. I fondi per i servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e per il personale delle forze armate, sono incrementati come di seguito specificato (importi annui in euro):

  2018 2019 dal 2020
CORPI DI POLIZIA
Polizia di Stato 7.342.304 14.684.608 22.026.912
Polizia Penitenziaria 2.846.136 5.692.273 8.538.409
Arma dei Carabinieri 8.258.550 16.517.100 24.775.649
Guardia di Finanza 4.546.433 9.092.865 13.639.298
Totale annuo (lordo dipendente) 22.993.423 45.986.846 68.980.269
Totale annuo lordo amm.ne (32,7%) 30.512.272 61.024.545 91.536.817
FORZE ARMATE
Totale annuo (lordo dipendente) 9.738.616 19.477.231 29.215.847
Totale annuo lordo amm.ne (32,7%) 12.923.143 25.846.286 38.769.429
Art. 3

Attuazione di quanto previsto dall'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a tal fine dall'art. 1, comma 1, sono così ripartite:

  2018 2019 dal 2020
Polizia di Stato 605.651 1.055.948 1.506.245
Arma dei CC 504.300 1.033.391 1.562.483
Guardia di Finanza 297.113 610.532 923.952
Polizia Penitenziaria 83.148 150.410 217.671
Forze armate 1.592.515 3.315.174 5.037.832
Effetti indotti su Carriera dirigenziale penitenziaria 58.065 116.130 174.194
TOTALE 3.140.792 6.281.585 9.422.378

.

2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultasse significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base della valutazione delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 680 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al comma 1 sono appositamente rimodulate tra le stesse.

Art. 4

Riparto delle risorse per le finalità del comparto dei vigili del Fuoco e del soccorso pubblico

1. Le risorse di cui all'art. 1, spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da destinarsi ai rispettivi fondi per il trattamento accessorio, sono ripartite come segue:

  2018 2019 dal 2020
Personale dirigente 104.241 208.481 312.722
Personale direttivo 59.342 118.685 178.027
Personale non dirigente e non direttivo 2.416.517 4.833.034 7.249.550
Totale lordo dipendente 2.580.100 5.160.199 7.740.299
Totale lordo amministrazione 3.423.793 6.847.585 10.271.377

.

2. Per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo le risorse di competenza andranno destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, agli istituti destinati al personale coinvolto nei servizi operativi ivi compresi quelli di natura accessoria previsti in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

3. Per il personale dirigente le risorse di competenza andranno destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, all'incremento della retribuzione di risultato.

Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2018

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri

BOSCHI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze

PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 836