Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 23 marzo 2018

G.U.R.I. 23 maggio 2018, n. 118

Modalità di svolgimento dei corsi per gli appartenenti alle carriere dei funzionari, dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.

TESTO COORDINATO (al D.M. Interno 28 febbraio 2019)

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente «Nuovo ordinamento della Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visti gli articoli 4, commi 4 e 6, 5-ter, comma 4, 32, commi 2 e 4, 33, comma 4, 47, comma 2, e 48, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina dell'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia;

Visti gli articoli 6, comma 4, 33 comma 4, e 48, comma 4, del decreto legislativo n. 334 del 2000, e successive modificazioni, che prevedono l'adozione di un decreto del decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina del corso di formazione dirigenziale per l'accesso alle qualifiche di vice questore aggiunto, di direttore tecnico capo, di medico capo e di medico veterinario capo;

Visti gli articoli 52 e 57, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000 e successive modificazioni, che prevedono l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento professionale per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 ed, in particolare, le lettere bb), iii), e rrr), che prevedono l'adozione di un decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza per la disciplina dei corsi di aggiornamento dirigenziale per il personale che accede, nella fase transitoria, alle qualifiche di vice questore aggiunto, vice questore, direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore, medico capo e medico superiore;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256, recante «Regolamento di riorganizzazione dell'Istituto superiore di Polizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, concernente «Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi destinati al personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, in attuazione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334»;

Ritenuto di dover procedere, ai fini di una disciplina organica delle anzidette materie, all'emanazione di un unico decreto;

Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato maggiormente rappresentative;

Decreta:

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI 

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo I 

Ambito di applicazione

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 1

Corsi disciplinati dal decreto

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Il presente decreto disciplina i corsi che si svolgono a cura della Scuola superiore di Polizia (di seguito: «Scuola»).

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:

a) i principi in materia di struttura ed organizzazione generale dei corsi;

b) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia, inclusa la disciplina dei giudizi di idoneità al servizio di polizia e del periodo applicativo;

c) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento per lo sviluppo dirigenziale delle carriere dei funzionari di cui alla lettera b);

d) le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica di cui agli articoli 52 e 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni (di seguito: «decreto legislativo»);

e) le modalità di svolgimento e di verifica finale del tirocinio operativo previsto dopo la conclusione dei corsi di formazione cui sono stati avviati i vincitori dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato e di commissario tecnico della Polizia di Stato, ai sensi degli articoli 2-bis, comma 1, lettera a), e 31 del decreto legislativo;

f) le modalità di svolgimento, nella fase transitoria, dei corsi di aggiornamento dirigenziale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificate dall'art. 14, comma 1, lettere h), r) e t), del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo II 

Struttura e organizzazione dei corsi

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 2

Istituzione dei corsi e piano della formazione

1. I corsi sono istituiti con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza di cui costituisce parte integrante il piano della formazione, ad esso allegato, adottato su proposta del direttore della Scuola.

2. Il piano della formazione individua le materie d'insegnamento, i programmi, gli esami, le altre prove e gli obiettivi formativi nell'ambito delle finalità fissate dal presente decreto.

3. Per i corsi di aggiornamento di cui al titolo IV, il piano della formazione individua gli esami o le altre prove quando gli obiettivi formativi lo richiedono.

4. Per i corsi strutturati in più cicli, il piano della formazione stabilisce, altresì, gli esami, le prove da superare e gli obiettivi da raggiungere per ciascun ciclo.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 3

Giuramento, obblighi e modalità di frequenza dei corsi

1. Ciascun frequentatore dei corsi di formazione di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), quale primo atto solenne, presta giuramento ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253. I frequentatori che superano l'esame finale dei medesimi corsi e che sono dichiarati idonei al servizio di Polizia rinnovano il giuramento, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, comma 4, 32, comma 4, e 47, comma 4, del decreto legislativo.

2. Ai fini del raggiungimento dei limiti massimi di assenza previsti per le dimissioni dai corsi si computano le giornate di effettiva attività didattica.

3. La mancata partecipazione, anche in giornate diverse, alle attività previste dall'orario delle lezioni, per un totale di otto ore, costituisce assenza da una giornata didattica.

4. Non sono considerate d'assenza le giornate in cui il frequentatore ha dovuto rendere testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.

5. I periodi di congedo straordinario o aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.

6. I frequentatori dei corsi giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a partecipare ad attività didattiche compatibili, a giudizio del medico responsabile dell'ufficio sanitario della Scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

7. I frequentatori dei corsi fruiscono del congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dal piano della formazione.

8. Durante la frequenza dei corsi non è ammessa la partecipazione ad attività didattiche diverse da quelle previste dai calendari del piano della formazione.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 4

Articolazione e finalità dei corsi

1. I corsi hanno, di norma, carattere residenziale. Sono a carattere residenziale i corsi disciplinati dal titolo II, limitatamente alle attività formative che, secondo il piano della formazione, si svolgono presso la Scuola.

2. L'insegnamento, l'addestramento, l'applicazione allo studio ed alla ricerca individuale e di gruppo, l'organizzazione delle attività culturali e sportive e i periodi applicativi costituiscono percorsi formativi coerenti con le finalità fissate dal presente decreto. Allo stesso fine concorrono le regole di comportamento e ogni altra attività stabilita dalla Scuola.

3. Di massima le attività didattiche si svolgono nelle ore antimeridiane e pomeridiane, dal lunedì al venerdì, e sono articolate in ore didattiche e pause di intervallo per un ammontare complessivo non superiore alle trentasei ore effettive settimanali. Ove lo richiedano specifiche esigenze formative, le attività didattiche possono essere organizzate anche in orari e giornate diversi e in eccedenza rispetto al limite delle trentasei ore, fatto salvo il diritto dei frequentatori al recupero, nelle quattro settimane successive, delle giornate di riposo settimanale o festivo eventualmente non fruite.

4. Ciascun corso è sviluppato secondo il calendario settimanale delle attività definito dalla direzione della Scuola. Durante i periodi applicativi il calendario delle attività dei frequentatori, organizzato in modo da favorirne la partecipazione per non più di otto ore giornaliere alle attività operative di particolare interesse formativo, è stabilito dal dirigente dell'ufficio o del reparto presso cui si svolge l'applicazione, che ne informa la direzione della Scuola. Il calendario settimanale delle attività costituisce, per i frequentatori, orario di servizio.

5. Fermo restando quanto eventualmente disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei, i percorsi formativi si articolano in moduli in relazione alle esigenze di sviluppo dei contenuti previsti dal piano della formazione. Al termine di ciascun modulo i frequentatori sostengono i previsti esami, prove o verifiche, il cui esito concorre alla formazione della graduatoria finale secondo quanto disciplinato dal piano della formazione.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 5

Organizzazione e gestione dei corsi

1. A ciascuno dei corsi di cui al titolo II è preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori.

2. Il direttore della Scuola può ripartire i frequentatori di ogni corso in più sezioni, ciascuna non superiore a 50 unità, per assicurare l'efficacia dell'attività didattica.

3. A ciascuna delle sezioni può essere preposto un funzionario della Polizia di Stato con qualifica superiore a quella dei frequentatori, le cui attività sono coordinate dal funzionario preposto al corso.

4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 3 sono di natura esclusiva e sono conferiti dal direttore della scuola.

5. Il funzionario preposto al corso [, coadiuvato dai funzionari preposti alle sezioni didattiche] (parole soppresse) (1):

a) svolge compiti di inquadramento e di addestramento professionale;

b) ai fini dell'attribuzione dei giudizi di idoneità, compila il registro delle annotazioni comportamentali, documentando, per ciascun frequentatore, ogni elemento che, pur non risultando rilevante ai fini disciplinari o premiali, è suscettibile di considerazione, e contribuisce all'acquisizione agli atti d'ufficio di ogni altro elemento utile per la conoscenza del frequentatore.

6. Per le finalità di cui al presente articolo con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può essere disposta la temporanea assegnazione, presso la Scuola, di funzionari della Polizia di Stato in possesso di specifici requisiti professionali.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 6

Sessioni suppletive e straordinarie

1. I frequentatori che per malattia o altro giustificato motivo non possono sostenere nella sessione ordinaria tutti gli esami e le altre prove fissati dal piano della formazione ovvero che non li hanno superati per insufficiente profitto sono ammessi ad apposita sessione suppletiva, che può essere prevista anche nell'ambito dell'esame finale.

2. I frequentatori di cui al comma 1 che non superano, nella sessione ordinaria o in quella suppletiva, tutti gli esami e le altre prove previsti dal piano della formazione, sono dimessi dal corso ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo.

3. I frequentatori che, senza giustificato motivo accertato dal presidente della Commissione d'esame, non si presentano all'esame finale sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.

4. I frequentatori che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della Commissione di esame, non possono partecipare all'esame finale, sono ammessi a sostenerlo in una sessione straordinaria da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'esame medesimo.

5. I frequentatori giudicati temporaneamente non idonei ai compiti d'istituto per motivi di salute possono essere ammessi a sostenere gli esami e le altre prove previsti dal piano della formazione compatibili, a giudizio del medico della Polizia di Stato responsabile dell'ufficio sanitario della scuola, con la natura della malattia da cui sono affetti.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 7

Commissioni degli esami e delle altre prove

1. Le commissioni degli esami e delle altre prove previste dal piano della formazione sono nominate con provvedimento del direttore della Scuola, in conformità ai criteri individuati dal decreto istitutivo del corso.

2. Le commissioni possono essere articolate, per particolari esigenze organizzative, unico restando il presidente, in più sottocommissioni.

3. Le commissioni degli esami che comportano l'acquisizione di crediti formativi ovvero il conseguimento di titoli universitari sono costituite in conformità con la normativa vigente in materia di autonomia didattica degli atenei. Le stesse commissioni sono integrate da un dirigente della Polizia di Stato in qualità di componente e da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, con funzioni di segretario, preferibilmente in servizio presso la Scuola, entrambi nominati con decreto del direttore della Scuola, in conformità ai criteri individuati dal piano della formazione.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 8

Commissione degli esami finali

1. La Commissione degli esami finali è nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza su proposta del direttore della Scuola ed è composta da quest'ultimo, che la presiede, e da un numero pari di componenti, non inferiore a quattro e non superiore a sei, individuati tra i docenti del corso. Le sottocommissioni sono composte da non meno di tre componenti.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato con qualifica non superiore a commissario capo ed equiparate, preferibilmente in servizio presso la Scuola.

3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, in caso di impedimento dei titolari.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 9

Comitato di vigilanza

1. Il direttore della Scuola, qualora le modalità di svolgimento degli esami e delle altre prove lo richiedano, può nominare uno o più comitati di vigilanza.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 10

Principi in materia di prestazione del servizio formativo

1. Le attività di insegnamento e la partecipazione a commissioni di esame nell'ambito dei corsi di cui al presente decreto da parte del personale della Polizia di Stato sono svolte durante l'orario di servizio.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo III 

Valutazione degli esami, dell'esame finale, delle altre prove e formulazione del giudizio di idoneità

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 11

Valutazione degli esami e delle altre prove

1. Gli esami, compreso quello finale, e le altre prove previste dal piano della formazione di cui al titolo II sono valutati con votazione espressa in trentesimi. Gli stessi si intendono superati con una votazione non inferiore a 18/30.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 12

Esame finale

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. c), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. L'esame finale dei corsi di cui al titolo II consiste nella discussione di una tesi, anche a carattere interdisciplinare, relativa ad argomenti compresi nel piano della formazione, ovvero nella presentazione di un progetto appositamente elaborato, anche in gruppi di frequentatori, purchè a ciascuno di essi sia riconducibile il rispettivo contributo, in funzione delle esigenze di innovazione dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 13

Attribuzione del giudizio di idoneità

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Il giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo previsto dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia, previsto dagli articoli 4, comma 4, 5-ter, comma 3, 32, comma 4, e 47, comma 4, del medesimo decreto legislativo al termine del corso di formazione iniziale, sono espressi dal direttore della Scuola, sentiti i direttori di servizio, i responsabili delle articolazioni di livello divisionale del Servizio didattica e il funzionario di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto.

2. I giudizi di idoneità di cui al comma 1 devono essere motivati e sono espressi in conformità ai seguenti parametri:

a) qualità morali: è valutata la profonda e leale adesione ai valori dell'ordinamento costituzionale, con particolare riguardo ai doveri incombenti su tutti i cittadini e, in specie, sui pubblici funzionari;

b) doti di equilibrio: è valutata la capacità di controllare le reazioni nei vari contesti;

c) senso del dovere e di responsabilità: è valutata l'attitudine ad assolvere con zelo e affidabilità gli impegni attinenti al proprio ruolo;

d) condotta e senso della disciplina: sono valutati i comportamenti tenuti durante il corso, con particolare riferimento all'osservanza delle norme regolamentari, delle direttive impartite dai superiori, nonchè delle regole di comportamento della Scuola;

e) spirito di iniziativa e capacità organizzativa e di risoluzione: sono valutate le capacità di analizzare i contesti e le situazioni, scegliere le soluzioni idonee, promuovere le attività rispondenti alle esigenze, impiegare al meglio le risorse disponibili;

f) adattabilità al lavoro di gruppo: è valutata la capacità di rapportarsi positivamente con gli altri nell'espletamento delle attività;

g) abilità comunicative: è valutata la capacità di gestire il processo di comunicazione nei diversi contesti;

h) rendimento negli studi: è parametrato secondo la media complessiva dei voti conseguiti negli esami di cui all'art. 11, tenendosi conto altresì delle lodi ottenute;

i) qualità fisiche: è valutato il grado di efficienza fisica dimostrato durante il corso;

l) attitudini tecnico-operative: sono valutate sulla base di apposite prove previste dal piano della formazione.

3. Ai fini di cui al comma 2, il direttore della Scuola può avvalersi, tra l'altro:

a) del registro delle annotazioni comportamentali, di cui all'art. 5, comma 5, lettera b);

b) delle valutazioni attribuite a ciascun frequentatore in ogni occasione di verifica delle conoscenze, abilità e competenze acquisite;

c) delle note valutative redatte per ciascun frequentatore dai funzionari coordinatori degli Uffici o Reparti, presso i quali si è svolto il rispettivo periodo applicativo, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.

4. I giudizi sono sintetizzati in una nota valutativa, con l'attribuzione di un punteggio da 0 a 3 per ogni singolo parametro.

5. L'idoneità è conseguita con l'attribuzione di un punteggio complessivo non inferiore a 18/30; non è conseguita se, anche in un solo parametro, viene riportato il punteggio di 0.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 14

Individuazione dei profili professionali dei frequentatori

1. Il direttore della Scuola, dopo aver attribuito il giudizio di idoneità di cui all'art. 13, individua, nell'ambito dei profili professionali di cui al comma 3, quelli in relazione ai quali ciascun frequentatore mostra le maggiori predisposizioni all'impiego, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 2, del presente decreto.

2. L'individuazione di cui al comma 1 è basata sui parametri del giudizio di idoneità, sulle valutazioni conseguite in ciascun esame ed su ogni altra prova, nonchè sulle inclinazioni comunque emerse e documentate durante l'intero percorso formativo.

3. I profili professionali di cui al comma 1 sono individuati con [successivo] (parola soppressa) (1) decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 15

Graduatoria finale

1. La graduatoria finale dei corsi di cui al titolo II è formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun frequentatore, aumentato secondo la previsione del comma 5.

2. Il punteggio complessivo è formato calcolando la media ponderata tra la votazione finale conseguita nel concorso, riportata in centodecimi, e il voto finale del corso, in ragione, rispettivamente, dei coefficienti percentuali di 20 e di 80.

3. Il voto finale del corso è attribuito tra un minimo di 66 e un massimo di 110 centodecimi ed è formato dalla media dei voti riportati negli esami e in ogni altra prova stabilita dal piano della formazione espressa in centodecimi, cui è sommato il punteggio attribuito all'esame finale, calcolato secondo i seguenti parametri:

a) 5 punti per una valutazione di 30/30;

b) 4 punti per una valutazione di 29/30;

c) 3 punti per una valutazione di 28/30;

d) 2 punti per una valutazione di 27/30;

e) 1 punti per una valutazione di 26/30;

f) 0 punti per una valutazione compresa tra 18 e 25/30.

4. Esclusivamente ai fini del calcolo della relativa media, agli esami superati in sessione suppletiva, cui il frequentatore sia stato ammesso per insufficiente profitto, è attribuito il voto di 18/30.

5. Il punteggio di cui al comma 2 è aumentato, secondo la valutazione ottenuta nel giudizio di idoneità al servizio di polizia, di:

a) 0,90 punti per la valutazione da 22 a 25/30;

b) 1,80 punti per la valutazione da 26 a 29/30;

c) 2,80 punti per la valutazione di 30/30.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Titolo II 

CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLE CARRIERE DEI FUNZIONARI DELLA POLIZIA DI STATO 

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo I 

Corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 16

Finalità didattiche

1. Il corso è finalizzato alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo.

2. Tra gli obiettivi formativi del corso è compreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento dei compiti istituzionali, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 17

Articolazione del corso

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. f), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Il corso è articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

2. Sono ammessi al secondo ciclo i commissari frequentatori che superano gli esami e le altre prove previste dal piano della formazione quali obiettivi formativi del primo ciclo e che ottengono il giudizio d'idoneità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo.

3. Al termine del primo ciclo formativo, i commissari frequentatori ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

4. Superati gli esami e le altre prove costituenti gli obiettivi formativi previsti dal piano della formazione per il secondo ciclo, i commissari frequentatori sono ammessi a sostenere l'esame finale e, dichiarati idonei al servizio di polizia, ricevono la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

4-bis. Ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo, i commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonchè il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 18

Finalità, durata, gestione ed organizzazione del periodo applicativo

1. La durata del periodo applicativo è stabilita dal piano della formazione. Esso può essere svolto in contesti temporali diversi, anche non consecutivi, presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, operanti in aree differenziate di impiego.

2. Le modalità di applicazione dei commissari frequentatori alle attività svolte dagli uffici o reparti sono curate dai funzionari coordinatori, coadiuvati da funzionari affidatari.

3. I funzionari coordinatori sono individuati nei dirigenti degli uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o in dirigenti da questi delegati. Essi vigilano sul regolare svolgimento del periodo applicativo e favoriscono il graduale inserimento dei commissari frequentatori nei vari settori di attività attraverso il contatto costante con i funzionari affidatari.

4. I funzionari affidatari sono individuati nei responsabili delle articolazioni interne degli uffici o reparti ove vengono assegnati i commissari frequentatori. Essi illustrano ai commissari frequentatori le modalità di organizzazione e di direzione dei servizi di istituto nei principali settori di attività, i relativi aspetti amministrativi, nonchè i profili di gestione delle risorse umane e strumentali.

5. La Scuola, d'intesa con i dirigenti degli uffici interessati, assicura la supervisione sulle attività del periodo applicativo, anche a mezzo di funzionari appositamente delegati dal direttore della Scuola.

6. Per i funzionari coordinatori e per quelli affidatari, l'espletamento dei compiti formativi previsti dal presente articolo costituisce adempimento del dovere d'ufficio.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 19

Criteri di impiego applicativo

1. Durante il periodo applicativo i commissari frequentatori partecipano alle attività in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari preposti alle stesse, al solo scopo di prendere conoscenza delle concrete modalità di svolgimento dei servizi.

2. L'impiego dei commissari frequentatori ai sensi del comma 1 è preceduto e seguito da riunioni tenute dai responsabili dei servizi, per illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi stessi, nonchè per esaminare le difficoltà operative incontrate e le soluzioni adottate per superarle.

3. Tra le strutture presso le quali è possibile svolgere in parte il periodo applicativo è inclusa la Scuola. In tale caso, ciascun corsista può essere coinvolto a rotazione, con i compiti di commissario frequentatore di turno, come individuati dal direttore della Scuola.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 20

Note valutative

1. Al termine del periodo applicativo, i funzionari coordinatori delle strutture presso le quali lo stesso si è svolto, anche sulla base delle indicazioni scritte fornite dai funzionari affidatari e dai funzionari che hanno impiegato i commissari frequentatori nei servizi, redigono, per ciascuno di essi, una nota valutativa su impegno e comportamento dimostrati, in relazione ai parametri di cui all'art. 13, comma 2, trasmettendola alla Scuola.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo II 

Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 21

Finalità didattiche e articolazione del corso

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Il corso della durata di un anno, è finalizzato:

a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo;

b) all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche in attuazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, in funzione della valorizzazione e dello sviluppo delle conoscenze che ciascun frequentatore ha acquisito con il conseguimento della laurea triennale di cui all'art. 5-bis, comma 1, del decreto legislativo.

2. Il corso è comprensivo di un periodo applicativo di durata non superiore a tre mesi fissata dal piano della formazione. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5-ter, comma 6, del decreto legislativo e 18, 19 e 20 del presente decreto.

3. Al termine del corso, i vice commissari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando e la sciarpa tricolore, insegna della funzione di pubblica sicurezza.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo III 

Corso di formazione iniziale per l'immissione nella carriera dei funzionari tecnici di Polizia

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 22

Finalità didattiche e articolazione del corso

1. Il corso della durata di un anno, è finalizzato:

a) alla formazione necessaria per l'espletamento delle funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo;

b) al conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle funzioni tecnico-scientifiche istituzionali, individuato nell'ambito dell'offerta formativa disponibile a livello nazionale anche con riguardo ai profili professionali di ciascun frequentatore.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 23

Periodo applicativo

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. h), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Il corso include un periodo applicativo la cui durata è fissata dal piano della formazione. Esso si svolge presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ovvero, secondo l'ordinamento del master di cui all'art. 22, comma 1, lettera b), presso altre strutture pubbliche o private. In quest'ultimo caso, la Scuola richiede note informative sulle attività svolte dai frequentatori e sulle conoscenze tecnico-scientifiche acquisite.

2. Il periodo applicativo è finalizzato al completamento della formazione professionale, con particolare riguardo all'apprendimento delle procedure e tecniche di utilizzazione dei sistemi tecnologici in dotazione alla Polizia di Stato, all'approfondimento della preparazione tecnico-scientifica ed all'acquisizione di criteri di gestione di uffici, laboratori scientifici e didattici. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.

3. Al termine del corso, i commissari tecnici ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo IV 

Corso di formazione iniziale per l'immissione nelle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 24

Finalità didattiche e articolazione dei corsi

1. I corsi per l'accesso alle qualifiche di medico e di medico veterinario di Polizia, della durata di sei mesi, sono finalizzati alla formazione necessaria per l'espletamento delle attribuzioni di cui agli articoli 44 e 45-bis del decreto legislativo.

[2. Tra gli obiettivi formativi dei corsi è ricompreso il conseguimento del master universitario di secondo livello, funzionale allo sviluppo di conoscenze di particolare rilievo per l'assolvimento delle attribuzioni istituzionali, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.] (comma abrogato) (1)

3. Al termine del corso, i medici e i medici veterinari ricevono la sciarpa azzurra, insegna del comando.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 25

Periodo applicativo dei medici e dei medici veterinari di Polizia

1. I corsi includono un periodo applicativo, la cui durata è fissata dal piano della formazione. Essi si svolgono presso articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza o presso uffici o reparti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e mirano al completamento della formazione professionale, inclusa l'acquisizione di criteri di gestione di uffici e laboratori. Le note valutative sono redatte e inviate a cura dei dirigenti delle strutture sanitarie interessate.

2. Il periodo applicativo, per i medici della Polizia di Stato, è considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito dei quattro anni di attività di medico nel settore del lavoro, di cui all'art. 38, comma 1, lettera d-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo V 

Tirocinio operativo conseguente ai corsi per l'accesso alle qualifiche di commissario e di commissario tecnico 

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 26

Articolazione del percorso di tirocinio operativo

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. m), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Al termine dei rispettivi corsi, i commissari capo e i commissari capo tecnici, ferma restando la scelta, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, della provincia di assegnazione, accedono, sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, per lo svolgimento del tirocinio operativo, a uffici e reparti di livello dirigenziale individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione. Per i commissari capo si applica quanto previsto dall'art. 4, comma 8, del decreto legislativo.

2. I commissari capo che accedono al tirocinio operativo presso Uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza sono individuati sulla base delle determinazioni assunte ai sensi dell'art. 14, nell'ambito di coloro che abbiano scelto, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, la provincia di Roma. Al termine del tirocinio operativo, i commissari capo di cui al primo periodo sono assegnati a uffici o reparti individuati secondo le esigenze dell'Amministrazione e rientranti nella medesima provincia. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

3. I commissari capo e i commissari capo tecnici, ammessi al tirocinio operativo presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza, possono essere avviati alla frequenza di corsi di dottorato di ricerca, fermo restando quanto disposto dalle norme in materia di autonomia didattica degli atenei e fatte salve le esigenze dell'Amministrazione. La frequenza delle attività previste dal regolamento del corso di dottorato è computata nell'orario di servizio.

4. I corsi di cui al comma 3 sono individuati periodicamente, su proposta del direttore della Scuola, con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in relazione allo specifico interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

5. I commissari capo ed i commissari capo tecnici tirocinanti applicati ad articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, restano assegnati alle medesime. Il termine di cui all'art. 4, comma 7, del decreto legislativo decorre dalla data di inizio del tirocinio operativo.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 27

Principi e criteri di organizzazione del tirocinio operativo

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Le modalità di impiego dei commissari capo e dei commissari capo tecnici tirocinanti sono definite dal capo dell'ufficio o reparto ove sono assegnati, il quale designa un dirigente della Polizia di Stato quale affidatario dei tirocinanti.

2. I tirocinanti sono impiegati in attività implicanti l'esercizio delle funzioni di ufficiale di pubblica sicurezza, ivi compreso, per i commissari capo, l'incarico di responsabile del servizio di ordine e sicurezza pubblica, e delle funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, nonchè delle funzioni di gestione ed organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili per conseguire i fini istituzionali della Polizia di Stato, incluse, nell'ambito di rispettiva competenza, le funzioni di dirigente di uffici o reparti non riservate al personale delle qualifiche superiori. I tirocinanti, partecipano, altresì, a scopo formativo, alle attività e procedure correlate agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 28

Verifica finale del tirocinio operativo

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. o), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Al termine del tirocinio operativo, per ciascun commissario capo o commissario capo tecnico è redatta, a cura del dirigente dell'ufficio di svolgimento del tirocinio, una relazione in cui è dettagliatamente esaminato e valutato il percorso di tirocinio svolto. La relazione, basata anche sulle valutazioni dei dirigenti delle articolazioni presso le quali il tirocinio si è concretamente svolto, che sono ad essa allegate e ne costituiscono parte integrante, è inserita nel fascicolo personale dell'interessato.

2. La conferma nella qualifica di commissario capo o commissario capo tecnico consegue al giudizio positivo del dirigente, espresso motivatamente nella medesima relazione, da inserire nel fascicolo personale dell'interessato.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Titolo III 

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE 

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo I 

Corso di formazione dirigenziale

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 29

Finalità e articolazione del corso

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. p), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Il corso di formazione dirigenziale di cui agli articoli 6, 33 e 48 del decreto legislativo, della durata di un mese ad indirizzo prevalentemente professionale, è finalizzato a perfezionare le conoscenze e le competenze necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali nella Polizia di Stato e per l'assunzione delle connesse responsabilità, di carattere:

a) tecnico, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia;

b) tecnico e gestionale, per il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia;

c) sanitario, gestionale e giuridico, per il personale della carriera dei medici e dei medici veterinari di Polizia.

2. Il piano della formazione può prevedere moduli differenziati in relazione alle specificità funzionali delle diverse carriere dei funzionari della Polizia di Stato.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 30

Esame finale

(modificato dall'art. 1, comma 1, lett. q), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Al termine del corso, i frequentatori sostengono un esame finale consistente in una prova orale relativa agli argomenti compresi nel piano della formazione.

2. La prova d'esame forma oggetto di una complessiva valutazione di merito delle conoscenze e competenze professionali e gestionali espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». Il corso si intende superato con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

3. I giudizi di cui al comma 2 sono espressi in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:

a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;

b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;

c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 31

Graduatoria finale

1. Ai fini della determinazione del posto in ruolo la graduatoria finale è formata sulla base del giudizio dell'esame finale, dando precedenza, nell'ordine, a coloro che hanno riportato il giudizio di «segnalato profitto» e «buon profitto».

2. A parità di valutazione, ha la precedenza il frequentatore meglio posizionato nella graduatoria dello scrutinio per merito comparativo effettuato ai fini dell'ammissione al corso.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Titolo IV 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Capo I 

Corsi di aggiornamento professionale e di formazione specialistica

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 32

Durata e contenuti dei corsi di aggiornamento e di formazione specialistica

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. r), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. I corsi di aggiornamento e di formazione specialistica di cui al presente titolo sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento delle conoscenze e competenze professionali dei funzionari della Polizia di Stato su tematiche di carattere giuridico, gestionale, scientifico e tecnico-professionale.

2. Il piano della formazione di ciascuno dei corsi di cui al presente titolo ne fissa i contenuti e la durata, che non può essere inferiore a due giorni lavorativi.

3. Le attività formative possono svolgersi in modalità e-learning ovvero anche mediante applicazioni dei frequentatori presso strutture dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e di altre amministrazioni pubbliche, nonchè presso università ed altri organismi di ricerca, pubblici e privati, anche sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo la normativa vigente.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 33

Ammissione, frequenza e modalità di svolgimento

1. L'individuazione dei frequentatori avviene sulla base di elenchi predisposti dalla Direzione centrale per le risorse umane e dalle altre articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza istituzionalmente interessate allo svolgimento di ciascun corso.

2. Ai fini dell'elaborazione degli elenchi relativi ai corsi di aggiornamento professionale sono adottati meccanismi di rotazione che consentono, a tutti i funzionari in servizio, di fruire di periodici percorsi formativi di aggiornamento.

3. Per la validità della partecipazione i frequentatori non devono risultare assenti per periodi, anche non consecutivi, superiori al 30 per cento delle giornate di attività didattica.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 34

Valutazione del profitto

1. La frequenza con profitto dei corsi è accertata mediante modalità di verifica [eventualmente] (parola soppressa) (1) previste e individuate dal piano della formazione.

2. La valutazione di cui al comma 1 è espressa in un giudizio di «insufficiente profitto», «sufficiente profitto», «buon profitto», «segnalato profitto». I corsi si intendono superati con un giudizio non inferiore a «sufficiente profitto».

3. Per le valutazioni previste in forma di esame finale di profitto, i giudizi di cui al comma 2 sono espressi altresì in trentesimi secondo i seguenti criteri di equivalenza:

a) «segnalato profitto»: 30 trentesimi;

b) «buon profitto»: da 26 a 29 trentesimi;

c) «sufficiente profitto»: da 18 a 25 trentesimi.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 35

Aggiornamento professionale dei medici attraverso formazione specialistica

1. All'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato nell'ambito della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della pubblica sicurezza si provvede, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo, attraverso specifici e obbligatori percorsi formativi.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 36

Corsi di perfezionamento e di specializzazione

1. Le disposizioni di cui al presente titolo, eccetto quelle di cui agli articoli 32, comma 2, e 33, comma 2, del presente decreto, si applicano ai corsi di perfezionamento e di specializzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2006, n. 256.

2. La durata dei corsi di perfezionamento e di specializzazione non può essere inferiore a cinque giorni lavorativi.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Titolo V 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 37

Disposizioni transitorie

(integrato e modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. Le disposizioni del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nel capo V del titolo II relative al tirocinio operativo, si applicano anche al 107° corso di formazione iniziale per commissari della Polizia di Stato, fermo restando che:

a) il piano degli studi adottato con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 3 agosto 2017 è applicabile con esclusione degli allegati A) e B);

b) ogni riferimento al tirocinio operativo contenuto nel piano degli studi deve intendersi riferito al periodo applicativo di cui agli articoli 18, 19 e 20 del presente decreto.

1-bis. Al tirocinio operativo dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 5, 27, ad esclusione dell'esercizio delle funzioni di dirigente di uffici o reparti, e 28, comma 1, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera cc), del decreto legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 7 dell'art. 4 del decreto legislativo si applicano all'assegnazione dei commissari del 107°, 108° e 109° corso di formazione iniziale. Le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo art. 4 si applicano a partire dall'assegnazione dei commissari del 109° corso di formazione iniziale incluso.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano al 12° corso di formazione iniziale per commissari tecnici della Polizia di Stato.

3. Al 34° corso di formazione dirigenziale per l'accesso alla qualifica di primo dirigente delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 38

Corsi di aggiornamento dirigenziale

(modificato e integrato dall'art. 1, comma 1, lett. u), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

1. I corsi di aggiornamento dirigenziale di cui all'art. 2, comma 1, lettere bb), iii) e rrr), del decreto legislativo n. 95 del 2017 sono oggetto di trascrizione matricolare, hanno durata non inferiore a due settimane e sono finalizzati all'approfondimento della preparazione e al perfezionamento di conoscenze e competenze professionali dei funzionari su tematiche di carattere giuridico, gestionale e, per le carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato, anche di carattere, scientifico e tecnico-professionale [, secondo le carriere di appartenenza dei frequentatori, come stabilito dal piano della formazione] (parole soppresse) (1).

1-bis. Ai corsi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del presente decreto.

1-ter. Ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo, e successive modificazioni, sono esclusi dalla frequenza dei corsi di cui al comma 1 del presente articolo i funzionari che abbiano già frequentato con profitto uno dei corsi presso la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, ovvero i corsi collegati alla progressione in carriera di cui all'art. 57, comma 1, lettera a), del decreto legislativo nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017, nonchè altri corsi di durata non inferiore a due settimane aventi i fini e i contenuti di cui al comma 1 del presente articolo, svolti a cura della scuola superiore di polizia.

[2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche in modalità e-learning.] (comma abrogato) (2)

[3. Il profitto è accertato mediante modalità di verifica eventualmente previste e individuate dal medesimo piano della formazione.] (comma abrogato) (2)

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 39

Disposizioni finali

(integrato dall'art. 1, comma 1, lett. v), del D.M. Interno 28 febbraio 2019)

01. Ai seminari organizzati presso la scuola superiore si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto ad eccezione di quelle che prevedono esami finali o valutazione del profitto.

1. Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2003, n. 400, cessano di applicarsi a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

2. Ogni riferimento alle disposizioni del decreto di cui al comma 1 s'intende riferito alle disposizioni del presente decreto.

N.d.R.: In ordine alla cessazione dell'applicabilità del presente decreto, ad esclusione dell'art. 38 in materia di corsi di aggiornamento dirigenziale da espletare ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. bb), iii) e rrr) del D.L.vo n. 95 del 2017, si rimanda all'art. 136, comma 1, lett. g), del D.M. Interno 9 settembre 2022, n. 168. Inoltre, ai sensi dell'art. 136, comma 2, del predetto D.M. n. 168/2022, ogni richiamo alle disposizioni di cui al presente si intende riferito alle disposizioni dello stesso regolamento n. 168/2022.

Art. 40

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2018

Il Capo della Polizia direttore generale della pubblica sicurezza

GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018

Interno, foglio n. 811